Separazioni e divorzi
Descrizione
La Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) ha introdotto nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
Informazioni
Separazioni e divorzi davanti all'avvocato.
L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
- Iscrizione dell’atto di matrimonio
- Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
La documentazione può essere inoltrata via pec al seguente indirizzo: [email protected]
Separazione e divorzio difronte all'ufficiale di stato civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi che vogliono separarsi consensualmente o chiedere il divorzio congiunto, di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di divorzio . L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tuttavia NON e' possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
- in presenza di figli minori, anche di una sola parte,di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave o incapaci;
- se le parti vogliono stipulare accordi ti tipo patrimoniale (es.: l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Preme specificare che restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio civile (luogo in cui è stato celebrato)
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi o celebrato all’estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
- residenza di almeno uno dei coniugi
Procedimento
Le parti devono trasmettere all'ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), in allegato in fondo alla pagina.
Tali dichiarazioni , debitamente sottoscritte, possono essere inviate a:[email protected] allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti , in caso di divorzio dovra’ essere trasmessa anche la sentenza di separazione .
Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).
All’atto della conclusione dell’accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16,00, con pagamento a mezzo versamento sul c/c postale n. 30508501 o a mezzo bonifico bancario afavore della Tesoreria Comunale (Cassa Centrale Banca), codice IBAN: IT56 Y 03599 01800 000000132024 con causale “Diritto fisso per separazione consensuale o divorzio” .-
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.
Nota bene: le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno. Il ricorso al Tribunale pertanto e’ rimasto necessario solo in mancanza di accordo consensuale, con la consueta procedura di separazione e/o divorzio giudiziale.
Normativa di riferimento
Legge n. 162/2014
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Servizi Demografici
- Referente
- Simonetta Mannelli - Cristina Di Nasso
- Indirizzo
- Piazza Matteotti n. 39 Tavarnelle Val di Pesa
- Tel
- 055 8050823 - 055 8050847
- Fax
- 055 8076657
- [email protected] - [email protected]
- Orario di apertura
- Da lunedì a venerdì 8.30 - 11.30, martedì - giovedì anche 15.30 - 18.00
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