La vidimazione dei registri vitivinicoli obbligatori viene effettuata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, limitatamente alle aziende già in possesso del numero di codice assegnato dall'Ufficio Repressione e Frodi competente per territorio.
Rimane a carico dell'Ufficio Repressione e Frodi competente per territorio la vidimazione dei registri nei seguenti casi:
1) Attribuzione alla Ditta richiedente del numero di codice come previsto all'art. 1 comma 5 lettera b) del Decreto Interministeriale n. 768/94;
2) Richiesta la vidimazione dei registri da tenersi negli stabilimenti o nei depositi autorizzati ovvero riconosciuti per:
a) La produzione e l'imbottigliamento dell'aceto;
b) La raccolta dei sottoprodotti della vinificazione;
c) La trasformazione delle uve appartenenti a varietà diverse da quelle che figurano in via esclusiva come varietà di uve da vino nonché dei prodotti ottenuti dalle uve medesime;
d) La produzione di mosto concentrato rettificato;
e) La preparazione del vinello.
3) La ditta richiedente sia stata sottoposta alle misure prese dagli uffici periferici dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi in applicazione dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento Comunità Economica Europea n. 2238/93;
4) La richiesta di vidimazione riguarda un tabulato meccanografico relativo a diverse tipologie di registrazione da parte di più operatori e sia presentata da un'impresa specializzata nella tenuta della contabilità per conto degli operatori facenti capo all'impresa stessa.
Responsabile del procedimento
Termine del procedimento
30 giorni (L. 241/90, art. 2 comma 2)
In caso di inadempienza il potere sostitutivo a cui rivolgersi è
Per informazioni
Per occupare in modo permanente aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché spazi soprastanti o sottostanti tali aree, è necessario presentare una richiesta all'Ufficio Tributi.
La domanda deve contenere:
- dati anagrafici, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica, la denominazione, la sede ed il codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché le generalità complete ed il codice fiscale del legale rappresentante;
- l'indirizzo di recapito se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede.
- l'individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
- la misura, espressa in metri quadrati o metri lineari, dell'occupazione e quando trattasi di occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti, anche l'altezza dal suolo o la profondità dalla superficie;
- la durata dell'occupazione;
- la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, quando trattasi di occupazione che comporta la posa in opera di manufatti, impianti o modifiche dell'area interessata;
- le motivazioni dell'occupazione;
- se trattasi di occupazione da realizzarsi con interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento;
- l'impegno a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel regolamento.
| Ufficio | Tributi |
| Responsabile del procedimento | Alessandra Corti |
| Responsabile del provvedimento finale | Anna Grassi |
| Termine | 50 giorni |
| Pagamenti |
Tariffa base giornaliera: € 0,30 al metro quadro o lineare di occupazione. Il pagamento deve essere effettuato con versamento in C.C.P. n. 30508501 intestato a Comune di Tavarnelle V.P. - Servizio di Tesoreria o con bonifico a Servizio Tesoreria del Comune di Tavarnelle Val di Pesa IBAN IT 56 Y 03599 01800 000000132024 |
| Modulistica | |
| Documenti da allegare |
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: - marca da bollo da € 16,00 |
| Normativa |
Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (PDF 95.96 kB) |
| Potere sostitutivo in caso di inadempienza | Segretario Comunale |
Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto:
• autorizza il cambiamento del nome
• autorizza il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale
• riceve e istruisce le istanze di cambiamento di cognome.
La decisione finale è di competenza del Ministro dell'Interno.
L'interessato deve sottoscrivere la domanda in presenza del dipendente della Prefettura-U.T.G. addetto a riceverla ovvero altra persona munita di delega e di fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato.
La domanda (in bollo o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.
La domanda deve essere indirizzata al Prefetto nel caso di richiesta di cambiamento del nome e/o cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale.
In tutti gli altri casi di cambiamento di cognome, la domanda deve essere indirizzata al Ministro dell'Interno per il tramite della Prefettura-UTG.
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Ministro dell'Interno o del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone .
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Ministro dell'Interno o al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Ministro o il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome.
Contatti
La Carta sanitaria elettronica (CSE) è un progetto di semplificazione delle procedure sanitarie per rendere disponibile ad ogni cittadino il proprio Fascicolo sanitario elettronico.
Lo strumento di accesso al fascicolo è la Carta nazionale dei servizi (CNS) che, grazie alla sua tecnologia, garantisce il riconoscimento del titolare e ne tutela la privacy.
La carta è gratuita e viene spedita a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Regionale della Toscana in sostituzione dell’attuale Tessera Sanitaria, la quale resta comunque valida come codice fiscale. Per utilizzarla in tutte le sue componenti, è necessario attivarla presentandosi ad uno sportello abilitato della propria azienda sanitaria.
La Carta sanitaria elettronica svolge più funzioni contemporaneamente:
•Chiave privata di accesso al fascicolo sanitario elettronico che contiene i dati sanitari personali - Cns
•Tessera sanitaria nazionale (Ts)
•Tessera europea di assicurazione malattia (Team) sostituisce il modello E-111 e garantisce l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative dei singoli paesi
•Tesserino del codice fiscale
Per usare la Carta come chiave privata di accesso ai propri dati sanitari, è necessario attivarla recandosi personalmente presso uno degli sportelli allestiti dalle aziende sanitarie toscane, con la carta e un documento di identità valido.
La Carta deve essere conservata con cura ed esibita per tutte le operazioni richieste al Servizio sanitario regionale - in farmacia, dal medico curante, presso gli sportelli Asl - o nel caso ci si debba recare all'estero.
Per poter usare la carta come chiave privata di accesso ai tuoi dati sanitari, devi attivarla recandoti personalmente presso uno degli sportelli allestiti dalle aziende sanitarie toscane, munito della carta e di un documento di identità valido.
Insieme al codice Pin ti sarà consegnato anche il codice utente che devi utilizzare per:
•procedere alla sospensione (blocco) di emergenza della Carta - puoi fare questa operazione attraverso il contact center, il sito web o uno degli sportelli predisposti sul territorio della Regione Toscana;
•l’operazione di riattivazione della Carta (sblocco).
Per attivare la carta nel caso di persona minorenne o sottoposta a tutela, un genitore o il tutore deve recarsi allo sportello munito di:
•la propria carta sanitaria elettronica (se ne è in possesso)
•la carta sanitaria elettronica del minorenne o tutelato;
•un proprio documento di identità valido.
Per attestare l'esercizio della potestà genitoriale o di legale rappresentante è sufficiente un’autocertificazione.
Contatti
Per problemi nell’utilizzo della carta, nella navigazione e sui contenuti del fascicolo sanitario, o per avere ulteriori informazioni sul progetto, puoi chiamare il numero verde 800 004477.
L’orario dell’Help Desk è:
Lunedì-venerdì (non festivi) dalle 09.00 alle 19.00
Sabato (non festivo) dalle 09.00 alle 13.00
Chiunque sia interessato all'instazione di insegne di esercizio, cartelli pubblicitari o tende solari dovrà richiedere preventiva autorizzazione al Comune, utilizzando l'apposito modulo in allegato.
Sarà rilasciata l'autorizzazione o un motivato diniego entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune. L'ufficio potrà richiedere integrazioni o modifiche alla soluzione progettuale presentata entro 15 giorni dalla data di presentazione al protocollo. In tal caso il provvedimento viene sospeso e riprende a decorrere dalla presentazione di quanto richiesto. Se entro 60 giorni non vengono presentate le integrazioni o le modifiche richieste, la pratica viene archiviata.
| Ufficio | Edilizia Privata |
| Responsabile del procedimento | Valerio Marri |
| Responsabile del provvedimento finale | Simone Dallai |
| Termini | 30 giorni |
| Pagamento | Tariffe diritti istruttoria e copia |
| Modulistica | Richiesta autorizzazione per installazione insegne di esercizio, cartelli pubblicitari, tende solari (.pdf) |
| Documenti da allegare | - 2 copie tavole di progetto - 2 copie documentazione fotografica in originale - 2 copie della relazione tecnica - 2 copie planimetria di PRG - 1 copia dell'atto notorio relativa al possesso di titolo per richiedere l'autorizzazione installazione di insegna |
| Normativa |
Regolamento per l'installazione di insegne di esercizio, cartelli pubblicitari, tende solari |
| Potere sostitutivo in caso di inadempienza | Segretario Comunale |
Per l'autocalcolo dei contributi relativi a:
è possibile utilizzare lo schema predisposto dall'Ufficio Edilizia in allegato.
| Ufficio | Edilizia Privata |
| Responsabile del procedimento | Valerio Marri |
| Responsabile del provvedimento finale | Simone Dallai |
| Pagamento | Tariffe diritti istruttoria e copia |
| Modulistica | Modulo autocalcolo oneri (.pdf) |
| Normativa | L.R. 1/2005 D.R.P. 380/01 Regolamento Edilizio Regolamento Urbanistico |
| Potere sostitutivo in caso di inadempienza |
Il modello ISTAT è da utilizzare per permessi di costruire, SCIA o per interventi di edilizia pubblica (DPR 380/2001, art 7),
Allegati
Tariffe diritti istruttoria e copia
Contatti
L'avente titolo può richiedere il rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria o del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 140 della L.R. 1/2005, per i casi di opere eseguite in assenza di permesso di costruire o in difformità o con variazioni essenziali rispetto al medesimo oppure nei casi di opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa, a condizione che gli interventi abusivi realizzati siano conformi agli strumenti urbanistici generali, agli atti di governo del territorio nonché al regolamento edilizio, vigenti sia al momento della realizzazione dei medesimi che al momento della presentazione della domanda.
Il rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria o del permesso di costruire in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 140 commi 4 - 6 e 7, della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 se l'immobile è soggetto a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs citato nonché dei contributi di cui all'art. 119 della L.R. 1/2005, se dovuti.
| Ufficio | Edilizia Privata |
| Responsabile del procedimento | Valerio Marri |
| Responsabile del provvedimento finale | Simone Dallai |
| Termine | 60 giorni |
| Pagamenti | Tariffe diritti istruttoria e copia |
| Modulistica | Richiesta attestazione di conformità in sanatoria (.pdf) |
| Documenti da allegare | 1. richiesta in bollo 2. attestazione del versamento dei diritti di segreteria (vedi Tabella diritti di segreteria); 3. documentazione ed elaborati grafici previsti dalla vigente normativa |
| Normativa | L.R. 1/2005 D.R.P. 380/01 Regolamento Edilizio Regolamento Urbanistico |
| Potere sostitutivo in caso di inadempienza | Segretario Comunale |
Per l'esecuzione di interventi edilizi, per i quali non ricorrano le condizioni di cui all'art. 149 del D.Lgs. 42/2004, da realizzarsi su immobili o aree di interesse paesaggistico tutelati ai sensi degli artt. 136, 142 e 143 del D.Lgs. 42/2004, è obbligatorio presentare una richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni", individua una serie di interventi edilizi di lieve entità, elencati nell'Allegato I del Regolamento, per i quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio. Ha una validità di cinque anni, decorsi i quali è necessario acquisire una nuova autorizzazione. Qualora i lavori abbiano avuto inizio nel quinquiennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.
| Ufficio | Edilizia Privata |
| Responsabile del procedimento | Francesco Marchetti |
| Responsabile del provvedimento finale | Simone Dallai |
| Termini |
Ordinaria 120 giorni Semplificata (Campi di applicazione individuati dal DPR 139/2010) 60 giorni |
| Pagamento | Tariffe diritti istruttoria e copia |
| Modulistica | Richiesta autorizzazione paesaggistica (.pdf) |
| Documenti da allegare | 1. Modulo di richiesta in marca da bollo 2. Diritti di Segreteria 3. Documentazione prevista dal Regolamento Edilizio Comunale 4. Fotoinserimento 5. Relazione Paesaggistica |
| Normativa | |
| Potere sostitutivo in caso di inadempienza | Segretario Comunale |
La richiesta di permesso di costruire è dovuto per interventi di cui all'art. 78 della L.R. 1/2005.
Il permesso di costruire deve essere richiesto per qualsiasi modificazione o variante, di qualunque natura o portata, che si intende apportare ad opere che abbiano formato oggetto di precedente permesso di costruire.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del permesso, mentre il termine massimo per l'ultimazione dei lavori è di tre anni dalla data di inizio lavori, pena, in entrambi i casi, la decadenza ex lege del permesso di costruire. Se i lavori non vengono ultimati entro il termine sopra detto, l'interessato deve presentare un nuovo titolo abilitativo per il completamento dei lavori.
Ai sensi della L.R. 1/2005 e del D.P.R. 380/01 il titolare del permesso deve presentare la comunicazione di inizio lavori entro un anno e la comunicazione di fine lavori entro tre anni dalla data di inizio lavori.
Nel caso di varianti in corso d'opera, quando non ricorrano le condizioni di cui all'art. 83 bis comma 1 della L.R. 1/2005, l'interessato deve presentare un nuovo permesso di costruire contenente le modifiche da apportare al progetto originario.
Qualora invece sussistano le condizioni di cui all'art. 83 bis comma 1 della L.R. 1/2005, le varianti non comportano la sospensione dei lavori e l'avente titolo può presentare il deposito dello stato finale dell'opera così come effettivamente realizzata.
| Ufficio | Edilizia Privata |
| Responsabile del procedimento | Valerio Marri |
| Responsabile del provvedimento finale | Simone Dallai |
| Termini | 60 gioni |
| Pagamento | Tariffe diritti istruttoria e copia |
| Modulistica | Richiesta permesso a costruire (.pdf) |
| Documenti da allegare | - attestazione del versamento dei diritti di segreteria - documentazione ed elaborati grafici previsti dalla vigente normativa - eventuali pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per l'esecuzione dei lavori e/o documentazione necessaria per acquisirli da parte del SUAP - eventuali altri elaborati richiesti da normative di settore |
| Normativa | L.R. 1/2005 D.R.P. 380/01 Regolamento Edilizio Regolamento Urbanistico |
| Potere sostitutivo in caso di inadempienza | Segretario Comunale |