Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, n. 38, del 16 febbraio 2016 e’stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica in data 15.02.2016, con il quale e’ stato convocato, per il giorno di domenica 17 APRILE 2016, il referendum popolare abrogativo previsto dall’articolo 75 della Costituzione, per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale»
ORARIO DELLA VOTAZIONE:
Domenica 17 APRILE 2016 dalle ore 7.00 alle ore 23.00
Per il referendum voteranno gli iscritti nelle liste elettorali che compiranno il 18° anni di età nel giorno fissato per le votazioni , quindi ne rimarranno esclusi i nati dal 18.04.1998 al 30.06.1998 anche se iscritti nelle liste elettorali per effetto delle operazioni di revisione semestrale delle liste elettorali.
COSA OCCORRE
- VENERDI 15 APRILE e SABATO 16 APRILE dalle ore 09,00 alle ore 18,00; - nel giorno della votazione DOMENICA 17 APRILE ,ininterrottamente dalle ore 07,00 - alle ore 23,00 – (orario della votazione)
E' possibile consultare tutti i risultati ed i dati relativi all'affluenza cliccando al seguente link
http://asp.urbi.it/elezio/progs/menu.sto?TipoElezione=REFE&REFE=2&EleConsulta=Si&EleComune=48045
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA VARIANTE AL RU E DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS
Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 25/02/2016 - Avvio del procedimento ai sensi dell'art.17 L.R. n.65/2014 - Variante al Regolamento Urbanistico e contestuale Piano Attuativo- approvazione PAPMAA Azienda Agricola Poggio Rozzi Si rende noto che per la presente variante si procede al contestuale avvio del procedimento di formazione della variante al RU (art.17 della L.R. n.65/2015) e del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (art.7 L.R.n. 10/2010).
Allegati
Lo SPORTELLO IMPRESA è stato promosso dall’amministrazione comunale di Tavarnelle Val di Pesa a supporto delle piccole e medie imprese e di tutti i cittadini, in particolare giovani, che desiderano avviare una nuova attività.
Grazie alla collaborazione con CONFESERCENTI, CONFCOMMERCIO e CNA, il servizio fornisce a titolo gratuito una prima consulenza ed informazioni qualificate sul mondo imprenditoriale, sulle modalità per la creazione di una impresa, sulle opportunità a disposizione.
Tra le consulenze offerte:
Oltre ad un'attività di confronto con l’Amministrazione sull’andamento, sulle criticità e sulle necessità evidenziate dai fruitori del servizio durante l’attività di consulenza.
Il servizio Sportello Impresa è GRATUITO, senza appuntamento e si terrà ogni 1°, 2° e 3° mercoledì del mese in orario 9.00 - 12.00 presso il Palazzo Comunale in Piazza Matteotti 39 secondo il seguente calendario:
1° mercoledì - CONFESERCENTI
2° mercoledì - CNA
3° mercoledì - CONFCOMMERCIO
Contatti e informazioni:
E' possibile consultare tutti i risultati ed i dati relativi all'affluenza cliccando sui seguenti link
Elezioni del Consiglio della Regione Toscana
http://asp.urbi.it/elezio/progs/menu.sto?TipoElezione=ELRE&ELRE=2&EleConsulta=Si&EleComune=48045
Elezioni del Presidente dela Regone Toscana
http://asp.urbi.it/elezio/progs/menu.sto?TipoElezione=PRR1&PRR1=2&EleConsulta=Si&EleComune=48045
Il funzionamento è semplice:
Gli Utenti del Comune di Barberino possono accedere al punto di raccolta utilizzando, invece, la tessera Olly ® che potrà essere richiesta, nel primo periodo, al personale presente presso la casetta mentre successivamente potrà essere richiesta al banco informazioni all’interno della Coop o chiamando il numero verde 800 589 786; la tessera ha un costo di € 5,00.
Per qualsiasi ulteriore informazione in merito a questo tipo raccolta, chiamare il numero verde di Quadrifoglio (800330011 da telefono fisso - 199163315 da cellulare) o consultare il sito www.quadrifoglio.org .
Per saperne di più sul progetto Olly...
Contatti
La l.r. 42/2000 disciplina, agli articoli 118 e seguenti, la professione di guida ambientale definendo tale “chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale”.
Per l’esercizio dell’attività di guida ambientale, che si articola in 3 specialità (escursionistica, equestre e subacquea) a seconda dell'ambiente e dei mezzi con i quali viene esercitata, la normativa impone il possesso dei seguenti requisiti soggettivi e professionali:
Per accedere all'esame di guida ambientale equestre o di guida ambientale subacquea senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, un'esperienza almeno biennale, rispettivamente, nel settore dell'equitazione o in quello dell'immersione subacquea.
Per l’esercizio dell’attività è inoltre imposto l'obbligo della stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
L’esercizio della professione di guida ambientale nella specialità prescelta è soggetto a SCIA da presentare allo SUAP competente per il territorio dove si intende esercitare l’attività; lo SUAP, una volta accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia.
La Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) ha introdotto nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
Separazioni e divorzi davanti all'avvocato.
L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
La documentazione può essere inoltrata via pec al seguente indirizzo: [email protected]
Separazione e divorzio difronte all'ufficiale di stato civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi che vogliono separarsi consensualmente o chiedere il divorzio congiunto, di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di divorzio . L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tuttavia NON e' possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
Preme specificare che restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
Procedimento
Le parti devono trasmettere all'ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), in allegato in fondo alla pagina.
Tali dichiarazioni , debitamente sottoscritte, possono essere inviate a:[email protected] allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti , in caso di divorzio dovra’ essere trasmessa anche la sentenza di separazione .
Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).
All’atto della conclusione dell’accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16,00, con pagamento a mezzo versamento sul c/c postale n. 30508501 o a mezzo bonifico bancario afavore della Tesoreria Comunale (Cassa Centrale Banca), codice IBAN: IT56 Y 03599 01800 000000132024 con causale “Diritto fisso per separazione consensuale o divorzio” .-
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.
Nota bene: le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno. Il ricorso al Tribunale pertanto e’ rimasto necessario solo in mancanza di accordo consensuale, con la consueta procedura di separazione e/o divorzio giudiziale.
| Ufficio | |
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Responsabile del procedimento |
Simonetta Mannelli |
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Responsabile del provvedimento finale |
Anna Grassi |
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Modulistica |
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Termine del procedimento |
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Potere sostitutivo in caso di inadempienza |
Segretario Comunale |
Per esposti e segnalazioni riguardo al disturbo derivato da fonti di rumore, sia esso derivato da attività produttive, infrastrutture o manifestazioni temporanee, è necessario utilizzare il seguente modulo di presentazione.
Per eventuali approfondimenti sulle aree a spettacolo temporaneo è possibile consultare il Regolamento Acustico.
| Allegati | |
| Contatti |
Con la Legge n. 116/2014, sono entrate in vigore dal 21/08/2014 alcune modifiche in materia di abbruciamento di residui vegetali.
Il decreto consente, ad esclusione del periodo di maggior rischio individuato dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno, l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale, anche derivato da verde pubblico e privato secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art 66 del Regolamento Forestale della Toscana di cui si riporta di seguito il testo.
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Comma 1 Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali è soggetto ad autorizzazione della comunità montana per i territori di propria competenza e della provincia per i restanti territori. Ai fini dell'autorizzazione sono valutate le condizioni di infiammabilità della vegetazione forestale e della lettiera, le condizioni morfologiche del terreno e la presenza di spazi aperti idonei. L'autorizzazione specifica comunque le norme di prevenzione e le precauzioni da osservare. L'abbruciamento di cui al presente comma è vietato nei periodi definiti a rischio di cui all'articolo 61 |
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Comma 2 In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nei castagneti da frutto è consentito l'abbruciamento dei materiali provenienti da potatura e ripulitura degli stessi nel rispetto delle norme di prevenzione di cui al comma 4 ed a condizione che nei periodi definiti a rischio di cui all'articolo 61, l'abbruciamento sia effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le ore nove del mattino. |
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Comma 3 Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), con esclusione dei periodi definiti a rischio di cui all'articolo 61, l'abbruciamento dei residui vegetali è consentito purché eseguito in conformità alle norme di prevenzione di cui al comma 4. |
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Comma 4 L'abbruciamento di cui ai commi 2 e 3 può essere attuato solo a condizione del rispetto delle seguenti norme e precauzioni: a) l'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile;
b) il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, evitando gli abbruciamenti diffusi, quali l'abbruciamento delle stoppie e quelli di vegetazione radicata o sparsa sul suolo. I cumuli devono avere dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili;
c) le operazioni devono essere attuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificando l'avvenuto spegnimento di tizzoni o braci;
d) l'abbruciamento non deve essere effettuato in presenza di vento intenso.
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Comma 5 Nelle zone poste al di fuori delle aree di cui all'articolo 59, comma 1 le operazioni di abbruciamento sono consentite adottando le necessarie cautele per evitare il propagarsi incontrollato del fuoco e, in particolare: a) l'abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento, assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;
b) l'abbruciamento non deve essere effettuato in presenza di vento intenso;
c) nei periodi definiti a rischio di cui all'articolo 61, l'abbruciamento deve essere effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le dieci del mattino;
d) nel caso di abbruciamento di stoppie di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d'isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell'abbruciamento.
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Comma 6 La comunità montana per i territori di propria competenza e la provincia per i restanti territori possono prevedere modalità di comunicazione preventiva dell'esecuzione degli abbruciamenti in particolare nei periodi a rischio di cui all'articolo 61. |
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Comma 7 Nei periodi a rischio di cui all'articolo 61 le province, con specifico atto, possono vietare ogni forma di abbruciamento di residui vegetali, comprese quelle di cui ai commi 2 e 5, qualora si verifichino situazioni di predisposizione particolarmente elevata allo sviluppo e alla diffusione degli incendi boschivi, in relazione all'andamento meteo - climatico. |
Riportiamo di seguito anche il testo dell'art 59 comma 1, che viene più volte citato nel testo dell'art 66
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Comma 1 Le seguenti aree sono soggette a tutte le norme di prevenzione relative alle azioni di cui all'articolo 58, comma 1: a) i boschi e le aree assimilate, di cui all'articolo 3 della legge forestale;
b) gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'articolo 66 della legge forestale;
c) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, durante i periodi non definiti a rischio di incendio ai sensi dell'articolo 61;
d) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 200 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, durante i periodi definiti a rischio di incendio ai sensi dell'articolo 61.
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