Il certificato di idoneità dell'alloggio è un documento che attesta che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla normativa.
Il certificato di idoneità dell'alloggio è necessario per:
- ricongiungimento familiare, cioè quando deve essere autorizzato l'ingresso dall'estero dei familiari del lavoratore immigrato
- rilascio del permesso di soggiorno CE per sé stesso o per i familiari a carico
- sottoscrizione di contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Può essere richiesto:
- dal proprietario dell'alloggio
- dall'inquilino del relativo contratto di locazione
- dal soggetto che è residente, domiciliato o ospite nell'immobile
COME FARE LA RICHIESTA
Il richiedente deve presentare la domanda all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, su un apposito modello (MODELLO A per ricongiungimento familiare o MODELLO B per gli altri casi). Oltre a quanto indicato sul modello di richiesta è necessario presentare i seguenti documenti:
- fotocopia del permesso di soggiorno, documento di identità o passaporto dei richiedenti
- planimetria catastale dell'alloggio
- copia del contratto di affitto o di acquisto regolarmente registrati e, se ospiti, la dichiarazione di ospitalità del proprietario o conduttore dell'alloggio
Sulla domanda dovrà essere opposta un marca da bollo da € 16,00.
L'attestazione di idoneità deve essere ritirata all'ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
Per il ritiro del certificato occorre una ulteriore marca da bollo da € 16.00.
Il certificato ha validità di 6 mesi dalla data di emissione.
PRECISAZIONI
Se la verifica dell'alloggio è richiesta per ottenere il nulla osta per il ricongiungimento familiare (ai sensi del comma 3, art.29 del D.Lgs. n.286/98) è necessario utilizzare il modello di richiesta MODELLO A. L'attestazione viene rilasciata in base ad una verifica che gli uffici competenti effettuano per accertare la conformità dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, sulla base ai parametri stabiliti dal DM 5 luglio 1975, così come previsto dal D.Lgs. n.286/98 e dalla Circolare Ministero dell'Interno n.7170/2009.
Se la verifica dell'alloggio è richiesta ai fini del rilascio del Permesso di soggiorno CE (ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 286/98) e della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 286/98) è necessario utilizzare il modello di richiesta MODELLO B. L'attestazione viene rilasciata in base ad una verifica che gli uffici competenti effettuano per stabilire il numero di persone che l'alloggio può ospitare in rapporto alle dimensioni e destinazioni dei vani, sulla base dei parametri minimi previsti dalla Legge Regionale n.96/1996 per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dalla delibera della Giunta Regionale Toscana n.700 del 4/07/2005 che definisce i medesimi parametri.
| Ufficio | Urbanistica |
| Responsabile del procedimento | Irene Sabatini |
| Responsabile del provvedimento finale | Simone Dallai - Responsabile Servizio Assetto del Territorio |
| Termine | 30 giorni |
| Pagamenti |
- marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla richiesta - marca da bollo da € 16,00 da apporre sul certificato al momento del ritiro |
| Modulistica |
Modello A: modulo di richiesta di verifica alloggio per ricongiungimento familiare Dichiarazione sostitutiva (da compilare per dichiarazione di ospitalità) |
| Documenti da allegare | Oltre a quanto indicato sul modello di richiesta è necessario presentare i seguenti documenti: - fotocopia del permesso di soggiorno, documento di identità o passaporto dei richiedenti - planimetria catastale dell'alloggio - copia del contratto di affitto o di acquisto regolarmente registrati e, se ospiti, la dichiarazione di ospitalità del proprietario o conduttore dell'alloggio |
| Normativa |
D.Lgs 286/1998 |
| Potere sostitutivo in caso di inadempienza | Segretario Comunale |
La tessera elettorale è il documento necessario all'elettore per esercitare il diritto di voto.
Contiene i dati identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) e l'indicazione della sezione elettorale presso cui l'elettore vota.
La tessera è valida fino all'esaurimento dei diciotto spazi destinati all'apposizione del timbro da parte del Presidente del seggio elettorale.
In caso di trasferimento di residenza in altro Comune la tessera dovrà essere consegnata al Comune di nuova residenza, ricevendone in cambio una nuova.
In caso di variazione dei dati riportati i relativi aggiornamenti saranno inviati per posta su etichetta adesiva direttamente al domicilio dell'elettore.
Al momento del voto l'elettore dovrà esibire la tessera elettorale insieme a un documento di riconoscimento valido. In caso di furto o smarrimento l'elettore può chiedere il duplicato all'Uffio Elettorale.
In caso di deterioramento, la tessera dovrà essere riconsegnata allo stesso ufficio che provvederà, anche in questo caso, a rilasciare il duplicato.
Il legislatore ha introdotto la possibilità di richiedere al Comune di iscrizione elettorale l'apposizione di un timbro sulla tessera elettorale che attesti l'eventuale diritto permanente all'esercizio del voto assistito, evitando così la necessità di presentare le certificazioni mediche in occasione di ogni tornata elettorale.
Il timbro riporta una dicitura codificata che non viola il diritto alla tutela dei dati personali dell'elettore ed è apposta dall'Ufficio Elettorale su domanda corredata dalla documentazione sanitaria rilasciata dall'ASL attestante esplicitamente che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Nel caso in cui la richiesta dell'annotazione permanente sia presentata da elettore non vedente è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo di pensione rilasciato dall'I.N.P.S. (in precedenza dal Ministero dell'Interno) nel quale sia indicata la categoria "Ciechi Civili" e uno dei relativi codici attestanti la cecità assoluta (06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).
Si precisa infine che la domanda per ottenere l'apposizione del timbro permanente sulla tessera elettorale personale può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato purchè in possesso di delega su carta semplice, fotocopia del documento di identità dell'interessato e della tessera elettorale dell'interessato in originale.
Responsabile del procedimento
Termine del procedimento
Immediata
In caso di inadempienza il potere sostitutivo a cui rivolgersi è
Per informazioni
Con l'autentica della firma il pubblico ufficiale attesta che la firma appartiene effettivamente a chi ha reso la dichiarazione. La firma deve essere apposta in presenza del dipendente che deve accertarsi dell'identità del dichiarante.
L'autentica di firma non è più necessaria su domande o dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte ad organi della Pubblica Amministrazione o ad imprese di servizi pubblici.
In questi casi è sufficiente firmare in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione o presentare la domanda accompagnata da copia di un documento di identità di colui che la firma.
Responsabile del Procedimento
Funzionari degli uffici appositamente incaricati
Termine del Procedimento
Immediato
In caso di inadempienza il potere sostitutivo a cui rivolgersi è
Per informazioni
L'autentica (o legalizzazione) di fotografia è l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che la foto corrisponde alla persona dell'interessato. E' di norma richiesta al momento del rilascio di un documento di riconoscimento, come il passaporto, porto d'armi, patente di guida, patente nautica, licenza di pesca, licenza di caccia, ecc..
La legalizzazione di fotografie è svolta dall'amministrazione competente al rilascio del documento o dal dipendente comunale, in presenza dell'interessato con valido documento di identità.
Nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa è possibile rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o all'Ufficio Anagrafe.
| Ufficio | Servizi Demografici |
| Responsabile del procedimento |
Funzionari degli uffici appositamente incaricati |
| Termine | Immediato |
| Pagamenti | € 0,25 diritti di segreteria da pagare al rilascio |
| Documenti da allegare |
Documento di riconoscimento |
| Normativa |
La denuncia di nascita può essere fatta indistintamente:
- entro 3 giorni dal parto, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o la clinica (anche privata) dove è avvenuta la nascita;
- entro 10 giorni dal parto presso il comune di residenza dei genitori, anche se diverso da quello di nascita. In caso di residenze diverse dei due genitori, il bambino avrà comunque la residenza della madre;
- entro 10 giorni dal parto presso il comune nel cui territorio è avvenuta la nascita.
Se il giorno di scadenza dei termini suddetti è festivo, questo si intende prorogato al primo giorno feriale utile.
Qualora la denuncia non sia resa entro tale termine, l'atto non assume efficacia giuridica e non possono essere rilasciati certificati, se non dopo l'emissione della sentenza di convalida del Tribunale di Firenze.
Per le coppie sposate la denuncia di nascita può essere fatta:
- direttamente presso l'ospedale dove è avvenuta la nascita;
- presso il Comune di nascita dal padre o dalla madre o da un loro procuratore speciale o, in mancanza, dal medico, dall'ostetrica o altra persona che ha assistito al parto o dal delegato dell'istituto.
Se la denuncia di nascita viene presentata presso il comune di residenza, la denuncia deve essere fatta solamente da uno dei due genitori.
Per le coppie in unione naturale
- se il bambino è riconosciuto da entrambi i genitori, la denuncia deve essere presentatata da ambedue i genitori;
- se il bambino è riconosciuto soltanto da uno dei due genitori, la denuncia deve essere fatta dal genitore che riconosce il figlio.
Per le coppie di genitori non goniugati, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i genitori.
LA DENUNCIA DEVE ESSERE PRESENTATA DA PERSONA MUNITA DELLA COMUNICAZIONE DI NASCITA E DEL CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO RILASCIATI DELL'OSPEDALE, NONCHE' DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO. PER LE MADRI CITTADINE STRANIERE: nulla-osta del Consolato d'appartenenza al riconoscimento materno secondo le leggi del Paese d'origine; se residente, esibire carta d'identità o certificato contestuale.
Responsabile del procedimento
Servizio Economico Finanziario e di supporto
Contatti
I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Il nulla-osta
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d'origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda il punto successivo).
Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità)
Può essere rilasciato:
- Dall'Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente. Oppure:
- Dall'Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana all’estero.-
N.B. Occorre anche l'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità.-
Gli stessi documenti sono esenti dalla legalizzazione se rilasciati dai seguenti Paesi:
AUSTRIA - BELGIO - CROAZIA - DANIMARCA - FINLANDIA - FRANCIA - GERMANIA - GRAN BRETAGNA - GRECIA - IRLANDA - LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO - NORVEGIA - OLANDA - PORTOGALLO - REPUBBLICA CECA - REPUBBLICA DI CIPRO - REPUBBLICA DI ESTONIA - REPUBBLICA DI LETTONIA - REPUBBLICA DI LITUANIA - REPUBBLICA DI MALTA - REPUBBLICA DI POLONIA - REPUBBLICA DI UNGHERIA - REPUBBLICA DI SLOVENIA - REPUBBLICA SLOVACCA - SAN MARINO - SPAGNA - SVEZIA - SVIZZERA.
Nota bene:
Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione.-
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.-
Il Certificato di capacità matrimoniale è previsto dalla Convenzione di Monaco del 05.09. 1980, ratificata dal Governo Italiano con la legge 950/1984.
Stati aderenti: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Moldavia).
Trattasi di materia regolata da una Convenzione di diritto internazionale.
Possono esibire detto certificato i cittadini stranieri appartenenti ai Paesi sopra indicati. I certificati devono essere datati e muniti della firma e del timbro dell’autorità che li rilascia. La loro validità è limitata ad una durata di sei mesi dalla data del rilascio. Per l’ottenimento del certificato i cittadini dovranno interpellare l’Autorità competente del Paese di appartenenza (solitamente è l’Ufficio di Stato Civile).- Le procedure di rilascio del certificato di capacita' matrimoniale sono regolate dalla legge nazionale di ciascun sposo. In mancanza potranno esibire il NULLA OSTA DI CUI ALL’ART. 116 DEL C.C., DI CUI SI E’ GIA’ DETTO.-
Cittadini Statunitensi
Al posto del Nulla-Osta vengono richiesti i seguenti documenti:
1. atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio.
Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un'autorità italiana competente ( Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero)
2. dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.
Cittadini Australiani
In sostituzione del Nulla-Osta sono richiesti i seguenti documenti:
A) dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.
B) Documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l'interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.
Se tali documenti non sono disponibili, il cittadino/a australiano/a dovrà presentare - oltre alla dichiarazione giurata richiesta al paragrafo (A) - un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata resa dal/dalla richiedente in presenza di quattro testimoni), formato in presenza di un'Autorità italiana competente a riceverlo, da cui risulti che secondo la legge cui l'interessato/a è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. A tal fine si intendono per autorità italiane competenti, in Italia, l'Ufficiale dello Stato Civile e, all'estero, le Autorità consolari italiane
Cittadini Moldavi
Ambasciata e Consolato della Moldavia non sono più competenti al rilascio del nulla osta per i loro connazionali che vogliono sposarsi in Italia.
Dal 1 febbraio il nulla osta al matrimonio è stato sostituito da un certificato rilasciato dal Ministero della Giustizia.
I cittadini stranieri che intendono contrarre matrimonio in Italia devono essere in possesso di un titolo valido di soggiorno (permesso di soggiorno, carta di soggiorno o nei casi di soggiorno breve della dichiarazione di presenza o del timbro di frontiera) e del nulla osta che attesta l’assenza di impedimenti.
Il nulla osta è di norma rilasciato dall’ambasciata o dal consolato del Paese di appartenenza dello straniero.
Dal 1 febbraio 2010 per i cittadini della Repubblica di Moldova non è più così. Infatti l’Ambasciata Moldava in Italia ha comunicato che il documento attestante l’assenza di impedimenti per contrarre matrimonio è stato sostituito da un certificato rilasciato dal
Servizio di stato civile del Ministero di Giustizia .
l documento, che ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio, deve essere tradotto e apostillato in Moldova.
Cittadini Norvegesi
Per contrarre matrimonio devono esibire il NULLA-OSTA rilasciato dal Comune Norvegese di Residenza degli sposi, in lingua italiana oppure in lingua locale con allegata traduzione giurata.
Sul documento in parola dovrà essere apposta la relativa “Apostille” da parte del Comune che lo ha emesso.- Il nulla osta sarà valido per quattro mesi).
Cittadini Svedesi
In relazione a quanto comunicato dal Ministero degli Affari Esteri, l'Ambasciata di Svezia in Italia ha reso noto che, a partire dal 1 gennaio 2010, e' stata avviata una nuova procedura di rilascio del "nulla osta" alla celebrazione del matrimonio per i cittadini svedesi residenti in Svezia che intendono sposarsi in Italia.
Cittadini Svedesi residenti in Svezia
Secondo la nuova procedura, previamente concordata con la Direzione Centrale per i Servizi Demografici il nulla-osta sarà emesso direttamente dall'Ufficio Anagrafe del comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato, il quale ne attesterà anche la conformità all'originale.
La documentazione così prodotta, che sarà altresì munita di Apostilla va a sostituire il nulla-osta precedentemente
emesso dalla autorità diplomatica svedese,
Cittadini Svedesi residenti in Italia -
Devono presentare il Nulla-Osta rilasciato dall’ Autorità diplomatica svedese in Italia.
(come in precedenza)
Cittadini Polacchi
In questo caso è il capo dell’ufficio dello stato civile polacco competente al rilascio del NULLA OSTA. Solo nel caso che il cittadino polacco residente all’estero non abbia avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire al suo ultimo luogo di residenza in Polonia, oppure sia partito dalla Polonia prima del compimento del 16° anno di vita e risieda permanentemente all’estero, il certificato deve essere rilasciato dal Console.
Il cittadino polacco o lo straniero residente in Polonia apolide che intende contrarre il matrimonio all'estero può ottenere il certificato attestante che in conformità alle leggi polacche può contrarre il matrimonio.
Il certificato è rilasciato dal Capo Ufficio Stato Civile nel luogo di residenza della persona alla quale si riferisce il certificato.
Se il cittadino polacco residente all'estero non ha avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire al suo ultimo luogo di residenza in Polonia oppure è partito dalla Polonia prima del compimento del 16° anno di vita e risiede permanentemente all'estero il certificato di cui al comma l, rilascia il Console.
Una volta acquisita la predetta documentazione, gli interessati dovranno esibirla all’ufficio di Stato Civile che redigerà un processo verbale, da sottoscriversi dai richiedenti la celebrazione del matrimonio.
Per questo adempimento e' indispensabile che gli interessati si rechino presso l'Ufficio di Stato Civile entro e non oltre 4 – 5 giorni prima della data prevista per il matrimonio.
Nell'occasione gli sposi dovranno:
- sottoscrivere la dichiarazione relativa alla scelta del regime patrimoniale dei beni;
- Indicare le generalità dei 2 testimoni (indispensabili per la validità del matrimonio).
E’comunque preferibile che gli sposi esibiscano copia di valido documento di identità di ciascun testimone per evitare errori nell’indicazione delle generalità, dal momento che i testimoni vengono indicati nell’ATTO DI MATRIMONIO. Le generalità dei testimoni NON sono necessarie in caso di matrimonio cattolico o altro culto.
Responsabile del procedimento
Servizio Economico Finanziario e di supporto
Contatti
Pubblicazioni e documentazione
Gli devono recarsi all'Ufficio Servizi Demografici per richiedere le pubblicazioni di matrimonio. La pubblicazione non può essere effettuata prima di 6 mesi dalla data presunta del matrimonio.
Il giorno della pubblicazione è necessaria la presenza dei due sposi, muniti di documento d'identità. Sono necessari per entrambi gli sposi: copia integrale dell’atto di nascita, il certificato cumulativo di stato libero, residenza e cittadinanza che vengono richiesti direttamente dall’ufficio. Dovrà essere consegnata inoltre una marca da bollo da € 16,00 se gli sposi sono residenti nello stesso Comune oppure 2 marche da bollo da € 16,00 se gli sposi sono residenti in Comuni diversi.
Per chi è già stato sposato, le copie integrali dell’atto di matrimonio o di morte, rilasciate dai Comuni in cui è stato celebrato il matrimonio o dove è deceduto il primo coniuge, vengono richiesti direttamente dall’ufficio.
Se gli sposi sono genitori di figli naturali, devono darne comunicazione all'Ufficio Servizi Demografici per la richiesta della copia integrale dell'atto di nascita al fine della legittimazione.
Il regime della comunione dei beni è per legge automatico. La scelta del regime di separazione dei beni, per i matrimoni civili, va fatta all’Ufficiale di Stato Civile. Per la separazione dei beni, dopo il matrimonio sia civile che religioso, occorre un atto stipulato davanti ad un notaio.
La pubblicazione viene pubblicata all'albo pretorio online per otto giorni consecutivi ed il certificato di avvenuta pubblicazione viene rilasciato dopo tre giorni dal termine della pubblicazione.
Celebrazione a Tavarnelle Val di Pesa
La "Casa Comunale" per la celebrazione di matrimoni civili, prevista dall'art. 106 del Codice Civile, è individuata nei nei seguenti locali:
-Sala Consiliare, Piazza Giacomo Matteotti n. 4 Tavarnelle Val di Pesa
- Palazzo Malaspina, Piazza Malaspina San Donato in Poggio
Tariffe
Tariffa prevista per la celebrazione dei matrimonio in Sala Consiliare a Tavarnelle Val di Pesa:
- GRATIS se entrambi i cittadini sono residenti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa
- € 200,00 iva inclusa se i cittadini non sono residenti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa (uno o nessuno dei due non residenti)
Tariffa prevista per la celebrazione del matrimoni a 'Palazzo Malaspina' a San Donato in Poggio
- € 200,00 iva inclusa per celebrazioni nei giorni da lunedi a venerdi, se entrambi i cittadini sono residenti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa
- € 250,00 iva inclusa per celebrazioni nei giorni di sabato e domenica, se i cittadini sono residenti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa
- € 400,00 iva inclusa per celebrazioni nei giorni da lunedi a venerdi, se i cittadini non sono residenti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa (uno o nessuno dei due non residenti)
- € 500,00 iva inclusa per celebrazioni in giorni nei giorni di sabato e domenica, se i cittadini non sono residenti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa (uno o nessuno dei due non residenti)
L’importo delle tariffe non comprende le spese per l’allestimento della sala, che è, comunque, a carico dei richiedenti la celebrazione del matrimonio.
Pagamento
La ricevuta di avvenuto versamento o di effettuato Bonifico Bancario, dovrà essere presentata almeno tre giorni prima della data stabilita per la celebrazione.
Nel caso di mancato pagamento il Comune procederà alla riscossione coattiva delle somme nelle forme di legge.
Nel caso in cui la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale della somma corrisposta.
Nessun rimborso sarà corrisposto qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile alle parti richiedenti.
Orario di celebrazione
I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, durante l'orario di servizio.
E' possibile richiedere, in via straordinaria, la celebrazione di matrimoni in giorni diversi da quelli di cui al precedente comma, ossia il sabato e la domenica previo accordo con l’Ufficio di Stato Civile.
L’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità del celebrante e al pagamento delle tariffe di cui si è detto.
Il giorno e l'ora del matrimonio devono essere concordati dai richiedenti con l'Ufficio dello Stato Civile, almeno venti giorni prima della data presunta di celebrazione.
| Ufficio | Servizi Demografici |
| Responsabile del procedimento | Simonetta Mannelli |
| Responsabile del provvedimento finale | Servizio economico finanziario e di supporto |
| Termine |
Le pubblicazioni vengono effettuate entro 15 giorni dalla data di acquisizione dei documenti |
| Pagamenti |
Il pagamento della tariffa deve essere effettuato a mezzo bollettino di c/c postale n. 30508501 intestato a "Comune di Tavarnelle Val di Pesa - Servizio tesoreria" o a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale IBAN IT 56 Y 03599 01800 000000132024 COD. SWIFT: CCRTIT2TXXX |
| Modulistica | / |
| Documenti da allegare |
Documento di identità di entrambi gli sposi 1 marca da bollo da € 16,00 (se gli sposi sono residenti nello stesso Comune) oppure 2 marche da bollo da € 16,00 (se gli sposi sono residenti in Comuni diversi). Le tariffe previste per la celebrazione variano a seconda della sede scelta. |
| Normativa |
Regolamento per la celebrazione di matrimoni civili (PDF 11.79 kB) |
| Potere sostitutivo in caso di inadempienza | Segretario Comunale |
L'art. 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n.5 convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35, introduce dal 9 maggio il "cambio di residenza in tempo reale".
I cittadini stranieri extracomunitari, al momento della richiesta di iscrizione anagrafica, devono esibire:
La stessa documentazione va esibita per il cambio di indirizzo nel territorio comunale.
In relazione a quanto sopra, si precisano di seguito le diverse situazioni che si possono presentare:
Il cittadino in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, oltre a quanto sopra indicato, in relazione al titolo di soggiorno deve presentare:
Il cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento famigliare, oltre a quanto sopra indicato o deve presentare:
Il cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche a seguito di regolarizzazione (emersione colf e badanti), oltre a quanto sopra indicato deve presentare:
| Ufficio | Servizi Demografici |
| Responsabile del procedimento | Simonetta Mannelli |
| Responsabile del provvedimento finale | Anna Grassi |
| Termine |
Gli effetti giuridici delle dichiarazioni decorrono dalla data di presentazione. Entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione il richiedente è iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia con il nuovo indirizzo. Il Comune entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (innanzi tutto l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, l'iscrizione è confermata. |
| Pagamenti | / |
| Modulistica | |
| Documenti da allegare |
/ |
| Normativa | |
| Potere sostitutivo in caso di inadempienza | Segretario Comunale |
Le iscrizioni per far parte dell'Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale possono essere presentate dal 1° al 31 ottobre di ogni anno presso l'Ufficio Anagrafe e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
E' necessario compilare l'apposito modulo di domanda dove indicare le proprie generalità, la professione e il titolo di studio, allegando la fotocopia del proprio documento d'identità
Requisiti:
- essere elettore del Comune di Tavarnelle Val di Pesa
- non aver superato il 70° anno di età
- essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado
- non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti
- non appartenere alle forze armate in servizio, nè svolgere presso le USL le funzioni già attribuite al medico provinciale, all'ufficiale saniitario o al medico condotto
- non essere Segretario Comunale, nè dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a prestare in servizio presso gli uffici elettorali
- non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione
L'iscrizione nell'Albo è a carattere permanente e non deve essere rinnovata ogni anno.
Per rinunciare all'iscrizione all'Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale è necessaria una comunicazione scritta motivata all'Ufficio Elettorale.
In caso di grave impedimento o rinuncia alla nomina è necessario recarsi all'Ufficio Anagrafe e compilare il modulo di rinuncia, indicando le motivazioni dell'impedimento e allegando la necessaria documentazione.
| Ufficio | Servizi Demografici |
| Responsabile del procedimento | Simonetta Mannelli |
| Responsabile del provvedimento finale | Servizio economico finanziario e di supporto |
| Termine | Immediato |
| Pagamenti | / |
| Modulistica |
Domanda inserimento Albo Presidenti di Seggio Elettorale (RTF 18.05 kB) Domanda inserimento Albo Presidenti di Seggio Elettorale (PDF 58.13 kB) |
| Documenti da allegare | fotocopia documento d'identità |
| Normativa | |
| Potere sostitutivo in caso di inadempienza | Segretario Comunale |
Le iscrizioni per far parte dell'Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale possono essere presentate dal 1° al 31 novembre di ogni anno presso l'Ufficio Anagrafe e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico compilando l'apposito modulo di domanda, disponibile anche in allegato. Nella domanda devono essere indicate le proprie generalità, la professione e l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Alla domanda deve essere allegata fotocopia del proprio documento d'identità.
Requisiti:
- essere elettore del Comune di Tavarnelle Val di Pesa
- non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti
- non appartenere alle forze armate in servizio, nè svolgere presso le USL le funzioni già attribuite al medico provinciale, all'ufficiale saniitario o al medico condotto
- non essere Segretario Comunale, nè dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a prestare in servizio presso gli uffici elettorali
- non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione
L'iscrizione nell'Albo è a carattere permanente e non deve essere rinnovata ogni anno.
Per rinunciare all'iscrizione all'Albo degli Scrutatori è necessaria una comunicazione scritta motivata all'Ufficio Elettorale.
| Ufficio | Servizi Demografici |
| Responsabile del procedimento | Simonetta Mannelli |
| Responsabile del provvedimento finale | Anna Grassi |
| Termine | Immediato |
| Pagamenti | / |
| Modulistica |
Domanda inserimento Albo Scrutatori di Seggio Elettorale (RTF 17.12 kB) Domanda inserimento Albo Scrutatori di Seggio Elettorale (PDF 54.47 kB) |
| Documenti da allegare | fotocopia documento d'identità |
| Normativa | |
| Potere sostitutivo in caso di inadempienza | Segretario Comunale |