Martedì, 09 Settembre 2014 00:00

TASI – Tassa sui servizi Indivisibili

Per l'anno 2016 la TASI non è dovuta come previsto dall' ART.1 comma 14, lettere a9, b9 e d9 della legge 28/12/2015 n.208 (Legge di Stabilita' 2016) "Esclusione TASI abitazione princiaple e relative pertinenze limitatamente ad 1 unità per categoria ( C/2-C/6- C/7)".

La TASI - Tassa sui Servizi Indivisibili , insieme all'IMU - Imposta Municipale Propria e alla TARI - Tassa sui Rifiuti,  è una delle tre componenti della IUC - Imposta Unica Comunale.

La TASI è destinata a finanziare i costi sostenuti dal Comune per l’erogazione di quei servizi che l'ente fornisce alla cittadinanza senza necessità di richiesta individuale (verde pubblico, manutenzione strade, , Polizia Municipale, servizi cimiteriali, ecc. )
Per l’applicazione della TASI il Comune, con deliberazione consiliare n. 31 del 18.07.2014,  ha approvato il Regolamento con il quale sono state stabilite le modalità di applicazione del tributo.
Il presupposto della TASI è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria e di aree edificabili.
Il Comune di Tavarnelle Val di Pesa ha  deciso di applicare la Tasi solamente alle abitazioni principali esenti dal pagamento dell’Imu.
Per cui, nel  2015:

  • Devono pagare la TASI solo le  abitazioni principali di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze. 
  • Non devono pagare la TASI le abitazioni principali di cat. A/1, A/8 E A/9 e tutte le altre tipologie di immobili.

Base imponibile
La base imponibile della TASI  è la stessa dell’IMU cioè per le tipologie d'immobile soggette al tributo (abitazione principale e relative pertinenze): rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente 160

Aliquota
Con deliberazione consiliare n. 27 del 17.07.2015 il comune ha stabilito l’aliquota TASI nella misura dello 0,33%, da applicare sulla base imponibile determinata come sopra indicato.

Detrazioni per l'abitazione principale
Per l’abitazione principale e relative pertinenze, sono applicate le detrazioni, articolate per scaglioni di rendita, considerando a tal fine esclusivamente la rendita dell’abitazione principale, come di seguito riportate:

RENDITA CATASTALE dell’abitazione principale  (escluse pertinenze) 

DETRAZIONE

FINO A € 300

166

DA € 301 a € 400

150

DA € 401 a € 500

120

DA €  501 a € 600

120

DA € 601 a € 700

100

DA € 701 a € 800

€  80

DA € 801 a € 900

€  50

DA € 901 a € 1000

€  50

Rate e scadenza

Acconto, pari al 50% del tributo dovuto, da versare entro il 16 giugno ;
Saldo, da versare entro il 16 dicembre, pari alla differenza tra quanto dovuto, calcolato con l'aliquota e rispettiva detrazione, e quanto già corrisposto in acconto.

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente con modello F24, utilizzando i seguenti codici: codice comune L067, codice tributo 3958 (TASI. per abitazione principale e relative pertinenze), barrando la casella di acconto o saldo, secondo il pagamento, e indicando l’anno 2015.

N.B. : il versamento della TASI è in autoliquidazione, quindi al contribuente non verrà inviato nessun modello da parte degli Uffici Comunali ma sarà lo stesso utente che dovrà provvedere al calcolo e alla compilazione del modello F24, con mezzi propri o tramite terzi (es. CAAF).

Per il calcolo e la stampa del modello F24  clicca qui

 

 Allegati

Regolamento TASI

Delibera consiliare n. 27 del 17.07.2015

 Contatti  Ufficio Tributi
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Lunedì, 11 Agosto 2014 00:00

TARI - Tassa sui rifiuti -

La TARI, Tassa sui  Rifiuti , è stata introdotta dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 come componente della Imposta Unica Comunale (IUC).
Dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che, a sua volta, ha sostituito la TARSU (Tassa raccolta Rifiuti Solidi Urbani).
E' tenuto al pagamento del tributo chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso che possano produrre rifiuti urbani con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Rate 31 luglio e 30 settembre

L'importo è determinato in misura pari al 70% della TARI dovuta per l'anno 2015 oltre al tributo provinciale stabilito dalla Provincia di Firenze nella misura del 5%..
E' possibile pagare entrambe le rate dell'acconto in unica soluzione entro il 31 luglio 2016 (scadenza della prima rata di acconto).
 
Rata di dicembre
L'importo a saldo, calcolato con le tariffe TARI 2016, da cui saranno scomputati gli acconti, comprensivo del Tributo Provinciale (5%), dovrà essere pagato entro il 31.12.2016.
La gestione della TARI è stata affidata a Quadrifoglio Spa in quanto soggetto gestore del servizio rifiuti del nostro Comune. Gli avvisi di pagamento delle rate di acconto TARI saranno inviati direttamente da Quadrifoglio Spa.
 
Sportello TARES - TARI
E' possibile rivolgersi allo Sportello TARES-TARI per le informazioni sulla TARI e la presentazione delle denunce di variazione.
Lo Sportello TARES-TARI è aperto a Tavarnelle V.P. in Piazza Matteotti 4 tutti i giovedi dalle 9.00 alle 12.30.
E' possibile rivolgersi anche allo Sportello TARES-TARI Firenze in Via Bibbiena 35, aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.30-14.00 e 14.30-17.30.
 
Ufficio Sportello TARES - TARI
Sede Piazza Matteotti n. 4 Tavarnelle V.P.
Orario tutti i giovedì 9.00-12,30
Tel.

800 485822 (attivo dal lunedì al venerdì con orario 9-16) 199-129128 (per chiamate da cellulari)

Tariffe

Tariffe anno 2016

Normativa

Regolamento TARI

Delibera Consiglio Comunale n. 3/2014

Delibera Consiglio Comunale n. 12/2016

Link

www.tares-areafiorentina.it

 
 
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L'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) in sostituzione della Tarsu. La Tares deve coprire integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, e dei costi relativi ai servizi indivisibili.
In attesa dell'approvazione del relativo regolamento e delle nuove tariffe per l'anno 2013,la normativa vigente, prevede che il nuovo tributo venga corrisposto in acconto sulla base della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta per l'anno 2012.
Sulla base delle predette disposizioni, con deliberazione n. 29 del 25.06.2013 il Consiglio Comunale ha stabilito di procedere alla riscossione della TARES per l'anno 2013 in n. 3 rate di cui n. 2 in acconto e l'ultima a saldo, scadenti rispettivamente, il 31 luglio 2013, il 30 settembre 2013 ed il 31 dicembre 2013.

Rate 31 Luglio e 30 Settembre:

L'importo è determinato in misura pari all''80% della Tarsu dovuta per l'anno 2012. oltre al tributo provinciale stabilito dalla Provincia di Firenze nella misura del 5% ;
E' possibile pagare entrambe le rate dell'acconto in unica soluzione entro il 31 Luglio 2013 (scadenza della prima rata di acconto);
 
Rata di dicembre:
L'importo a saldo,  calcolato con le tariffe Tares 2013 da cui saranno scomputati gli acconti e comprensivo del Tributo Provinciale (5%), dovrà essere pagato entro il 31.12.2013.
La maggiorazione di €. 0,30 a mq. di competenza dello Stato dovrà essere versata  entro il 16.12.2013
 La gestione della Tares è stata affidata a Quadrifoglio Spa in quanto soggetto gestore del servizio rifiuti del nostro Comune .
Gli avvisi di pagamento delle rate di acconto TARES saranno inviati da Quadrifoglio Spa tramite posta ordinaria e/o apposito corriere.

 Sportello TARES-TARI

E' possibile rivolgersi allo Sportello TARES-TARI per le informazioni sulla TARES e la presentazione delle denunce di variazione.
Lo Sportello TARES-TARI è aperto a Tavarnelle V.P. in Piazza Matteotti 4 tutti i giovedi dalle 9.00 alle 12.30.
E' possibile rivolgersi anche allo Sportello TARES-TARI Firenze in Via Bibbiena 35, aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.30-14.00 e 14.30-17.30.

 

Ufficio  Sportello TARES - TARI
Sede Piazza Matteotti n. 4 Tavarnelle V.P.
Orario tutti i giovedì 9.00-12,30
Tel. 

800 485822 (attivo dal lunedì al venerdì con orario 9-16)
199-129128 (per chiamate da cellulari)

Tariffe

Tariffe anno 2013

Normativa

Regolamento TARES (PDF 2.44 MB)

Delibera Consiglio Comunale n.29/2013

D.L. 201/2011

L. 224/2011

Link

www.tares-areafiorentina.it

Pubblicato in Tasse e tributi
Giovedì, 17 Maggio 2012 00:00

IMU - Imposta Municipale Propria

Cos'è l'IMU

A decorrere dall'anno 2012 entra in vigore la nuova imposta municipale propria più comunemente definita IMU. Tale imposta sostituisce l'ICI e, contemporaneamente, costituisce a tutti gli effetti un nuovo tributo erariale. Rispetto all'ICI il calcolo dell'imposta è più complicato in quanto il tributo riveste la doppia natura di locale ed erariale.

Chi paga l'IMU

I soggetti passivi per l'imposta municipale propria, anche se non residenti nello stato italiano, sono i proprietari degli immobili e i titolari di diritti reali quali:
usufrutto, enfiteusi, uso,, titolari di contratti di leasing.
 

L'istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale)

La Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147) all.art. 1, comma 639, ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, legato alla loro natura e valore, e l'altro connesso all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC . a sua volta - si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una duplice componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Pertanto, dal 1° gennaio 2014 l'IMU diventa una componente della IUC.

Cosa cambia

Abitazione principale e relative pertinenze
L'IMU non è dovuta per l'abitazione principale e le sue pertinenze (nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). Fanno eccezione le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico) e relative pertinenze, per le quali si deve ancora pagare l'imposta.
 
Unità immobiliari ad uso abitativo date in comodato gratuito
L'art 1 comma 10 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia regiostrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonchè dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluso le unità abitative classificate nelle categorie A1, A8 e A9).
 
Aliquote e detrazioni
Per il 2016, sono state determinate le nuove aliquote e detrazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11/04/2016.
E' applicabile la detrazione di euro 200,00 sull'imposta dovuta per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, per le quali l'IMU resta dovuta; invece non è più applicabile la maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio che non abbia ancora compiuto il 26° anno di età, in quanto era prevista per legge esclusivamente negli anni d'imposta 2012 e 2013.
 
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall'art.2, lett. a), del D.L. n. 102/2013
A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 

Scadenze

Per l'anno 2016 l'IMU può essere corrisposta IN DUE RATE
Prima rata: entro il 16 giugno
Seconda rata: entro il 16 dicembre
Oppure IN UNICA SOLUZIONE entro il 16 giugno
 

Nuovi termini per la dichiarazione di variazione IMU (modello ministeriale)

La data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IMU non è più di 90 giorni dalla data in cui si verifica la variazione ma il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica la variazione. Quindi, per una variazione intervenuta nel corso dell'anno 2015 si ha tempo fino al 30 giugno 2016, mentre per una variazione che avvenga nel corso del 2016 si potrà presentare la dichiarazione nel 2017, entro il 30 giugno.
 

Come si calcola l'IMU

La base imponibile è data dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente specifico di categoria. La rendita catastale può essere verificata sul sito http://sister2.agenziaterritorio.it/CitizenVisure/index.jsp

I coefficienti per categoria sono:

- 160 per tutti gli immobili di categoria A (tranne le A10), C2, C6 e C7

- 140 per tutti gli immobili di categoria B, C3, C4 e C5

- 80 per gli immobili di categoria A10 e D5

- 55 gli immobili di categoria C1

- 65 per tutti gli immobili di categoria D (tranne i D5)

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Aliquote

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11.04.2016 sono state stabilite le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

- 0,96% Aliquota ordinaria ad esclusione delle seguenti fattispecie, alle quali si applicano le aliquote:

 - 0,60 % Immobili adibiti ad abitazione principale cat. A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze.

- 1,06% Unità immobiliari abitative tenute a disposizione, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione o di comodato d'uso da almeno un anno, computato alle date di scadenza dei  versamenti dell'imposta.

- 1,06% Aree Edificabili

- 0,86% Unità immobiliari ad uso abitativo classificate nelle categorie catastali A2-A3-A4-A5-A6-A7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del contribuente che vi risiedono e dimorano abitualmente.

Terreni agricoli

Dal 1 gennaio 2016 i terreni sono esenti come previsto dall'art 1 cooma 13 della L. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016)

Detrazioni

- € 200,00: detrazione per l'abitazione principale cat. A/1 - A/8 - A/9

Versamento

L'IMU dovrà essere pagata esclusivamente con F24.

Per il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa del mod. F24 è possibile avvalesti del seguente servizio:

http://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu.php?comune=tavarnellevaldipesa

 

Allegati 

Regolamento Comunale IMU

Delibera n. 13 del 11/04/2016

Contatti

 Ufficio Tributi

 

 

 

 

 

 

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Giovedì, 05 Aprile 2012 00:00

Addizionale Irpef

L'addizionale comunale all'Irpef, istituita dal Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 (art. 1) e successive modificazioni e integrazioni, è stata istituita nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa a partire dal 2000 (Delibera del Consiglio Comunale n°18 del 28.02.2000).
Con delibera della Giunta Comunale n. 47 del 23.06/2014 sono state stabilite le aliquote per l'anno 2014


Scaglioni di reddito Aliquota


€ 0 - € 15.000,00 0,50%
€ 15.001,00 - €28.000,00 0,65%
€ 28.001,00 - € 55.000,00 0,70%
€ 55.001,00 - € 75.000,00 0,75%
€ 75.001, 00 ed oltre 0,80%

Limite di esenzione € 10.000,00.

Pubblicato in Tasse e tributi
Venerdì, 30 Marzo 2012 09:32

Tributo di bonifica

Tutti i cittadini titolari di diritti reali su immobili o terreni sono tenuti a pagare un tributo al Consorzio di Bonifica, calcolato in base alla rendita catastale dei fabbricati, o del reddito dominicale in caso di terreni, ed al grado di beneficio che i loro immobili ricevono dall'attività del Consorzio, individuato nel Piano di Classifica del territorio. In esso si tiene conto di un concetto di beneficio non strettamente collegato alla possibilità di essere interessati da allagamenti o esondazioni dei corsi d'acqua naturali bensì attiene alla tutela dell'assetto idrogeologico ed ambientale dell'intero bacino idrografico.

Le entrate tributarie (ruoli) vengono ripartite tra i proprietari di immobili del comprensorio secondo il piano di classifica, che dunque valuta come il tributo si ripartisce sulla base del beneficio relativo tra gli immobili. I rapporti di beneficio tra i vari immobili si ottengono con la valutazione e l'utilizzazione opportuna di alcuni parametri tecnici ed economici. La composizione dei predetti elementi, espressi attraverso indici (idraulico ed economico), fornisce i rapporti esistenti tra gli immobili per quanto attiene la misura del beneficio prodotto dall'attività di bonifica.

L'indice idraulico è stato discretizzato nell'intero comprensorio sulla base di unità funzionali omogenee (dal punto di vista idraulico). L'indice economico è stato invece discriminato sulla base dei limiti comunali. L'indice di beneficio è stato dunque valutato mediante combinazione degli indici suddetti, sull'intersezione zonale ottenuta dalle precedenti discretizzazioni, ovvero infine adottando per tutti i beni immobili ricadenti in ciascuna zona gli indici per essa ricavati. L'unità areale elementare di ragguaglio dell'indice di beneficio è stata il foglio catastale.

E' possibile calcolare il tributo relativo agili immobili di proprietà sul sito del Consorzio all'indirizzo http://www.cbcc.it/tributo/Calcolo_tributo.asp.

Per il calcolo del tributo occorre avere a disposizione i seguenti dati:

* Comune di appartenenza del bene (unità immobiliare)

* Foglio catastale

* Categoria

* Rendita catastale o reddito dominicale

Il contributo di bonifica è un onere obbligatorio e come tale si può scaricare, per intero, con la dichiarazione dei redditi, tra gli altri oneri deducibili.

Per segnalare errori nelle bollette del Consorzio di Bonifica:

- In caso di errori nell'indirizzo di residenza la rettifica può essere effettuata chiamando direttamente il Consorzio e comunicando la variazione ai numeri telefonici: 055 240269 - 244366 - 3905749 - 2345821

- In caso di errori su altri dati ( nome e cognome, dati catastali), la rettifica deve essere effettuata con una comunicazione al Consorzio in carta libera contenente i seguenti dati:

- dati del mittente (nome, cognome, indirizzo, tel.);

- riferimenti dei dati catastali (comune, fogli, particella, subalterno.);

- descrizione dell'oggetto dell'istanza;

- fotocopia della documentazione di riferimento (fatture ed altro).

La comunicazione deve essere inviata a mezzo o a mezzo Fax al n. 055 241458 o a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:

Consorzio di Bonifica del Chianti

Via Giuseppe Verdi, 16

50122 Firenze

Il Consorzio, nei giorni di invio delle bollette, ha attivato un call center attivo nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì ore 8:30-13:00 e 14:00-18:30

 

Link:

Consorzio Bonifica Toscana Centrale

 

Allegati:

Volantino deducibilità Tributo di Bonifica

 

Contatti:

Consorzio di Bonifica Toscana Centrale

Via Giuseppe Verdi, 16

50122 Firenze

Tel. 055 240269 Fax 055 241458

email: [email protected]

Pubblicato in Tasse e tributi

Il servizio di affissione di manifesti e locandine negli spazi pubblici del Comune è gestito dall'Ufficio Tributi. La richiesta di prenotazione deve essere fatta preventivamente rispetto alla data che interessa per l'affissione, in quanto le richieste vengono poi accolte fino ad esaurimento degli spazi disponibili. L'interessato deve recapitare il materiale da affiggere (manifesti e locandine) all'Ufficio Tributi o all'Ufficio relazioni con il Pubblico in orario di apertura al pubblico. La prenotazione si intende perfezionata - e, quindi, l'affissione potrà avere luogo - solo dopo che gli uffici avranno ricevuto la prova dell'avvenuto versamento.

RIDUZIONI: La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbiano scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici e/o religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari.

ESENZIONI: Sono esenti dal pagamento della tariffa: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali o i servizi pubblici locali del Comune, da esso svolti direttamente o a mezzo di azienda speciale, istituzione o società per azioni a prevalente capitale pubblico, esposti nell'àmbito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

L'imposta comunale sulla pubblicità è una imposta dovuta a chi diffonde messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano come tali percepibili.

COSTI: Per 10 giorni € 1,24 a foglio. Per ogni periodo successivo a 5 giorni € 0,37a foglio.

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza.

Tutti i casi di riduzione, esenzione ed esclusione dell'imposta di pubblicità sono indicati negli art. 29-33-34 del 'Regolamento Comunale sulle Imposte Comunali in materi di Affissioni e Pubblicità'. Il pagamento dei diritti deve essere effettuato con versamento in C.C.P. n. 26002501 intestato a Comune di Tavarnelle V.P. - Servizio di Tesoreria.

Responsabile del Procedimento:

Area Servizi Finanziari - Tributi e Cultura

Contatti:

Ufficio Tributi

Pubblicato in Tasse e tributi
Mercoledì, 28 Dicembre 2011 00:00

Variazione

Per le variazioni vale il riferimento normativo del Regolamento sull'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 60 del 30.10.1998 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 25.05.2005, n. 15 del 23.03.2006 e n. 8 del 9.03.2007:

ART. 10 Dichiarazioni e denunce

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: in tal caso il soggetto interessato é tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui é attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Responsabile del Procedimento:

Area Servizi Finanziari - Tributi e Cultura Servizi Finanziari - Tributi e Cultura

Contatti:

Ufficio Tributi

Mercoledì, 28 Dicembre 2011 00:00

Pagamento

E' possibile pagare l'ICI in due rate:

- la prima rata - per il periodo del primo semestre, pari al 50% dell'imposta dovuta - deve essere pagata entro il 16 giugno 2011

- la seconda rata - a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno - deve essere versata entro il 16 dicembre 2011

Se il pagamento è effettuato in un sola rata annuale, deve essere corrisposta entro il 16 giugno 2011.

Per il versamento è possibile utilizzare una delle seguenti modalità:

- in contanti presso la TESORERIA COMUNALE gestita dalla Chianti Banca presso le filiali di:

Tavarnelle Val di Pesa, Strada Palazzuolo n. 60

San Donato in Poggio, Via Senese n. 77

Sambuca Val di Pesa , Via Giovanni XXIII

- con BOLLETTINO POSTALE con versamento sul conto corrente postale n° 62876388, intestato a Comune di Tavarnelle V.P. - Riscossione ICI - Servizio Tesoreria. Il Comune invia, all'indirizzo di residenza dei contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta che negli anni precedenti hanno effettuato versamenti, i bollettini di c/c postale prestampati. Vengono forniti n. 3 bollettini di cui due precompilati nelle parti anagrafiche da utilizzare, rispettivamente, per il versamento in acconto ed a saldo. Il terzo bollettino, fornito in bianco, può essere eventualmente utilizzato nel caso di pagamento in un'unica soluzione. In ogni caso i bollettini in bianco sono reperibili presso l'Ufficio Tributi e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

- mediante utilizzo del MODELLO F24 presso tutti gli Istituti di Credito e presso tutti gli Uffici Postali.

Usando tale modalità di pagamento è possibile effettuare la compensazione esclusivamente con crediti d'imposta relativi a tributi erariali (Irpef, IVA ecc) o a rapporti di natura previdenziale/assistenziale (inps, Inail, ecc). Non è ammessa la compensazione utilizzando crediti ICI. La colonna presente nella sezione ICI del modello F24 relativa ad importi a credito compensati non deve essere quindi utilizzata.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella "sezione ICI ed altri tributi locali", sono i seguenti:

Codice Comune: LO67

Codici Tributo:

* 3901 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale

* 3902 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli

* 3903 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili

* 3904 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati

* 3906 - imposta comunale sugli immobili (ICI) - Ravvedimento operoso per mancato o insufficiente versamento - Interessi

* 3907 - imposta comunale sugli immobili (ICI) - Ravvedimento operoso per mancato o insufficiente versamento - Sanzioni

Il modello di versamento F24 ICI e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

I pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'Euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso, se la frazione è superiore a 49 centesimi.

In caso di mancato o parziale pagamento dell'ICI. nei termini prescritti è possibile regolarizzare il versamento tramite "ravvedimento operoso" con le seguenti modalità:

- entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento, pagando l'imposta dovuta maggiorata della sanzione del 3% e degli interessi legali (rapportati ai giorni di ritardo)

- dal 31° giorno a un anno dalla scadenza del termine per il versamento, pagando l'imposta dovuta maggiorata della sanzione del 3,75% e degli interessi legali (rapportati ai giorni di ritardo).

Gli importi così determinati a titolo di sanzione ed interessi vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare.

Il pagamento va effettuato con le stesse modalità previste per il pagamento ordinario dell'imposta avendo cura di contrassegnare sul modello utilizzato per il pagamento (bollettino postale o F24) lo spazio relativo al "ravvedimento".

Esempio:

Caso n. 1: versamento entro 30° giorno di ritardo

Il contribuente deve pagare l'imposta per € 120 ed è in ritardo di 22 giorni. Il tasso di interesse legale è il 1,5% annuo (dal 1.01.2011 Decreto 7.12.2010). La somma complessiva che dovrà versare è di € 123,71 così determinata:

€ 120 a titolo di imposta

€ 3,60 a titolo di sanzione, ottenuti dal calcolo: € 120 x 3% = € 3,60

€ 0,22 a titolo di interessi legali dovuti per i 22 giorni di ritardo, ottenuti dal calcolo:

(€ 120 x 1,5 x 22) / ( 365 x 100)= € 0,11

Caso n. 2 : versamento effettuato dal 31° giorno ad un anno di ritardo

Il contribuente deve pagare l'imposta per € 120 ed è in ritardo di 38 giorni. Il tasso di interesse legale è il 1,5% annuo.

La somma complessiva che dovrà versare è di € 124,68 così determinata: € 120 a titolo di imposta € 4,50 a titolo di sanzione, ottenuti dal calcolo:

€ 120 x 3,75% = €4,50

€ 0,38 a titolo di interessi legali dovuti per i 38 giorni di ritardo, ottenuti dal calcolo:

(€ 120 x 1,5 x 38) / (365 x 100)= € 0,18

Nell'ipotesi in cui, da parte del contribuente, sia mancato in tutto o in parte il versamento dell'imposta senza usufruire, in entrambi i casi, delle procedure di "ravvedimento operoso" per la regolarizzazione spontanea, può avvenire l'emissione da parte degli uffici - per ciascun anno d'imposta in cui si è verificata la violazione - di appositi atti di accertamento per il recupero dell'imposta non pagata, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla legge. Attualmente la sanzione che viene applicata in caso di omissione parziale o totale di pagamento è del 30% dell'imposta non versata.

ALIQUOTE

Il Comune di Tavarnelle Val di Pesa con Delibera della Giunta Comunale n. 4 del 07.01.2011 ha stabilito l'applicazione per l'anno 2011 delle seguenti aliquote, rimaste invariate rispetto all'anno 2010:

Aliquota 5,3 per mille
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (solo per le categorie catastali A/1-A/8-A/9

Aliquota 7 per mille
Unità immobiliari iscritte in categoria A tenute a disposizione, o non occupate da residenti alla data del 01.01.2010

Aliquota 6,5 per mille
Tutte le altre unità immobiliari

Aliquota 7 per mille
Aree fabbricabili

Detrazione per abitazione principale € 130,00.

Allegati:

Tabella Categorie Catastali

Responsabile del Procedimento

Area Servizi Finanziari - Tributi e Cultura

Contatti:

Ufficio Tributi

Mercoledì, 28 Dicembre 2011 00:00

Informazioni generali

L'imposta comunale sugli immobili (ICI) è un tributo comunale che grava sui fabbricatio e sui terreni agricoli ed edificabili della Repubblica italiana. Il D.L. n. 93/2008 stabilisce a decorrere dall'anno 2008 l'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo (intesa come abitazione dove il soggetto passivo -proprietario o titolare di diritto reale di godimento- risiede anagraficamente) con eccezione di quelle di categoria catastale A/1 (abitazione di tipo signorile) A/8 (abitazioni in ville) A/9 (castelli) per le quali continua l'obbligo del pagamento e conseguentemente dell'applicazione della detrazione prevista dall'art. 8 commi 2 e 3.

Sono definiti soggetti passivi, e quindi tenuti al pagamento dell'imposta:

- il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

- per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo é il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del Dlgs. n. 504/92, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale é stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Sono assoggettate al pagamento tutte le unità immobiliari che non siano esenti dall'imposta applicando le aliquote riportate nella sezione 'ICI - aliquote'.

In caso di successione il coniuge superstite diviene titolare per legge (art. 540 del Codice Civile) del diritto di abitazione sull'immobile di residenza coniugale e quindi, seppure in presenza di altri eredi, è tenuto al pagamento dell'ICI per intero se l'immobile non è esente poiché appartiene alle categorie A/1, A/8 e A/9.

Non sono soggetti passivi ai fini dell'I.C.I. il nudo proprietario, il locatario o affittuario (in forza del contratto di locazione), il comodatario.

ESENZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Il Decreto Legge n. 93/2008 in materia di esenzione ICI prima casa, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 21/05/2008, all'art. 1 dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per abitazione principale si intende l'abitazione dove il soggetto passivo (proprietario o titolare di diritto reale di godimento) risiede anagraficamente.

L'esclusione dall'ICI deve intendersi estesa anche alle cosiddette "pertinenze", in quanto soggette al medesimo regime giuridico dell'abitazione principale, in base agli articoli 817 e seguenti del Codice Civile.

Le pertinenze devono essere individuate sulla base della definizione che ne viene data dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI (art. 5, commi 1 e 2).

Non sono in ogni caso oggetto di esclusione dall'ICI le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze per le quali deve essere corrisposta l'imposta applicando l'aliquota e l'eventuale detrazione previste dal Comune.

Sono inoltre da ricomprendere nell'esclusione dall'imposta tutte le abitazioni considerate abitazioni principali ai sensi del Regolamento comunale ICI vigente alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto Legge. Per il Comune di Tavarnelle ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI, sono quindi considerate abitazioni principali anche:

a) abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ALTRI CASI DI ESENZIONE

Altri casi di esenzione sono indicati nell'art. 9 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI.

Allegati:

Informazioni ICI anno 2008 - Modifiche D.L. 93/2008

Regolamento ICI - Imposta Comunale sugli Immobili (approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 60 del 30.10.1998, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 25.05.2005, n. 15 del 23.03.2006 e n. 8 del 9.03.2007)

Responsabile del Procedimento

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