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Informazioni generali

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La tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte - ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni (terrazze) e delle aree scoperte adibite a verde -, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permamente in comune; per i locali di abitazione affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario quando si tratta di occupazione saltuaria e occasionale per breve periodo, comunque di durata inferiore all'anno, altrimenti è dovuta dall'occupante. In caso di subaffitto, la tassa è dovuta dall'ultimo affittuario se la sub-locazione è riferita all'intera unità immobiliare, altrimenti è dovuta dal primo affittuario.

 

LOCALI TASSABILI

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (ingressi, scale, corridoi, ripostigli, bagni, soffitte, cantine, etc.), come pure quelli delle dipendenze, anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, etc.);

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, bar, ristoranti e simili, collegi, pensionati, caserme, case di cura, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole e chioschi stabili;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli per attività di divertimento, ristorazione, cinema, sale da gioco o da ballo ed ogni altro locale di servizio, comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, palestre, refettori, corridoi, bagni e servizi) delle scuole ed istituti di educazione in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali -, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato e simili;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, etc.

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti, sia coperte che scoperte.

 

AREE TASSABILI

Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, rimessaggio di roulottes e simili, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, aree adibite a lavaggio autoveicoli, etc.), nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi sopra indicati o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

 

SONO SUPERFICI DA INSERIRE NELLA DENUNCIA:

- Locali abitativi inclusi bagni e ripostigli

- Terrazze chiuse (es. verande)

- Cantine

- Soffitte adibite o meno ad abitazione (la zona di altezza superiore a m 1,90)

- Scale interne private

- Autorimesse

 

NON DEVONO ESSERE INSERITE NELLA DENUNCIA:

1) PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. n. 1117 del Codice Civile, quali ingressi, corridoi, scale, lavanderie, stenditoi, garage, portici, cortili, piazzali, parcheggi, terrazze, etc.

Resta ferma l'obbligazione tributaria, per la quota di spettanza, di coloro che occupano e detengono in via esclusiva parti comuni dei locali o delle aree di cui sopra.

2) AREE SCOPERTE (senza particolari destinazioni come, ad esempio, orti e giardini)

 

COME SI MISURANO I LOCALI E LE AREE

Ai fini dell'applicazione della tassa, la superficie dei locali ed aree tassabili è determinata come segue:

LOCALI: L'area dei locali è calcolata misurando la superficie utile catastale al netto di muri perimetrali e divisori; è inoltre inclusa nel computo la superficie di soffitte, soppalchi, doppi volumi e simili, anche se non risultanti dalla planimetria catastale, limitatamente alla parte del locale con altezza uguale o superiori a m. 1,90 se adibiti a solo deposito di materiali; per intero, se adibiti a stanza di abitazione (salotto, camera, bagno, etc.).

Non deve essere esclusa dal computo la superficie occupata da arredi o impianti, fissi o mobili, di qualunque genere.

SCALE: La superficie delle scale si determina moltiplicando la larghezza del vanoscala (o dello scalino) per la proiezione orizzontale delle singole rampe di scala, oltre a pianerottoli e disimpegni. Non sono superficie tassabile le scale costituite esclusivamente da elementi di arredo.

AREE: La superficie delle aree coperte o scoperte si misura sul perimetro del confine.

 

Dal 1 gennaio 2005 è in vigore la Legge n. 306 del 31.12.2004 che recita: "Al comma 3 dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: "A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino , negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamentodi cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento".

 

 

Responsabile del Procedimento:

Servizio Economico Finanziario e di supporto

 

Contatti:

Ufficio Tributi

Letto 203 volte Ultima modifica il 28 Dic 2011
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