Rimborso

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

Sono previste due forme di rimborso in caso di errato pagamento:

 

1) SU RICHIESTA: il cittadino interessato può presentare istanza di rimborso in carta libera, indirizzata al Sindaco, specificando le motivazioni della richiesta, entro 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stata notificata sentenza definitiva sul ricorso. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La legge non prevede alcun termine per l'Ufficio Tributi per dar seguito alla richiesta di rimborso.

2) D'UFFICIO: nel caso in cui l'Ufficio Tecnico Erariale provveda a notificare al cittadino la rendita definitiva e questa risulti inferiore alla presunta, è dovuto dal Comune al cittadino un rimborso calcolato per tutti gli anni in cui si è accertata questa difformità.

Nel caso in cui la rendita definitiva sia maggiore della presunta, il cittadino diventa debitore nei confronti del Comune. Il termine per la notifica della liquidazione da parte dell'Ufficio Tributi al contribuente, è il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della comunicazione dell'Ufficio Tecnico Erariale. Il versamento deve avvenire entro 90 giorni dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione.

 

Responsabile del Procedimento:

Servizio Economico Finanziario e di supporto

 

Link:

Regolamento ICI

 

Contatti:

Ufficio Tributi

Letto 507 volte Ultima modifica il 11 Mag 2012
Altro in questa categoria: « Variazione