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Certificati e autocertificazioni

A partire dal 1 gennaio 2012 non è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi. I cittadini devono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011).

L'autocertificazione è  una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà. L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.

Nel caso di cittadini extracomunitari l’autocertificazione può essere usata solo se:

- sono legalmente residenti in Italia

- la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani

Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono.

L'autocertificazione deve essere firmata dall'interessato; la firma deve essere autenticata ed è quindi esente da imposta di bollo. Se non vine firmata in presenza del funzionario occorre allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.

Di seguito le informazioni sui principali certificati.

 

Contatti:

Uffico Servizi Demografici