Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini italiani. I passaporti rilasciati da febbraio 2003 hanno validità di 10 anni, quelli rilasciati in data precedente hanno validità di 5 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni.
Da venerdì 25 giugno 2010 è in vigore il passaporto elettronico dotato di microchip dove, oltre ai dati anagrafici, sono memorizzate anche la foto e le impronte digitali del titolare. Il passaporto elettronico contiene la digitalizzazione della firma del proprietario, che eviterà, in caso di smarrimento o furto del documento, ogni modifica non autorizzata.
Sono previsti i seguenti casi di esenzione dalla firma:
· minori di anni 12
· analfabeti (documentato con un atto di notorietà)
· coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l'apposizione della firma.
L'emissione del nuovo passaporto non obbliga alla sostituzione di quelli ancora in corso di validità.
Gli sportelli dedicati per la presentazione delle domande di rilascio dei passaporti e la contestuale rilevazione delle impronte digitali si trovano presso Caserma Fadini via della Fortezza n. 17 (orario di apertura: da lunedi a venerdi 8.30-12.00, giovedi anche 15.00-17.00). Le richieste di rilascio passaporti dovranno essere consegnate direttamente dagli interessati.
Il passaporto può essere ritirato presso presso la Questura di Firenze, Via Zara n. 2 piano terra (orario di apertura: da lunedi a venerdi 8.30-12.00, giovedi anche 15.00-17.00).
DOCUMENTAZIONE
Per il rilascio:
- domanda su apposito modulo (da ritirare all'Ufficio Anagrafe o in Questura)
- 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata sul modulo di domanda
- ricevuta di versamento di Euro 42,50 (libretto da 48 pagine) sul c/c postale 67422808 intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro (causale "Importo per il rilascio del passaporto elettronico")
- Marca da bollo da Euro 40,29
- passaporto scaduto (per coloro che ne sono in possesso)
- fotocopia di un documento d'identità valido da allegare alla richiesta
Per il rinnovo quinquennale (passaporti rilasciati prima di febbraio 2003):
- domanda su apposito modulo (da ritirare all'Ufficio Anagrafe o in Questura)
- passaporto da rinnovare
- marca da bollo da Euro 40,29 (solo nel caso che il Passaporto venga utilizzato entro l'anno)
- fotocopia di un documento d'identità valido da allegare alla richiesta
Per cittadino con figli minori occorre il consenso dell'altro genitore e fotocopia di un documento d'identità valido dell'altro genitore. In caso di separazione legale o divorzio, in mancanza di tale consenso, occorre nulla-osta del Giudice Tutelare
N.B. La firma del richiedente deve essere apposta anche sul cartellino per la scannerizzazione.
PASSAPORTO PER MINORI
A partire dal 26 giugno 2012 tutti i minori potranno viaggiare in Europa e all'estero soltanto con un documento di viaggio individuale. Da quella data non sono più valide le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Il passaporto del genitore rimane valido per il titolate fino alla scadenza del documento, anche se vi sono iscritti figli minori.E' obbligatorio quindi un passaporto individuale anche per i minori di 18 anni.
DOCUMENTAZIONE:
- domanda su apposito modulo (da ritirare all'Ufficio Anagrafe o in Questura)
- 2 foto formato tessera identiche e recenti con sfondo bianco delminore, di cui una autenticata presso l'Ufficio Anagrafe o Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune;
- 1 marca per concessioni governative da € 40,29 per passaporto;
- ricevuta di versamento di € 42,50 sul C.C.P. 67422808 intestato a "Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro" con causale "Importo rilascio passaporto elettronico";
- fotocopia di carta d'identità, se in possesso, del minore;
- fotocopia di un documento d'identità di entrambi i genitori.
La validità viene differenziata a seconda dell'età:
- per i minori di età inferiore a 3 anni il passaporto vale 3 anni
- per i minori dai 13 ai 18 anni il passaporto vale 5 anni
Per i minori degli anni 10 l'uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto stesso o in una apposita dichiarazione (prodotta e sottoscritta da chi sul minore esercita la potestà genitoriale e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto) il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato.
Se il minore non ha compiuto 10 anni e deve viaggiare con persone diverse dai genitori bisognerà compilare anche una "dichiarazione di accompagno" che non necessita di marca da bollo.
N.B. ll minore che ha compiuto 12 anni deve sottoscrivere anche il cartellino per la scannerizzazione della firma.
NOTE
La marca da € 40,29 vale 365 giorni dalla data del rilascio del passaporto. Per gli anni successivi, la scadenza delle successive marche fa riferimento alla data (giorno e mese) dell'emissione del passaporto (esempio: passaporto rilasciato il 10 aprile 2000, scadenza marca 9 aprile 2001, 9 aprile 2002, 9 aprile 2003, 9 aprile 2004).
Non è necessario apporre la marca sul passaporto nel caso ci si rechi soltanto in Paesi aderenti all'Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia).
Per ulteriori informazioni consultare il sito della Polizia di Stato
| Ufficio | Servizi Demografici |
| Responsabile del procedimento | Simonetta Mannelli |
| Responsabile del | Anna Grassi |
| Termine | Immediato |
| Pagamenti | - versamento di € 42,50 (libretto da 48 pagine) sul c/c postale 67422808 intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro (causale "Importo per il rilascio del passaporto elettronico") - € 40,29 (marca da bollo)- 0,25 (diritti comunali per autentica di fotografia sul modulo di richiesta passaporto |
| Modulistica | Rilascio/rinnovo passaporto (PDF 108.92 kB) |
| Documenti da allegare | fotocopia documento identità |
| Normativa | |
| Potere sostitutivo in caso di inadempienza | Segretario Comunale |
Per il rilascio della carta di identità è necessario presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe, in orario di apertura al pubblico.
VALIDITA'
La carta di identità è valida:
- 3 anni per i minori di 3 anni
- 5 anni nella fascia di età 3-18 anni
- 10 anni per la fascia di età superiore ai 18 anni
Se il documento è in scadenza si può richiederne il rinnovo sei mesi prima della data di scadenza stessa.
La carta di identità può essere valida per l'espatrio o non valida per l'espatrio (in quest'ultimo caso appare sul documento un'apposita dicitura). Per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio a minorenni è necessaria una dichiarazione firmata da entrambi i genitori. La carta di identità rilasciata a cittadini stranieri non è valida per l'espatrio.
A seguito degli accordi di Schengen, sono state abolite le frontiere fisiche (controlli doganali a persone e cose) fra Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Tuttavia, anche per recarsi in questi Paesi, è necessario possedere il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio, poiché gli accertamenti di identità sono sempre possibili.
PROROGA
Le carte di identità rilasciate dal 26.6.2003 al 25.6.2008 potranno essere prorogate nella validità per ulteriori 5 anni presentandosi con la carta presso l'Ufficio Anagrafe o l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Non è necessaria la presenza dell'interessato.
Alcuni Paesi non riconoscono la validità delle carte di identità valide per l’espatrio prorogate. Il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare n. 23 del 28.7.2010, con la quale ha comunicato che i possessori di carte di identità rinnovate o da rinnovare possono richiedere al proprio Comune di sostituirle con nuove carte d'identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data del nuovo documento.
INFORMAZIONI UTILI
Le variazioni di residenza non comportano il rinnovo del documento di identità.
Lo stato civile viene indicato sul documento solo se richiesto dall'interessato.
La professione non viene più indicata sulla Carta d'Identità.
I cittadini stranieri, se provengono da altro Comune italiano, devono portare la carta rilasciata da quel Comune.
DOCUMENTI NECESSARI
REQUISITI
La carta di identità può essere rilascia a:
COSTI
Il rilascio della carta d'identità è soggetto al pagamento dei diritti comunali di € 5,40
OSSERVAZIONI
La carta di identità può essere rilasciata in casi eccezionali anche a cittadini non residenti nel Comune di Tavarnelle, con motivata richiesta. In questo caso il tempo di consegna del documento dipende dal tempo occorrente per il rilascio del nulla osta da parte del Comune di residenza.
Responsabile del Procedimento
Termine del Procedimento
Immediata
In caso di inadempienza il potere sostitutivo a cui rivolgersi è
Per informazioni
Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. L'unico valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Nessun soggetto esterno quindi è autorizzato a produrre programmi per il calcolo o la stampa del codice.
Nel caso non sia stato ancora attribuito, bisogna presentarsi all' Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento; per gli stranieri, occorre passaporto o permesso di soggiorno. Per i neonati basta il certificato di nascita o la relativa autocertificazione del genitore.
L'attribuzione del numero di codice fiscale può essere effettuata, oltre che dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, anche dai Comuni (per i neonati, entro sessanta giorni dalla nascita) e dai Consolati (per i residenti all'estero), se collegati al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
E' possibile ottenere il duplicato del proprio tesserino di codice fiscale o della Tessera Sanitaria in caso di smarrimento o furto, indicando il codice fiscale stesso o i propri dati anagrafici. La richiesta di duplicato effettuata via internet viene evasa con l'invio del duplicato della Tessera Sanitaria se il cittadino ha già ricevuto la tessera o del tesserino del codice fiscale se il cittadino non ha ancora ricevuto la tessera.
Qualora l'operazione di richiesta di duplicato non andasse a buon fine e venisse visualizzato un messaggio di errore, ci si potrà rivolgere a un qualsiasi Ufficio delle Entrate per verificare la correttezza della propria posizione.
L'indirizzo internet a cui richiedere il duplicato è www.agenziaentrate.it/servizi/duplicatocf/duplicatocf.htm
Contatti
Agenzia delle Entrate - Firenze 2
Viale Spartaco Lavagnini, 27 - FIRENZE
Tel. 055 505141
Sono documenti di riconoscimento ed equipollenti quindi alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
Contatti
L'autentica della copia consiste nell'attestazione del pubblico ufficiale della conformità della copia all'originale.
Se l'autentica viene richiesta da una pubblica amministrazione, è un dipendente della stessa amministrazione ad attestare la conformità all'orginale. In questo caso l'autentica prevede l'apposizione di 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla copia. Qualora il documento conti più pagine conscutive, deve essere apposta 1 marca da bollo ogni 4 pagine.
Se il documento da autenticare è conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, il cittadino può dichiarare, sotto la propria responsabilità, che le copie in suo possesso sono conformi all'originale, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Se l'autentica viene chiesta da un privato, l'autentica può essere effettuata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco.
Allegati
Tabella B DPR 642/72 riportante i casi esenti da bollo
Responsabile del Procedimento
Funzionari degli uffici appositamente incaricati
Termine del procedimento
Immediato
In caso di inadempienza il potere sostitutivo a cui rivolgersi è
Per informazioni
VOTO ASSISTITO
Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità ovvero gli elettori portatori di handicap se gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, con l'assistenza di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.
L'impedimento, quando non sia evidente, potrà essere dimostrato mediante esibizione di apposito certificato rilasciato immediatamente, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale. Tale certificato medico deve attestare che l'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.Con recenti modifiche di legge è caduto il vincolo che imponeva di scegliere tra parenti o cittadini residenti nello stesso comune il proprio accompagnatore: il cittadino in difficoltà può scegliere liberamente da chi farsi accompagnare in cabina elettorale al momento del voto, anche se residente in altri comuni d'Italia.Per agevolare l'accesso al voto assistito il legislatore ha introdotto la possibilità di richiedere al Comune di iscrizione elettorale l'apposizione di un timbro sulla tessera elettorale personale che attesti il diritto permanente all'esercizio del voto assistito, evitando così la necessità di richiedere le certificazioni mediche in occasione di ogni tornata elettorale.Il timbro riporta una dicitura codificata che non viola il diritto alla tutela dei dati personali dell'elettore ed è apposta dall'Ufficio Elettorale su domanda corredata dalla documentazione sanitaria rilasciata dall'ASL attestante esplicitamente che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.Nel caso in cui la richiesta dell'annotazione permanente sia presentata da elettore non vedente è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo di pensione rilasciato dall'I.N.P.S. (in precedenza dal Ministero dell'Interno) nel quale sia indicata la categoria "Ciechi Civili" e uno dei relativi codici attestanti la cecità assoluta (06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).
Si precisa infine che la domanda per ottenere l'apposizione del timbro permanente sulla tessera elettorale personale può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato purchè in possesso di delega su carta semplice, fotocopia del documento di identità dell'interessato e della tessera elettorale dell'interessato in originale.
VOTO DOMICILIARE
Chi può fare la richiesta
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104” (servizi di trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare il raggiungimento del seggio da parte di elettori disabili). e gli elettori “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore”.
La richiesta non ha costi per l'elettore.
Quando
La disposizione si applica in occasione delle elezioni Politiche, dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, dei referendum statali. Per le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale, del sindaco e del consiglio comunale la disposizione si applica soltanto nel caso in cui l'elettore avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore. In caso di Consultazioni Regionali e’ indispensabile che l’elettore dimori in un Comune della Regione Toscana.
Cosa fare
L'elettore affetto da gravi infermità, di cui al punto 1, deve far pervenire non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora indicandone il completo indirizzo. Alla dichiarazione devono essere allegate la copia della tessera elettorale ed un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali”.Il certificato medico di cui sopra, nel caso in cui sulla tessera elettorale non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
non ha costi per l'elettore.
Modalità
Il sindaco, previa verifica della regolarità e completezza della documentazione trasmessa, provvede ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni ed a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi stessi.
Raccolta del voto
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata nella dichiarazione dall'elettore, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. All'operazione di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
Sarà cura del Presidente assicurare la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
Le schede votate saranno raccolte e custodite dal Presidente in plichi distinti in base al tipo di elezione e riportate presso l'ufficio elettorale di sezione, dove saranno immesse nelle urne che raccolgono le schede già votate.
Note
La dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione, corredata di tutta la documentazione di cui al punto 3, dovrà essere indirizzata al "Sindaco del Comune di TAVARNELLE VAL DI PESA" e fatta pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, all'Ufficio Elettorale Comunale.
Responsabile del procedimento
Servizio Economico Finanziario e di supporto
Contatti
Il cittadino interessato deve richiedere il certificato presso l'Ufficio Anagrafe, in orario di apertura al pubblico. Per la Pubblica Amministrazione non è più necessario produrre alcun tipo di certificato, ma solo autocertificazioni.
Il rilascio del certificato di iscrizione nelle liste elettorali è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria, pari a € 0,25..
I certificati richiesti ai fini della candidatura alle elezioni politiche e/o amministrative sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria.
Allegati
Responsabile del procedimento
Termine del procedimento
Immediata
In caso di inadempienza il potere sostitutivo a cui rivolgersi è
Per informazioni
Gli albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d'Appello vengono aggiornati ogni due anni, negli anni dispari.
Gli aggiornamenti vengono effettuati da una commissione che procede all'iscrizione d'ufficio di cittadini residenti che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana,
- godimento dei diritti civili e politici;
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- diploma della scuola dell'obbligo per l'iscrizione nell'Albo Giudici Popolari di Corte di Assise,
- diploma di scuola media superiore per l'iscrizione nell'Albo Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello.
I cittadini in possesso dei requisiti che non siano stati inclusi nell'albo, possono presentare domanda in carta semplice all'ufficio elettorale del Comune, entro i termini indicati nel manifesto che viene affisso in occasione di ogni aggiornamento (oltre il 30 aprile ed entro il 31 luglio degli anni dispari).
Responsabile del procedimento
Servizio Economico Finanziario e di supporto
Contatti
Gli elettori devono votare presso il proprio Comune di residenza presso la sezione elettorale che è indicata sulla facciata della tessera elettorale.
Le sezioni elettorali a Tavarnelle Val di Pesa sono 7:
- Sezioni 1-2-3-4-5: Scuole Medie Tavarnelle, Via Allende n. 40 tel. 055 805111
- Sezione 6: Scuola Materna Sambuca, Via Matteotti n. 2 tel. 055 8071602
- Sezione 7: Scuola Elementare San Donato, Via Senese n. 100 tel. 055 8072910
Contatti
Il Comune di Tavarnelle Val di Pesa in collaborazione con la Misericordia di Tavarnelle V.P. e Barberino V.E. e l'Auser, organizza un servizio di trasporto rivolto alle persone disabili ed in difficoltà a raggiungere i seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali.
E' possibile prenotare il servizio presso l'Ufficio Elettorale.
Contatti