Giovedì, 19 Febbraio 2015 00:00

Separazioni e divorzi

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) ha introdotto nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato.

L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero

La documentazione può essere inoltrata via pec al seguente indirizzo: [email protected]

Separazione e divorzio difronte all'ufficiale di stato civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi che vogliono separarsi consensualmente o chiedere il divorzio congiunto, di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di divorzio . L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Tuttavia NON e' possibile ricorrere a questa procedura semplificata:

  1. in presenza di figli minori, anche di una sola parte,di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave o incapaci;
  2. se le parti vogliono stipulare accordi ti tipo patrimoniale (es.: l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

Preme specificare che restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio civile (luogo in cui è stato celebrato)
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi o celebrato all’estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
  • residenza di almeno uno dei coniugi

Procedimento

Le parti devono trasmettere all'ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), in allegato in fondo alla pagina.

Tali dichiarazioni , debitamente sottoscritte, possono essere inviate a:[email protected] allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti , in caso di divorzio dovra’ essere trasmessa anche la sentenza di separazione .

L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
A tale appuntamento le parti dichiareranno di volersi separare o divorziare, mediante sottoscrizione di apposito atto redatto dall’Ufficiale di Stato Civile. Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare o meno l’accordo, al fine di favorire un'ulteriore riflessione sulla decisione di separarsi o di divorziare.
Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.

Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).

All’atto della conclusione dell’accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16,00, con pagamento a mezzo versamento sul c/c postale n. 30508501 o a mezzo bonifico bancario afavore della Tesoreria Comunale (Cassa Centrale Banca), codice IBAN: IT56 Y 03599 01800 000000132024 con causale “Diritto fisso per separazione consensuale o divorzio” .-

Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.

Nota bene: le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno. Il ricorso al Tribunale pertanto e’ rimasto necessario solo in mancanza di accordo consensuale, con la consueta procedura di separazione e/o divorzio giudiziale.

Ufficio

Servizi Demografici

Responsabile del procedimento

Simonetta Mannelli

Responsabile del provvedimento finale

Anna Grassi

Modulistica

Dichiarazione per separazione

Dichiarazione per divorzio

Termine del procedimento

Potere sostitutivo in caso di inadempienza

Segretario Comunale

Pubblicato in Sposarsi

ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMONIO
L'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio può essere rilasciato solo nei seguenti casi:
- matrimonio avvenuto in Tavarnelle Val di Pesa
- matrimonio contratto all'estero e trascritto, per residenza di uno degli sposi, nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa

ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI NASCITA
L'estratto per riassunto dell'atto di nascita può essere rilasciato nei seguenti casi:
- per nascite avvenute a Tavarnelle Val di Pesa
- per nascite avvenute in altro comune, ma trascritte nei registri di stato civile del Comune di Tavarnelle Val di Pesa (poichè l'atto di nascita viene trascritto nel comune dove risiedeva la madre al momento della nascita del figlio)

ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE
Può essere richiesto solo per morte avvenuta nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa

 

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Anna Grassi
Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale
Venerdì, 06 Dicembre 2013 01:00

Certificato di matrimonio

Il certificato di matrimonio è rilasciato sia dal Comune dove è avvenuto l'evento, sia dal Comune dove gli sposi erano residenti al momento del matrimonio.

Il certificato viene rilasciato immediatamente e non è necessaria la presenza dell'interessato: può essere richiesto da chiunque ne abbia motivato interesse purchè a conoscenza dei dati delle persone cui il certificato si riferisce (cognome, nome e data di nascita dei coniugi, data e luogo del matrimonio).

Nel caso in cui i certificati siano diretti ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblici servizi, sono sostituiti da  autocertificazioni.

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Servizio economico finanziario e di supporto
Termine Immediato
Pagamenti I certificati anagrafici da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Il costo per ciasun documento è quindi di € 16,00 (marca da bollo) + € 0,50 (diritti segreteria).

L'autocertificazione è gratuita.

Modulistica

 Dichiarazione sostitutiva certificato di matrimonio (60.58 kB)

 Dichiarazione sostitutiva certificato di matrimonio (12.98 kB)

Documenti da allegare documento di identità del dichiarante (in caso di dichiarazioni trasmesse per posta)
Normativa

L. 183/2011

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale

 

 

Giovedì, 05 Dicembre 2013 12:14

Matrimonio religioso

Pubblicazioni e documentazione

Gli devono recarsi all'Ufficio Servizi Demografici per richiedere le pubblicazioni di matrimonio. La pubblicazione non può essere effettuata prima di 6 mesi dalla data presunta del matrimonio. Per il matrimonio religioso, gli sposi devono presentare la richiesta di pubblicazione del Parroco.

Il giorno della pubblicazione è necessaria la presenza dei due sposi, muniti di documento d'identità. Sono necessari per entrambi gli sposi: copia integrale dell’atto di nascita, il certificato cumulativo di stato libero, residenza e cittadinanza che vengono richiesti direttamente dall’ufficio. Dovrà essere consegnata inoltre una marca da bollo da € 16,00 se gli sposi sono residenti nello stesso Comune oppure 2 marche da bollo da € 16,00 se gli sposi sono residenti in Comuni diversi. Per il matrimonio con rito concordatorio, oltre ai documenti richiesti per il matrimonio civile, è necessario presentare anche la richiesta di pubblicazioni del parroco competente, al quale gli sposi dovranno rivolgersi prima di presentarsi in Comune.

Per chi è già stato sposato, le copie integrali dell’atto di matrimonio o di morte, rilasciate dai Comuni in cui è stato celebrato il matrimonio o dove è deceduto il primo coniuge, vengono richiesti direttamente dall’ufficio.

Se gli sposi sono genitori di figli naturali, devono darne comunicazione all'Ufficio Servizi Demografici per la richiesta della copia integrale dell'atto di nascita al fine della legittimazione.

Il regime della comunione dei beni è per legge automatico. La scelta del regime di separazione dei beni, per i matrimoni civili, va fatta all’Ufficiale di Stato Civile. Per la separazione dei beni, dopo il matrimonio sia civile che religioso, occorre un atto stipulato davanti ad un notaio.

La pubblicazione viene pubblicata all'albo pretorio online per otto giorni consecutivi ed il certificato di avvenuta pubblicazione viene rilasciato dopo tre giorni dal termine della pubblicazione.

  

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Servizio economico finanziario e di supporto
Termine

Le pubblicazioni vengono effettuate entro 15 giorni dalla data di acquisizione dei documenti

Pagamenti Per le pubblicazioni 1 marca da bollo da € 16,00 (se gli sposi sono residenti nello stesso Comune) oppure 2 marche da bollo da € 16,00 (se gli sposi sono residenti in Comuni diversi). Le tariffe previste per la celebrazione variano a seconda della sede scelta.
Modulistica  /
Documenti da allegare documento di identità di entrambi gli sposi
Normativa

D.P.R. 396/2000

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale

 

 

Pubblicato in Sposarsi
Martedì, 27 Dicembre 2011 12:05

Matrimonio con cittadino straniero

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.

Il nulla-osta
 Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d'origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda il punto successivo).

Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità)

Può essere rilasciato:
- Dall'Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente. Oppure:

- Dall'Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana  all’estero.-
N.B. Occorre anche l'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta  non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità.-

Gli stessi documenti sono esenti dalla legalizzazione se rilasciati dai seguenti Paesi:
AUSTRIA - BELGIO - CROAZIA - DANIMARCA - FINLANDIA - FRANCIA - GERMANIA - GRAN BRETAGNA - GRECIA - IRLANDA - LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO - NORVEGIA - OLANDA - PORTOGALLO - REPUBBLICA CECA - REPUBBLICA DI CIPRO - REPUBBLICA DI ESTONIA - REPUBBLICA DI LETTONIA - REPUBBLICA DI LITUANIA - REPUBBLICA DI MALTA - REPUBBLICA DI POLONIA - REPUBBLICA DI UNGHERIA - REPUBBLICA DI SLOVENIA - REPUBBLICA SLOVACCA - SAN MARINO - SPAGNA - SVEZIA - SVIZZERA.
Nota bene:
Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione.-
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.-

Il Certificato di capacità matrimoniale è  previsto dalla Convenzione di Monaco del 05.09. 1980, ratificata dal Governo Italiano con la legge  950/1984.
Stati aderenti: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Moldavia).

Trattasi  di materia regolata da una Convenzione di diritto internazionale.

Possono  esibire detto certificato i cittadini stranieri appartenenti ai Paesi sopra indicati. I certificati devono essere datati e muniti della firma e del timbro dell’autorità che li rilascia. La loro validità è limitata ad una durata di sei mesi dalla data del rilascio. Per l’ottenimento del certificato i cittadini dovranno interpellare l’Autorità competente del Paese di appartenenza (solitamente è l’Ufficio di Stato Civile).- Le procedure di rilascio del certificato di capacita' matrimoniale  sono regolate dalla legge nazionale di ciascun sposo. In mancanza potranno esibire il NULLA OSTA DI CUI ALL’ART. 116 DEL C.C., DI CUI SI E’ GIA’ DETTO.-


Cittadini Statunitensi
Al posto del Nulla-Osta vengono richiesti i seguenti documenti:
1. atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio.
Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un'autorità italiana competente ( Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero)
2. dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.


Cittadini Australiani
In sostituzione del Nulla-Osta sono richiesti i seguenti documenti:

A) dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.

B) Documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l'interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.

Se tali documenti non sono disponibili, il cittadino/a australiano/a dovrà presentare - oltre alla dichiarazione giurata richiesta al paragrafo (A) - un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata resa dal/dalla richiedente in presenza di quattro testimoni), formato in presenza di un'Autorità italiana competente a riceverlo, da cui risulti che secondo la legge cui l'interessato/a è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. A tal fine si intendono per autorità italiane competenti, in Italia, l'Ufficiale dello Stato Civile e, all'estero, le Autorità consolari italiane


Cittadini Moldavi
Ambasciata e Consolato della Moldavia non sono più competenti al rilascio del nulla osta per i loro connazionali che vogliono sposarsi in Italia.
Dal 1 febbraio il nulla osta al matrimonio è stato sostituito da un certificato rilasciato dal Ministero della Giustizia.

I cittadini stranieri che intendono contrarre matrimonio in Italia devono essere in possesso di un titolo valido di soggiorno (permesso di soggiorno, carta di soggiorno o nei casi di soggiorno breve della dichiarazione di presenza o del timbro di frontiera) e del nulla osta che attesta l’assenza di impedimenti.
Il nulla osta è di norma rilasciato dall’ambasciata o dal consolato del Paese di appartenenza dello straniero.
Dal 1 febbraio 2010 per i cittadini della Repubblica di Moldova non è più così. Infatti l’Ambasciata Moldava in Italia ha comunicato che il documento attestante l’assenza di impedimenti per contrarre matrimonio è stato sostituito da un certificato rilasciato dal
Servizio di stato civile del Ministero di Giustizia .
l documento, che ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio, deve essere tradotto e apostillato in Moldova. 


Cittadini Norvegesi
Per contrarre matrimonio devono esibire il NULLA-OSTA  rilasciato dal Comune Norvegese di Residenza degli sposi, in lingua italiana oppure in lingua locale con allegata traduzione giurata.
Sul documento in parola dovrà essere apposta  la relativa “Apostille” da parte del Comune che lo ha emesso.- Il nulla osta sarà valido per quattro mesi).


Cittadini  Svedesi
In relazione a quanto comunicato dal Ministero degli Affari Esteri, l'Ambasciata di Svezia in Italia ha reso noto che, a partire dal 1 gennaio 2010, e' stata avviata una nuova procedura di rilascio del "nulla osta" alla celebrazione del matrimonio per i cittadini svedesi residenti in Svezia che intendono sposarsi in Italia.

Cittadini Svedesi residenti in Svezia
Secondo la nuova procedura, previamente concordata con la  Direzione Centrale per i Servizi  Demografici il nulla-osta sarà emesso direttamente dall'Ufficio Anagrafe del comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato, il quale ne attesterà anche la conformità all'originale.
La documentazione così prodotta, che sarà altresì munita di Apostilla va a sostituire il nulla-osta precedentemente
emesso dalla autorità diplomatica svedese,

Cittadini Svedesi residenti in Italia -
Devono presentare il Nulla-Osta  rilasciato dall’ Autorità diplomatica svedese in Italia.
(come in precedenza)

 

Cittadini Polacchi

In questo caso è il capo dell’ufficio dello stato civile polacco competente al rilascio del NULLA  OSTA.  Solo nel caso che il cittadino polacco residente all’estero non abbia avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire al suo ultimo luogo di residenza in Polonia, oppure sia partito dalla Polonia prima del compimento del 16° anno di vita e risieda permanentemente all’estero, il certificato deve essere rilasciato dal Console.
Il cittadino polacco o lo straniero residente in Polonia apolide che intende contrarre il matrimonio all'estero può ottenere il certificato attestante che in conformità alle leggi polacche può contrarre il matrimonio.
Il certificato è rilasciato dal Capo Ufficio Stato Civile nel luogo di residenza della persona alla quale si riferisce il certificato.
Se il cittadino polacco residente all'estero non ha avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire al suo ultimo luogo di residenza in Polonia oppure è partito dalla Polonia prima del compimento del 16° anno di vita e risiede permanentemente all'estero il certificato di cui al comma l, rilascia il Console.


Una volta acquisita la predetta documentazione, gli interessati dovranno esibirla all’ufficio di Stato Civile che redigerà un processo verbale, da sottoscriversi dai richiedenti la celebrazione del matrimonio.

Per questo adempimento e' indispensabile che gli interessati si rechino presso  l'Ufficio di Stato Civile entro e non oltre 4 – 5 giorni prima della data prevista per il matrimonio.
Nell'occasione gli sposi dovranno:

- sottoscrivere la dichiarazione relativa alla scelta del regime patrimoniale dei beni;

- Indicare le generalità dei 2  testimoni  (indispensabili per la validità del matrimonio).


E’comunque preferibile che gli sposi  esibiscano copia di valido documento di identità di  ciascun testimone per evitare errori nell’indicazione delle generalità, dal momento che i testimoni vengono indicati nell’ATTO DI MATRIMONIO. Le generalità dei testimoni NON sono necessarie in caso di matrimonio cattolico o altro culto.

 

Responsabile del procedimento

Servizio Economico Finanziario e di supporto

 

Contatti

Ufficio Servizi Demografici

Pubblicato in Sposarsi
Martedì, 27 Dicembre 2011 01:00

Matrimonio civile

Pubblicazioni e documentazione

Gli devono recarsi all'Ufficio Servizi Demografici per richiedere le pubblicazioni di matrimonio. La pubblicazione non può essere effettuata prima di 6 mesi dalla data presunta del matrimonio.

Il giorno della pubblicazione è necessaria la presenza dei due sposi, muniti di documento d'identità. Sono necessari per entrambi gli sposi: copia integrale dell’atto di nascita, il certificato cumulativo di stato libero, residenza e cittadinanza che vengono richiesti direttamente dall’ufficio. Dovrà essere consegnata inoltre una marca da bollo da € 16,00 se gli sposi sono residenti nello stesso Comune oppure 2 marche da bollo da € 16,00 se gli sposi sono residenti in Comuni diversi.
Per chi è già stato sposato, le copie integrali dell’atto di matrimonio o di morte, rilasciate dai Comuni in cui è stato celebrato il matrimonio o dove è deceduto il primo coniuge, vengono richiesti direttamente dall’ufficio.

Se gli sposi sono genitori di figli naturali, devono darne comunicazione all'Ufficio Servizi Demografici per la richiesta della copia integrale dell'atto di nascita al fine della legittimazione.

Il regime della comunione dei beni è per legge automatico. La scelta del regime di separazione dei beni, per i matrimoni civili, va fatta all’Ufficiale di Stato Civile. Per la separazione dei beni, dopo il matrimonio sia civile che religioso, occorre un atto stipulato davanti ad un notaio.

La pubblicazione viene pubblicata all'albo pretorio online per otto giorni consecutivi ed il certificato di avvenuta pubblicazione viene rilasciato dopo tre giorni dal termine della pubblicazione.

 

Celebrazione a Tavarnelle Val di Pesa

La "Casa Comunale" per la celebrazione di matrimoni civili, prevista dall'art. 106 del Codice Civile, è   individuata nei nei seguenti  locali:

-Sala Consiliare, Piazza Giacomo Matteotti  n. 4  Tavarnelle Val di Pesa

- Palazzo Malaspina, Piazza Malaspina San Donato in Poggio

 

Tariffe 

 

Tariffa prevista per la celebrazione dei matrimonio in Sala Consiliare a Tavarnelle Val di Pesa:  

- GRATIS se entrambi i cittadini sono residenti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa

- € 200,00 iva inclusa se i cittadini non sono residenti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa (uno o nessuno dei due non residenti)

Tariffa prevista per la celebrazione del matrimoni a 'Palazzo Malaspina' a San Donato in Poggio

- € 200,00 iva inclusa per celebrazioni nei giorni da lunedi a venerdi, se entrambi i cittadini sono residenti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa

- € 250,00 iva inclusa per celebrazioni nei giorni di sabato e domenica, se i cittadini sono residenti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa 

- € 400,00 iva inclusa per celebrazioni nei giorni da lunedi a venerdi, se i cittadini non sono residenti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa (uno o nessuno dei due non residenti)

- € 500,00 iva inclusa per celebrazioni in giorni nei giorni di sabato e domenica, se i cittadini non sono residenti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa (uno o nessuno dei due non residenti)

L’importo delle tariffe non comprende le spese per l’allestimento della sala, che è, comunque, a carico dei richiedenti la celebrazione del matrimonio.

 

Pagamento

La  ricevuta di avvenuto versamento o di effettuato Bonifico Bancario, dovrà essere presentata almeno tre giorni prima della data stabilita per la celebrazione.
Nel caso di mancato pagamento il Comune procederà alla riscossione coattiva delle somme nelle forme di legge.

Nel caso in cui la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale  della somma corrisposta.
Nessun rimborso sarà corrisposto qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile alle parti richiedenti.

 

Orario di celebrazione

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, durante l'orario di servizio.

E' possibile richiedere, in via straordinaria, la celebrazione di matrimoni in giorni diversi da quelli di cui al precedente comma, ossia il sabato e la domenica previo accordo con l’Ufficio di Stato Civile.

L’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità del celebrante e al pagamento delle tariffe di cui si è detto.

Il giorno e l'ora del matrimonio devono essere concordati dai richiedenti con l'Ufficio dello Stato Civile, almeno venti giorni prima della data presunta di celebrazione.

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Servizio economico finanziario e di supporto
Termine

Le pubblicazioni vengono effettuate entro 15 giorni dalla data di acquisizione dei documenti

Pagamenti

Il pagamento della tariffa deve essere effettuato a mezzo bollettino di c/c postale n. 30508501 intestato a "Comune di Tavarnelle Val di Pesa - Servizio tesoreria" o a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria  comunale IBAN  IT 56 Y 03599 01800 000000132024 COD. SWIFT: CCRTIT2TXXX

Modulistica  /
Documenti da allegare

Documento di identità di entrambi gli sposi

1 marca da bollo da € 16,00 (se gli sposi sono residenti nello stesso Comune) oppure 2 marche da bollo da € 16,00 (se gli sposi sono residenti in Comuni diversi). Le tariffe previste per la celebrazione variano a seconda della sede scelta.

Normativa

D.P.R. 396/2000

Regolamento per la celebrazione di matrimoni civili (PDF 11.79 kB) 

Regolamento Palazzo Malaspina (PDF 66.79 kB)

Delibera Giunta Comunale n. 8 dell'11/02/2014 'Determinazione tariffe per l'utilizzo dei locali destinati alla celebrazione dei matrimini civili - anno 2014'

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale

 

 

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