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10 Dic 2013

Occupazione permanente suolo pubblico (passo carrabile) - COSAP

Chi intende occupare in modo permanente aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché spazi soprastanti o sottostanti tali aree, deve presentare una richiesta all'Amministrazione Comunale.


La domanda deve contenere:
- dati anagrafici, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica, la denominazione, la sede ed il codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché le generalità complete ed il codice fiscale del legale rappresentante;
- l'indirizzo di recapito se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede.
- l'individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
- la misura, espressa in metri quadrati o metri lineari, dell'occupazione e quando trattasi di occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti, anche l'altezza dal suolo o la profondità dalla superficie;
- la durata dell'occupazione;
- la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, quando trattasi di occupazione che comporta la posa in opera di manufatti, impianti o modifiche dell'area interessata;
- le motivazioni dell'occupazione;
- se trattasi di occupazione da realizzarsi con interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento;
- l'impegno a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel regolamento.

 

Ufficio  Tributi
Responsabile del procedimento Alessandra Corti
Responsabile del provvedimento finale Anna Grassi
Termine 30 giorni
Pagamenti

/

Modulistica

Modulo richiesta passo carrabile

Documenti da allegare

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- triplice copia di disegno o planimetria della zona con l'indicazione dell'area oggetto dell'occupazione
- triplice copia di fotografia della zona o area interessata dall'occupazione, quando trattasi di occupazioni permanenti e/o occupazioni temporanee stagionali, come definite all'art. 7 comma 2 e 4
- eventuale nulla-osta di altri Enti se previsto da norme di legge o regolamentari vigenti in materia

- marca da bollo da € 16,00

Normativa

 Regolamento per lapplicazione del canone per loccupazione di spazi e aree pubbliche (95.96 kB)

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale
06 Dic 2013

Certificato di morte

Riporta le notizie ricavate dall'atto di morte. E' meno completo dell'estratto di atto di morte perche' non riporta le eventuali annotazioni marginali.
Il certificato di morte viene rilasciato sia dal Comune dove il cittadino è deceduto sia dal comune ove il cittadino era residente.


Il certificato viene rilasciato immediatamente e non è necessaria la presenza dell'interessato: può essere richiesto da chiunque ne abbia motivato interesse purchè a conoscenza dei dati anagrafici della persona cui il certificato si riferisce (cognome, nome e data di nascita o esatto indirizzo).


Nel caso in cui i certificati siano diretti ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblici servizi, sono sostituiti da autocertificazioni.

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Anna Grassi
Termine Immediato
Pagamenti

I certificati  anagrafici da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Il costo per ciasun documento è quindi di € 16,00 (marca da bollo) + € 0,50 (diritti segreteria).

Per i certificati in carta libera il costo è di € 0,25 (diritti di segretaria).

L'autocertificazione è gratuita.I certificati anagrafici da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Il costo per ciasun documento è quindi di € 16,00 (marca da bollo) + € 0,50 (diritti segreteria).

Per i certificati in carta libera il costo è di € 0,25 (diritti di segretaria).

L'autocertificazione è gratuita.

Modulistica Modulo per autocertificazione
Documenti da allegare fotocopia documento di identità del dichiarante(per autocertificazioni trasmesse per posta)
Normativa

L. 183/2011

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale
06 Dic 2013

Certificato di matrimonio

Il certificato di matrimonio è rilasciato sia dal Comune dove è avvenuto l'evento, sia dal Comune dove gli sposi erano residenti al momento del matrimonio.

Il certificato viene rilasciato immediatamente e non è necessaria la presenza dell'interessato: può essere richiesto da chiunque ne abbia motivato interesse purchè a conoscenza dei dati delle persone cui il certificato si riferisce (cognome, nome e data di nascita dei coniugi, data e luogo del matrimonio).

Nel caso in cui i certificati siano diretti ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblici servizi, sono sostituiti da  autocertificazioni.

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Servizio economico finanziario e di supporto
Termine Immediato
Pagamenti I certificati anagrafici da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Il costo per ciasun documento è quindi di € 16,00 (marca da bollo) + € 0,50 (diritti segreteria).

Per i certificati in carta libera il costo è di € 0,25 (diritti di segretaria).

L'autocertificazione è gratuita.I certificati anagrafici da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Il costo per ciasun documento è quindi di € 16,00 (marca da bollo) + € 0,50 (diritti segreteria).

Per i certificati in carta libera il costo è di € 0,25 (diritti di segretaria).

L'autocertificazione è gratuita.

Modulistica

Modulo per autocertificazione

Documenti da allegare documento di identità del dichiarante (per autocertificazioni trasmesse per posta)
Normativa

L. 183/2011

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale

 

 

05 Dic 2013

Matrimonio religioso

Pubblicazioni e documentazione

Gli devono recarsi all'Ufficio Servizi Demografici per richiedere le pubblicazioni di matrimonio. La pubblicazione non può essere effettuata prima di 6 mesi dalla data presunta del matrimonio. Per il matrimonio religioso, gli sposi devono presentare la richiesta di pubblicazione del Parroco.

Il giorno della pubblicazione è necessaria la presenza dei due sposi, muniti di documento d'identità. Sono necessari per entrambi gli sposi: copia integrale dell’atto di nascita, il certificato cumulativo di stato libero, residenza e cittadinanza che vengono richiesti direttamente dall’ufficio. Dovrà essere consegnata inoltre una marca da bollo da € 16,00 se gli sposi sono residenti nello stesso Comune oppure 2 marche da bollo da € 16,00 se gli sposi sono residenti in Comuni diversi. Per il matrimonio con rito concordatorio, oltre ai documenti richiesti per il matrimonio civile, è necessario presentare anche la richiesta di pubblicazioni del parroco competente, al quale gli sposi dovranno rivolgersi prima di presentarsi in Comune.

Per chi è già stato sposato, le copie integrali dell’atto di matrimonio o di morte, rilasciate dai Comuni in cui è stato celebrato il matrimonio o dove è deceduto il primo coniuge, vengono richiesti direttamente dall’ufficio.

Se gli sposi sono genitori di figli naturali, devono darne comunicazione all'Ufficio Servizi Demografici per la richiesta della copia integrale dell'atto di nascita al fine della legittimazione.

Il regime della comunione dei beni è per legge automatico. La scelta del regime di separazione dei beni, per i matrimoni civili, va fatta all’Ufficiale di Stato Civile. Per la separazione dei beni, dopo il matrimonio sia civile che religioso, occorre un atto stipulato davanti ad un notaio.

La pubblicazione viene pubblicata all'albo pretorio online per otto giorni consecutivi ed il certificato di avvenuta pubblicazione viene rilasciato dopo tre giorni dal termine della pubblicazione.

  

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Servizio economico finanziario e di supporto
Termine

Le pubblicazioni vengono effettuate entro 15 giorni dalla data di acquisizione dei documenti

Pagamenti Per le pubblicazioni 1 marca da bollo da € 16,00 (se gli sposi sono residenti nello stesso Comune) oppure 2 marche da bollo da € 16,00 (se gli sposi sono residenti in Comuni diversi). Le tariffe previste per la celebrazione variano a seconda della sede scelta.
Modulistica  /
Documenti da allegare documento di identità di entrambi gli sposi
Normativa

D.P.R. 396/2000

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale

 

 

03 Ott 2013

TARES

L'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 224, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) in sostituzione della Tarsu. La Tares deve coprire integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, e dei costi relativi ai servizi indivisibili.
In attesa dell'approvazione del relativo regolamento e delle nuove tariffe per l'anno 2013,la normativa vigente, prevede che il nuovo tributo venga corrisposto in acconto sulla base della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta per l'anno 2012.
Sulla base delle predette disposizioni, con deliberazione n. 29 del 25.06.2013 il Consiglio Comunale ha stabilito di procedere alla riscossione della TARES per l'anno 2013 in n. 3 rate di cui n. 2 in acconto e l'ultima a saldo, scadenti rispettivamente, il 31 luglio 2013, il 30 settembre 2013 ed il 31 dicembre 2013.


 Rate 31 Luglio e 30 Settembre:

l'importo è determinato in misura pari all''80% della Tarsu dovuta per l'anno 2012. oltre al tributo provinciale stabilito dalla Provincia di Firenze nella misura del 5% ;
E' possibile pagare entrambe le rate dell'acconto in unica soluzione entro il 31 Luglio 2013 (scadenza della prima rata di acconto);
 

Rata dicembre:

l'importo a saldo,  calcolato con le tariffe Tares 2013 da cui saranno scomputati gli acconti e comprensivo del Tributo Provinciale (5%), dovrà essere pagato entro il 31.12.2013.

La maggiorazione di €. 0,30 a mq. di competenza dello Stato dovrà essere versata  entro il 16.12.2013

 
La gestione della Tares è stata affidata a Quadrifoglio Spa in quanto soggetto gestore del servizio rifiuti del nostro Comune .
Gli avvisi di pagamento delle rate di acconto TARES saranno inviati da Quadrifoglio Spa tramite posta ordinaria e/o apposito corriere.
  
Visualizza la delibera n.29/CC/2013

 

Dal 18 luglio è attivo lo sportello TARES a Tavarnelle V.P. in Piazza Matteotti 4
Per ogni informazione e per la presentazione di denunce di variazione è possibile contattare Quadrifoglio S.p.A. attraverso i seguenti canali:
 
- Sportello TARES Comune di Tavarnelle Val di Pesa 
Piazza Matteotti 4 - aperto dal 18 luglio 2013 il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. 
 
- Sportello TARES Firenze:
Via Bibbiena 35 - aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.30-14.00 e 14.30-17.30.
 
Numero verde: 800.48.58.22 attivo dal lunedì al venerdì con orario 9-16; per le chiamate da cellulari o fuori distretto telefonico componendo il numero (a pagamento) 199.129.128

 

Visualizza il Regolamento Tares

Visualizza le tariffe
 
Sito web: www.tares-areafiorentina.it

31 Mag 2013

Itinerari ed orari scuola infanzia dal 10 al 28 giugno 2013

14 Feb 2013

Unioni Civili

L’iscrizione al Registro Comunale per il riconoscimento delle Unioni Civili può essere richiesta da due persone:

- legate da vincoli affettivi o da motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale, non legate, tra loro, da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela; 

- aventi residenza anagrafica nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa e coabitanti da almeno 90 giorni rispetto alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione; 

- aventi stato civile libero o uno stato di separazione legale (annotazione obbligatoria della separazione personale sull’atto di matrimonio); 

- non iscritte al Registro come componente di altra Unione Civile.

La richiesta di iscrizione al Registro delle Unioni Civili, insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune  mediante apposito modello disponibile presso la Segreteria Generale, l’Ufficio URP del Comune e in allegato.

Nel caso in cui l’istanza e/o la documentazione prodotta risultino regolari e/o complete, si procederà all’iscrizione nel Registro con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza;

Nel caso, viceversa, in cui l’istanza e/o la documentazione prodotta non risultino regolari e/o complete, l’ufficio procederà a richiedere apposita integrazione. In tal caso, l’iscrizione avverrà nel momento in cui all’Amministrazione perverrà la documentazione richiesta e da tale momento decorreranno gli effetti dell’iscrizione al Registro.

In seguito all’iscrizione, l’ufficio provvederà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, ad effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni rese e ad adottare i relativi provvedimenti di revoca dell’iscrizione nel caso in cui si verifichi l’insussistenza dei requisiti prescritti (oltre gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge nel caso in cui ravvisi la mendacità delle dichiarazioni rese).

 

NOTE

Il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione, comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro. Nel caso di permanenza della coabitazione, ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o di reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede ad inviare all’altro componente una comunicazione di avvenuta cancellazione dal Registro.

 

Ufficio  Segreteria
Responsabile del procedimento Gianna Magnani
Responsabile del provvedimento finale Anna Grassi
Termine

3 giorni

Pagamenti € 16,00 marca da bollo da apporre sulla richiesta
Modulistica

Richiesta d’iscrizione al Registro delle Unioni Civili

Dichiarazione per iscrizione al Registro delle Unioni Civili

Documenti da allegare

copia del documento d'identità dei richiedenti

Normativa

Regolamento Comunale per il riconoscimento delle Unioni Civili

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale

 

 

12 Feb 2013

Piano Attuativo - Area di Nuovo Impianto NI n.8 Borghetto - Tavarnelle

Avviso di approvazione

Si rende noto che:

- che il Piano Attuativo in oggetto è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n.02 del 31/01/2013;

- che gli atti relativi all'adozione del Piano in oggetto sono stati depositati presso la Segreteria di questo Comune in libera visione, per quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dal 11/02/2013;

- che del deposito è stata data notizia mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio del Comune dal 11/02/2013 mediante affissione di manifesti nei pubblici spazi e pubblicazione sul B.U.R.T. n.8  del 20/02/2013;

- che nel termine perentorio di quarantacinque giorni del deposito, stabilito nel giorno 28/03/2013, non sono pervenute osservazioni;

- che il Piano Attuativo è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 019 del 29/04/2013;

- che il Piano Attuativo acquisirà l'efficacia dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione.

- che l'efficacia dello Piano decorre della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'avviso di approvazione, pubblicato sul B.U.R.T. n.22 del 29/5/2013.

 

Responsabile del Procedimento

Servizio Assetto del Territorio 

 

Contatti

Ufficio Urbanistica

11 Feb 2013

Variante al Regolamento Urbanistico - misure volte al riuso e allo sviluppo dei tessuti edilizi esistenti e modifiche normative

AVVISO DI APPROVAZIONE

Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio Vista la L.R. n.1 del 3 gennaio 2005;

 

RENDE NOTO

- che decorsi i tempi di deposito della variante adottata l'Amministrazione Comunale, esaminate le osservazioni pervenute, ha provveduto all'approvazione della Variante al RU con delibera del Consiglio Comunale n.33 del 25/06/2013;

- che il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle conseguenti determinazioni adottate;

-che l'avviso di approvazione della Variante sarà supplicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ( BURT), decorsi almeno trenta giorni dalla data di approvazione della variante;

-che la Variante al Regolamento Urbanistico è efficace dal 7/08/2013, ovvero dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n.32 del 7/08/2013.

 

Allegati

- Delibera di approvazione n.33 del 25/6/2013

- Elenco delle osservazioni pervenute

- Sintesi contenuti osservazioni e controdeduzioni

- Allegati alla delibera

- Estratto delle NTA adottate relativo agli articoli modificati con l'accoglimento delle osservazioni

 

Elaborati della variante modificati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni:

- Relazione del RU

- Norme tecniche di Attuazione

- tav.11: U.T.O.E. n. 1 – Tavarnelle Val di Pesa

- tav.13: U.T.O.E.n. 2 – Sambuca sud

- tav.14: U.T.O.E.n. 3 – San Donato in Poggio

 

Indagini geologiche di supporto alla variante modificate:

- Carta della Pericolosità geologica - scala 1:10.000 Territorio Aperto

- Carta della Pericolosità geologica - scala 1:5.000 UTOE n. 1 UTOE n. 2 UTOE n. 3;

- Relazione Geologica;

- schede di fattibilità;

- carte della fattibilità - UTOE n. 1 Tavarnelle;

- carte della  fattibilità - UTOE n. 2 Sambuca;

 

  

AVVISO DI DEPOSITO adozione variante del 27 Febbraio 2013

Si rende noto:
- che la Variante al RU in oggetto è stata adottata, ai sensi dell'art.17, L.R. 3.1.2005 n.1, con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 13 Febbraio 2013;

- che la Variante al RU adottata è depositata presso la Segreteria del Comune, in libera visione, per sessanta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (n.9 del 27/2/2013), ovvero dal giorno 27 Febbraio 2013;

- che nel termine perentorio di sessanta giorni dal deposito, ovvero entro e non oltre il giorno 28 Aprile 2013 chiunque può prenderne visione e presentare eventuali osservazioni.

 

Allegati

Delibera di adozione n.9 del 13 febbraio 2013

Documentazione di supporto alla variante per l’individuazione delle modifiche proposte alle NTA e alle tavole grafiche delle UTOE:

                   - UTOE n.1 Tavarnelle (tav. n.11);

                   - UTOE n.2 Sambuca Nord (tav n.12 );

                   - UTOE n.2 Sambuca Sud (tav n.13);

                   - UTOE n.3 San Donato (tav. n.14) ;

Elaborati della variante al Regolamento Urbanistico

Indagini geologiche di supporto alla variante:

  • Carte della Pericolosità geologica:

                    - Scala 1:10.000 Territorio Aperto

                    - Scala 1:5.000 UTOE n.1 Tavarnelle – UTOE n.2 Sambuca – UTOE n.3 San Donato;

                    - UTOE n.1 Tavarnelle;

                    - UTOE n.2 Sambuca;

  • MOPS per le UTOE n.1 Tavarnelle (parziale) e n.2 Sambuca.

                    - Relazione Tecnica illustrativa;

                    - Schede tecniche;

                    - Carta delle frequenze fondamentali dei depositi;

                    - Carta geologico-tecnica;

                    - Sezioni geologico-tecniche;

                    - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica;

                    - Carta delle indagini;

 

Rapporto garante della comunicazione.

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE verifica assoggettabilità a VAS:

Si rende noto che per la presente variante è stata eseguita la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prevista all'art.22 della LR 12 febbraio 2010 n.10.

Ai sensi del comma 5 art.22 della LR 10/2010 si da atto delle conclusioni della VAS.

Si allega la Determina n.40008/2013 del 2.1.2013 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune, con la quale l’Autorità Competente esclude la presente variante della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del co.4 art.22 della LR10/2010.

 

Allegati:

Determina n.40008 del 2.1.2013

 

Contatti

Ufficio Urbanistica

05 Feb 2013

Piano Attuativo - Area di Nuovo Impianto NI n.7 via Spicciano - Tavarnelle

Avviso di approvazione

Si rende noto che:

  • il Piano Attuativo in oggetto è stato adottato, ai sensi dell'art.69 della L.R. 3.1.2005 n.1, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20 dicembre 2012;
  • che il Piano Attuativo adottato è stato depositato presso la Segreteria del Comune, in libera visione, per quarantacinque giorni consecutivi dal giorno 22 gennaio 2013;
  • nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal deposito, ovvero entro e non oltre il giorno 8 marzo 2013 chiunque poteva prenderne visione e presentare eventuali osservazioni;
  • che del deposito è stata data notizia mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio del Comune dal 22/01/2013 (prot. n.3/25), mediante affissione di manifesti nei pubblici spazi e pubblicazione sul B.U.R.T. n.5 del 30/01/2013;
  • che nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla scadenza del deposito e quindi entro il giorno 8/03/2013 non sono pervenute osservazioni;
  • che il Piano Attuativo è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 010 del 28/03/2013;
  • che l'efficacia dello Piano decorre della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'avviso di approvazione, pubblicato sul B.U.R.T. n.16 del 17/04/2013.

  

Responsabile del procedimento:

Servizio Assetto del Territorio

 

Contatti

Ufficio Urbanistica

 

03 Dic 2012

Turni farmacie anno 2013

Con l'ordinanza n. 22 del 29.11.2012 sono disposti per l'anno 2013 i turni delle farmacie sul territorio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa.

E' possibile prenderne visione aprendo in allegato il testo completo dell'ordinanza.

 

Allegati

Ordinanza n. 22 del 29.11.2012

 

Contatti

Ufficio Sviluppo Economico

10 Apr 2012

Centri Estivi "Giocosport nel Chianti 2013" - La Botte

15 Mag 2012

Centri Estivi...dei piccoli 2013

31 Gen 2012

Bolle di accompagnamento

Le bolle di accompagnamento vino e mosti, per poter essere usate, devono essere preventivamente timbrate dopo l'acquisto.
La timbratura preventiva può essere effettuata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, con la presentazione di un'apposita richiesta.
La convalida di ogni singola bolla di accompagnamento viene effettuata sul documento già compilato, immediatamente prima della partenza del prodotto oppure a partire dalle 48 ore precedenti il momento di spedizione previsto.

 

Contatti

Ufficio Sviluppo Economico

Ufficio Relazioni con il Pubblico

31 Gen 2012

Vidimazione registri vitivinicoli

La vidimazione dei registri vitivinicoli obbligatori viene effettuata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, limitatamente alle aziende già in possesso del numero di codice assegnato dall'Ufficio Repressione e Frodi competente per territorio.
 
Rimane a carico dell'Ufficio Repressione e Frodi competente per territorio la vidimazione dei registri nei seguenti casi:
1) Attribuzione alla Ditta richiedente del numero di codice come previsto all'art. 1 comma 5 lettera b) del Decreto Interministeriale n. 768/94;
2) Richiesta la vidimazione dei registri da tenersi negli stabilimenti o nei depositi autorizzati ovvero riconosciuti per:
a) La produzione e l'imbottigliamento dell'aceto;
b) La raccolta dei sottoprodotti della vinificazione;
c) La trasformazione delle uve appartenenti a varietà diverse da quelle che figurano in via esclusiva come varietà di uve da vino nonché dei prodotti ottenuti dalle uve medesime;
d) La produzione di mosto concentrato rettificato;
e) La preparazione del vinello.
3) La ditta richiedente sia stata sottoposta alle misure prese dagli uffici periferici dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi in applicazione dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento Comunità Economica Europea n. 2238/93;
4) La richiesta di vidimazione riguarda un tabulato meccanografico relativo a diverse tipologie di registrazione da parte di più operatori e sia presentata da un'impresa specializzata nella tenuta della contabilità per conto degli operatori facenti capo all'impresa stessa.

 

Responsabile del procedimento

Ing Simone Dallai

 

Termine del procedimento

30 giorni (L. 241/90, art. 2 comma 2)

 

In caso di inadempienza il potere sostitutivo a cui rivolgersi è

Segretario Generale

 

Per informazioni

Ufficio Sviluppo Economico

Ufficio Relazioni con il Pubblico

25 Gen 2012

Occupazione temporanea suolo pubblico - COSAP

Chi intende occupare in modo temporaneo aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché spazi soprastanti o sottostanti tali aree, deve presentare una richiesta all'Amministrazione Comunale.


La domanda deve contenere:
- dati anagrafici, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica, la denominazione, la sede ed il codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché le generalità complete ed il codice fiscale del legale rappresentante;
- l'indirizzo di recapito se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede.
- l'individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
- la misura, espressa in metri quadrati o metri lineari, dell'occupazione e quando trattasi di occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti, anche l'altezza dal suolo o la profondità dalla superficie;
- la durata dell'occupazione;
- la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, quando trattasi di occupazione che comporta la posa in opera di manufatti, impianti o modifiche dell'area interessata;
- le motivazioni dell'occupazione;
- se trattasi di occupazione da realizzarsi con interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento;
- l'impegno a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel regolamento.

Per quanto attiene il commercio su aree pubbliche non occorre documentazione nel caso di richiesta di concessione di un preciso posteggio già regolarmente istituito.

 

Ufficio  Tributi
Responsabile del procedimento Alessandra Corti
Responsabile del provvedimento finale Anna Grassi
Termine 50 giorni
Pagamenti

Tariffa base giornaliera: € 0,30 al metro quadro o lineare di occupazione.

Il pagamento deve essere effettuato con versamento in C.C.P. n. 30508501 intestato a Comune di Tavarnelle V.P. - Servizio di Tesoreria o con bonifico a Servizio Tesoreria del Comune di Tavarnelle Val di Pesa  IBAN IT 56 Y 03599 01800 000000132024

Modulistica

Richiesta occupazione suolo pubblico

Rinnovo occupazione suolo pubblico

Documenti da allegare

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- triplice copia di disegno o planimetria della zona con l'indicazione dell'area oggetto dell'occupazione
- triplice copia di fotografia della zona o area interessata dall'occupazione, quando trattasi di occupazioni permanenti e/o occupazioni temporanee stagionali, come definite all'art. 7 comma 2 e 4
- eventuale nulla-osta di altri Enti se previsto da norme di legge o regolamentari vigenti in materia

- marca da bollo da € 16,00

Normativa

 Regolamento per lapplicazione del canone per loccupazione di spazi e aree pubbliche (95.96 kB)

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale
24 Gen 2012

Cambiamento nome e cognome

Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Il Prefetto:
- autorizza il cambiamento del nome
- autorizza il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale 
- riceve e istruisce le istanze di cambiamento di cognome.
La decisione finale è di competenza del Ministro dell'Interno.

La domanda (in bollo o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.

La domanda deve essere indirizzata al Prefetto nel caso di richiesta di cambiamento del nome e/o cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale.
In tutti gli altri casi di cambiamento di cognome, la domanda deve essere indirizzata al Ministro dell'Interno per il tramite della Prefettura-UTG.

La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Ministro dell'Interno o del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone .

Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Ministro dell'Interno o al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Ministro o il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome.

 

Maggiori informazioni sul sito della Prefettura di Firenze

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Servizio economico finanziario e di supporto
Termine 30 giorni
Pagamenti Marca da bollo in caso di domanda cambiamento nome
Modulistica  /
Documenti da allegare fotocopia carta identità
Normativa

D.P.R. 396/2000

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale

 

 

24 Gen 2012

Carta sanitaria elettronica

La Carta sanitaria elettronica (CSE) è un progetto  di semplificazione delle procedure sanitarie per rendere disponibile ad ogni cittadino il proprio Fascicolo sanitario elettronico.
Lo strumento di accesso al fascicolo è la Carta nazionale dei servizi (CNS) che, grazie alla sua tecnologia, garantisce il riconoscimento del titolare e ne tutela la privacy.

La carta è gratuita e viene spedita a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Regionale della Toscana in sostituzione dell’attuale Tessera Sanitaria, la quale resta comunque valida come codice fiscale. Per utilizzarla in tutte le sue componenti, è necessario attivarla presentandosi ad uno sportello abilitato della propria azienda sanitaria.

La Carta sanitaria elettronica svolge più funzioni contemporaneamente:

•Chiave privata di accesso al fascicolo sanitario elettronico che contiene i dati sanitari personali - Cns
•Tessera sanitaria nazionale (Ts)
•Tessera europea di assicurazione malattia (Team) sostituisce il modello E-111 e garantisce l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative dei singoli paesi
•Tesserino del codice fiscale

Per usare la Carta come chiave privata di accesso ai propri dati sanitari, è necessario attivarla recandosi personalmente presso uno degli sportelli allestiti dalle aziende sanitarie toscane, con la carta e un documento di identità valido.

La Carta deve essere conservata con cura ed esibita per tutte le operazioni richieste al Servizio sanitario regionale - in farmacia, dal medico curante, presso gli sportelli Asl - o nel caso ci si debba recare all'estero.

Per poter usare la carta come chiave privata di accesso ai tuoi dati sanitari, devi attivarla recandoti personalmente presso uno degli sportelli allestiti dalle aziende sanitarie toscane, munito della carta e di un documento di identità valido.

Insieme al codice Pin ti sarà consegnato anche il codice utente che devi utilizzare per:

•procedere alla sospensione (blocco) di emergenza della Carta - puoi fare questa operazione attraverso il contact center, il sito web o uno degli sportelli predisposti sul territorio della Regione Toscana;
•l’operazione di riattivazione della Carta (sblocco).

Per attivare la carta nel caso di persona minorenne o sottoposta a tutela, un genitore o il tutore deve recarsi allo sportello munito di:

•la propria carta sanitaria elettronica (se ne è in possesso)
•la carta sanitaria elettronica del minorenne o tutelato;
•un proprio documento di identità valido.

Per attestare l'esercizio della potestà genitoriale o di legale rappresentante è sufficiente un’autocertificazione.

 

Contatti

Per problemi nell’utilizzo della carta, nella navigazione e sui contenuti del fascicolo sanitario, o per avere ulteriori informazioni sul progetto, puoi chiamare il numero verde 800 004477.
L’orario dell’Help Desk è:
Lunedì-venerdì (non festivi) dalle 09.00 alle 19.00
Sabato (non festivo) dalle 09.00 alle 13.00

16 Gen 2012

Installazione insegne di esercizio, cartelli pubblicitari e tende solari

Chiunque sia interessato all'instazione di insegne di esercizio, cartelli pubblicitari o tende solari dovrà richiedere preventiva autorizzazione al Comune, utilizzando l'apposito stampato in distribuzione presso l'Ufficio Edilizia e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e allegato alla presente scheda.
Le domande ricevute giungeranno ad autorizzazione o riceveranno motivato diniego entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo del comune. L'ufficio competente può presentare richiesta di integrazione o modifiche alla soluzione progettuale presentata entro 15 giorni. In tal caso il provvedimento viene sospeso e riprende a decorrere dalla presentazione di quanto richiesto. Se entro 60 giorni non vengono presentate le integrazioni o le modifiche richieste, la pratica viene archiviata.

 

Allegati

Modulo richiesta

Tariffe diritti istruttoria e copia

 

Responsabile del procedimento

Geom. Valerio Marri

 

Termine del procedimento

30 giorni

 

In caso di inadempienza il potere sostitutivo a cui rivolgersi è 
Segretario Generale

 

Per informazioni

Ufficio Edilizia Privata

14 Gen 2012

Autocalcolo oneri

Il modello di autocalcolo degli oneri allegato è in vigore dal 1° gennaio 2012.

 

Allegati

Modello autocalcolo oneri

Tariffe diritti istruttoria e copia

 

Contatti

Ufficio Edilizia Privata

14 Gen 2012

Modello Istat

Ilmodello ISTAT è da utilizzare per permessi di costruire, SCIA o per interventi di edilizia pubblica (DPR 380/2001, art 7),

 

Allegati

Modello Istat

Istruzioni Istat

Tariffe diritti istruttoria e copia


Contatti

Ufficio Edilizia Privata

13 Gen 2012

Attestazione di conformità in sanatoria

L'attestazione di conformità in sanatoria per lavori edili è disciplinata dalla L. R. 1/2005.

 

Allegati

Modulo richiesta attestazione conformità in sanatoria

Tariffe diritti istruttoria e copia

 

Responsabile del Procedimento

Geom Valerio Marri

 

Termine del Procedimento

60 giorni

 

In caso di inadempienza il potere sostitutivo a cui rivolgersi è

Segretario Generale

 

Per informazioni

Ufficio Edilizia Privata

13 Gen 2012

Autorizzazione paesaggistica

Allegati

Modulo richiesta di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04

Tariffe diritti istruttoria e copia

 

Responsabile del procedimento

Geom Francesco Marchetti

 

Termine del procedimento

Ordinaria 120 giorni

Semplificata (Campi di applicazione individuati dal DPR 139/2010) 60 giorni

 

In caso di inadempienza il potere sostitutivo a cui rivolgersi è

Segretario Generale

 

Per informazioni

Ufficio Edilizia Privata

13 Gen 2012

Richiesta permesso di costruire

La richiesta di permesso di costruire è dovuto per interventi di cui all'art. 78 della L.R. 1/2005.

Il permesso di costruire deve essere richiesto per qualsiasi modificazione o variante, di qualunque natura o portata, che si intende apportare ad opere che abbiano formato oggetto di precedente permesso di costruire.

 

Allegati

Modulo richiesta merpesso di costruire

Tariffe diritti istruttoria e copia

 

Responsabile del Procedimento

Geom Valerio Marri

 

Termine del Procedimento

60 giorni

 

In caso di inadempienza il potere sostitutivo a cui rivolgersi è 
Segretario Generale

 

Per informazioni

Ufficio Edilizia Privata

12 Gen 2012

Dichiarazione di fine lavori e attestazione di abitabilità e/o agibilità

L'attestazione di abitabilità e/o agibilità delle unità immobiliari è necessaria, contestualmente alla fine dei lavori:
- per interventi di nuove costruzioni;
- a seguito di lavori di ampliamento, sopraelevazione, restauro o ristutturazione edilizia e di ampliamento che riguardino parti strtturali degli edifici;
- a seguito dell'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso.

Una volta ultimati i lavori, un professionista abilitato deve attestare l'agibilità o l'abitabilità dei locali, unitamente alla conformità delle opere realizzate con il progetto e con le norme igenico-sanitarie, utilizzando l'apposito stampato.
L'agibilità o abitabilità decorre dalla data in cui perviene al comune l'attestazione.

 

Allegati

Comunicazione fine lavori

Tariffe diritti istruttoria e copia

 

Responsabile del Procedimento

Geom Valerio Marri

 

Termine del Procedimento

Immediato (180 giorni per il controllo dell'amministrazione)

 

In caso di inadempienza il potere sostitutivo a cui rivolgersi è

Segretario Generale

 

Per informazioni

Ufficio Edilizia Privata

12 Gen 2012

Attribuzione numero civico

Ultimati i lavori di costruzione dei nuovi fabbricati o di ristrutturazione di quelli già esistenti, il Responsabile dei lavori presenta all'Ufffcio Edilizia Privata la Comunicazione di fine lavori e assevera le opere edilizia.Per ottenere l'attribuzione della numerazione civica, nel caso di nuovi accessi nelle pubbliche vie, l'interessato deve presentare una richiesta in bollo da € 16,00, secondo il modulo allegato.
Si deve inoltre allegare:
- estratto di mappa scala 1:1000/2000/5000 con indicazione del fabbricato.
- planimetria scala 1:1000/2000/5000 del lotto, con indicazione degli accessi sulla pubblica via  e degli accessi al fabbricato anche se interni alla proprietà.

 

Allegati

Modulo richiesta attribuzione numero civico

Tariffe diritti istruttoria e copia

 

Responsabile del Procedimento

Geom. Valerio Marri

 

Termine del Procedimento

30 giorni

 

In caso di inadempienza il potere sostitutivo a cui rivolgersi è

Segretario Generale

 

Per informazioni

Ufficio Edilizia Privata

12 Gen 2012

Segnalazione Certificata Inizio Attività

A seguito dell’entrata in vigore della legge L. 30-07-2010 n. 122 'Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica' pubblicata, nella G.U. 30-07-2010, n. 176 S.O. e dell'art. 79 della L.R. 1/2005 , "le espressioni Segnalazione Certificata di Inizio Attività e Scia sostituiscono, rispettivamente, quelle di Dichiarazione di Inizio Attività e DIA, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale" (art 49 D.L. 31-05-2010 n. 78).
La principale novità consiste nella possibilità di iniziare i lavori contestualmente alla presentazione della Scia.

 

Allegati

Modulo presentazione SCIA

Tariffe diritti istruttoria e copia

 

Responsabile del Procedimento

Geom Valerio Marri

 

Termine del Procedimento

Immediato

 

In caso di inadempienza il potere sostitutivo a cui rivolgersi è

Segretario Generale

 

Per informazioni

Ufficio Edilizia Privata

 

02 Gen 2012

Trasporto scolastico - Costi, agevolazioni, esonero - Anno 2013/2014

02 Gen 2012

Trasporto scolastico - Iscrizione - Anno 2013/2014

02 Gen 2012

Mensa e colazione - Costi, agevolazioni, esonero - Anno 2013/2014

02 Gen 2012

Mensa e colazione - Iscrizione - Anno 2013/2014

04 Gen 2012

Certificato storico di residenza e stato di famiglia

Il certificato storico di residenza e e il certificato storico di stato di famiglia sono riferiti ad un periodo di tempo preciso e rispecchiano le situazioni anagrafiche di persone che sono state iscritte nell'anagrafe della popolazione residente e che non lo sono più al momento della dichiarazione, o di persone residenti tuttora a Tavarnelle.
Questi certificati possono essere richiesti da chiunque ne abbia motivato interesse e non è necessaria la presenza dell'interessato.
La validità è illimitata, in quanto i dati attestati sono riferiti al passato e pertanto immutabili.

 

Nel caso in cui i certificati siano diretti ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblici servizi, sono sostituiti da autocertificazioni.

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Anna Grassi
Termine Immediato
Pagamenti

I certificati  anagrafici da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Il costo per ciasun documento è quindi di € 16,00 (marca da bollo) + € 0,50 (diritti segreteria).

Per i certificati in carta libera il costo è di € 0,25 (diritti di segretaria).

L'autocertificazione è gratuita.

Modulistica

Modulo autocertificazione per certificato storico di residenza

Modulo autocertificazione per certificato storico di stato di famiglia

Documenti da allegare fotocopia documento di identità del dichiarante (per autocertificazioni trasmesse per posta)
Normativa

L. 183/2011

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale
04 Gen 2012

Certificato di stato civile

Il certificato di stato civile serve a dichiarare la propria condizione di celibato, nubilato, stato libero, coniuge o vedovanza.

Il certificato viene rilasciato immediatamente e non è necessaria la presenza dell'interessato: può essere richiesto da chiunque ne abbia motivato interesse purchè a conoscenza dei dati anagrafici della persona cui il certificato si riferisce (cognome, nome e data di nascita o esatto indirizzo).

Nel caso in cui i certificati siano diretti ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblici servizi, sono sostituiti da autocertificazioni.

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Anna Grassi
Termine Immediato
Pagamenti

I certificati  anagrafici da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Il costo per ciasun documento è quindi di € 16,00 (marca da bollo) + € 0,50 (diritti segreteria).

Per i certificati in carta libera il costo è di € 0,25 (diritti di segretaria).

L'autocertificazione è gratuita.I certificati anagrafici da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Il costo per ciasun documento è quindi di € 16,00 (marca da bollo) + € 0,50 (diritti segreteria).

Per i certificati in carta libera il costo è di € 0,25 (diritti di segretaria).

L'autocertificazione è gratuita.

Modulistica Modulo per autocertificazione
Documenti da allegare fotocopia documento di identità del dichiarante (per autocertificazioni trasmesse per posta)
Normativa

L. 183/2011

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale
04 Gen 2012

Certificato di esistenza in vita

Il certificato di esistenza in vita dichiara che la persona è in vita in quanto non risultano atti anagrafici di morte inerenti quel singolo cittadino.
Il certificato viene rilasciato immediatamente e non è necessaria la presenza dell'interessato: può essere richiesto da chiunque ne abbia motivato interesse purchè a conoscenza dei dati anagrafici della persona cui il certificato si riferisce (cognome, nome e data di nascita o esatto indirizzo).

Nel caso in cui i certificati siano diretti ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblici servizi, sono sostituiti da autocertificazioni.

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Anna Grassi
Termine Immediato
Pagamenti

I certificati  anagrafici da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Il costo per ciasun documento è quindi di € 16,00 (marca da bollo) + € 0,50 (diritti segreteria).

Per i certificati in carta libera il costo è di € 0,25 (diritti di segretaria).

L'autocertificazione è gratuita.I certificati anagrafici da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Il costo per ciasun documento è quindi di € 16,00 (marca da bollo) + € 0,50 (diritti segreteria).

Per i certificati in carta libera il costo è di € 0,25 (diritti di segretaria).

L'autocertificazione è gratuita.

Modulistica Modulo per autocertificazione
Documenti da allegare fotocopia documento di identità del dichiarante(per autocertificazioni trasmesse per posta)
Normativa

L. 183/2011

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale
04 Gen 2012

Certificato di residenza

E' un certificato che illustra le iscrizioni e/o le cancellazioni dall'Anagrafe del Comune di Tavarnelle, oppure il cambiamento di abitazione a Tavarnelle.
Il certificato di residenza "storica" viene generalmente richiesto per un controllo o una conoscenza della situazione anagrafica di chi risiede o è stato risidente nel Comune di Tavarnelle nel corso degli anni. Nel certificato vengono illustrate le iscrizioni, le cancellazioni e gli eventuali cambi di abitazioni succedutisi nel tempo.

Il certificato viene rilasciato immediatamente e non è necessaria la presenza dell'interessato: può essere richiesto da chiunque ne abbia motivato interesse purchè a conoscenza dei dati anagrafici della persona cui il certificato si riferisce (cognome, nome e data di nascita o esatto indirizzo).

 

Nel caso in cui i certificati siano diretti ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblici servizi, sono sostituiti da autocertificazioni.

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Anna Grassi
Termine Immediato
Pagamenti

I certificati  anagrafici da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Il costo per ciasun documento è quindi di € 16,00 (marca da bollo) + € 0,50 (diritti segreteria).

Per i certificati in carta libera il costo è di € 0,25 (diritti di segretaria).

L'autocertificazione è gratuita.I certificati anagrafici da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Il costo per ciasun documento è quindi di € 16,00 (marca da bollo) + € 0,50 (diritti segreteria).

Per i certificati in carta libera il costo è di € 0,25 (diritti di segretaria).

L'autocertificazione è gratuita.

Modulistica

Modulo per autocertificazione residenza

Modulo per autocertificazione residenza storico

Documenti da allegare fotocopia documento di identità del dichiarante (per autocertificazioni trasmesse per posta)
Normativa

L. 183/2011

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale
04 Gen 2012

Certificato contestuale

Il certificato contestuale riporta più notizie anagrafiche riferite alla stessa persona.
Al momento della richiesta, il cittadino deve indicare espressamente quali dati anagrafici devono essere riportati contestualmente nel certificato.
Il certificato viene rilasciato immediatamente e non è necessaria la presenza dell'interessato: può essere richiesto da chiunque ne abbia motivato interesse purchè a conoscenza dei dati anagrafici della persona cui il certificato si riferisce (cognome, nome e data di nascita o esatto indirizzo).

 

Nel caso in cui i certificati siano diretti ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblici servizi, sono sostituiti da autocertificazioni.

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Anna Grassi
Termine Immediato
Pagamenti

I certificati  anagrafici da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Il costo per ciasun documento è quindi di € 16,00 (marca da bollo) + € 0,50 (diritti segreteria).

Per i certificati in carta libera il costo è di € 0,25 (diritti di segretaria).

L'autocertificazione è gratuita.I certificati anagrafici da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Il costo per ciasun documento è quindi di € 16,00 (marca da bollo) + € 0,50 (diritti segreteria).

Per i certificati in carta libera il costo è di € 0,25 (diritti di segretaria).

L'autocertificazione è gratuita.

Modulistica Modulo per autocertificazione
Documenti da allegare fotocopia documento di identità del dichiarante(per autocertificazioni trasmesse per posta)
Normativa

L. 183/2011

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale
04 Gen 2012

Certificato di stato di famiglia

Riporta la composizione della famiglia anagrafica intesa come un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa.

 Il certificato viene rilasciato immediatamente e non è necessaria la presenza dell'interessato: può essere richiesto da chiunque ne abbia motivato interesse purchè a conoscenza dei dati della persona cui il certificato si riferisce (cognome, nome, data di nascita, residenza).

Nel caso in cui i certificati siano diretti ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblici servizi, sono sostituiti da  autocertificazioni.

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Servizio economico finanziario e di supporto
Termine Immediato
Pagamenti I certificati anagrafici da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Il costo per ciasun documento è quindi di € 16,00 (marca da bollo) + € 0,50 (diritti segreteria).

Per i certificati in carta libera il costo è di € 0,25 (diritti di segretaria).

L'autocertificazione è gratuita.I certificati anagrafici da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Il costo per ciasun documento è quindi di € 16,00 (marca da bollo) + € 0,50 (diritti segreteria).

Per i certificati in carta libera il costo è di € 0,25 (diritti di segretaria).

L'autocertificazione è gratuita.

Modulistica

Modulo per autocertificazione

Documenti da allegare documento di identità del dichiarante (per autocertificazioni trasmesse per posta)
Normativa

L. 183/2011

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale
03 Gen 2012

Estratto di atto di nascita, matrimonio, morte

ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMONIO

L'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio può essere rilasciato solo nei seguenti casi:

- matrimonio avvenuto in Tavarnelle Val di Pesa

- matrimonio contratto all'estero e trascritto, per residenza di uno degli sposi, nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa

 

ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI NASCITA

L'estratto per riassunto dell'atto di nascita può  essere rilasciato nei seguenti casi:

- per nascite avvenute a Tavarnelle Val di Pesa

- per nascite avvenute in altro comune, ma trascritte nei registri di stato civile del Comune di Tavarnelle Val di Pesa (poichè l'atto di nascita viene trascritto nel comune dove risiedeva la madre al momento della nascita del figlio)

 

ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE

Può essere richiesto solo per morte avvenuta nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Anna Grassi
Termine

Immediato

Pagamenti /
Modulistica

/

Documenti da allegare

/

Normativa

 

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale
03 Gen 2012

Copia integrale atti di nascita, matrimonio e morte

Le copie integrali degli atti di nascita, matrimonio e morte possono essere richieste solo per nascite, matrimoni e morti avvenuti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa.
L'unica persona titolata a richiedere e a ritirare la copia integrale di questi atti di stato civile è il diretto interessato.
La richiesta deve essere motivata.

La copia integrale dell'atto di matrimonio deve essere richiesta al Comune dove è avvenuto l'evento e può essere richiesta da chiunque ne abbia interesse e che sia a conoscenza del nominativo dei coniugi, della data e del luogo della celebrazione del matrimonio.
La copia integrale di atto di nascita di minore può essere richiesta da parte anche di uno solo dei genitori.

Le copie integrali di atti di stato civile hanno validità 6 mesi.

 

Responsabile del procedimento 
Simonetta Mannelli
  
Termine procedimento 
Immediata
 
In caso di inadempienza, il potere sostitutivo a cui ricorrere è
Segretario Generale
  
Per informazioni
Ufficio Servizi Demografici

02 Gen 2012

Certificato di nascita

Riporta le notizie ricavate dall'atto di nascita. E' meno completo dell'estratto perche' non riporta annotazioni, oltre a non specificare l'ora della nascita.


Il certificato viene rilasciato immediatamente e non è necessaria la presenza dell'interessato: può essere richiesto da chiunque ne abbia motivato interesse purchè a conoscenza dei dati anagrafici della persona cui il certificato si riferisce (cognome, nome, luogo e data di nascita ).

 

Nel caso in cui i certificati siano diretti ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblici servizi, sono sostituiti da autocertificazioni.

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Anna Grassi
Termine Immediato
Pagamenti

I certificati  anagrafici da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Il costo per ciasun documento è quindi di € 16,00 (marca da bollo) + € 0,50 (diritti segreteria).

Per i certificati in carta libera il costo è di € 0,25 (diritti di segretaria).

L'autocertificazione è gratuita.I certificati anagrafici da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Il costo per ciasun documento è quindi di € 16,00 (marca da bollo) + € 0,50 (diritti segreteria).

Per i certificati in carta libera il costo è di € 0,25 (diritti di segretaria).

L'autocertificazione è gratuita.

Modulistica Modulo per autocertificazione
Documenti da allegare fotocopia documento di identità del dichiarante(per autocertificazioni trasmesse per posta)
Normativa

L. 183/2011

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale

 

 

29 Dic 2011

Passaporto - rilascio e rinnovo passaporto

Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini italiani. I passaporti rilasciati da febbraio 2003 hanno validità di 10 anni, quelli rilasciati in data precedente hanno validità di 5 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni.

Da venerdì 25 giugno 2010 è in vigore il passaporto elettronico dotato di microchip dove, oltre ai dati anagrafici, sono memorizzate anche la foto e le impronte digitali del titolare. Il passaporto elettronico contiene la digitalizzazione della firma del proprietario, che eviterà, in caso di smarrimento o furto del documento, ogni modifica non autorizzata.
Sono previsti i seguenti casi di esenzione dalla firma:
· minori di anni 12
· analfabeti (documentato con un atto di notorietà)
· coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l'apposizione della firma.


L'emissione del nuovo passaporto non obbliga alla sostituzione di quelli ancora in corso di validità.
I nuovi sportelli dedicati per la presentazione delle domande di rilascio dei nuovi passaporti e la contestuale rilevazione delle impronte digitali si trovano presso Caserma Fadini via della Fortezza n. 17 (orario di apertura: da lunedi a venerdi 8.30-12.00, giovedi anche 15.00-17.00). Le richieste di rilascio passaporti dovranno essere consegnate direttamente dagli interessati.
Il passaporto può essere ritirato presso presso la Questura di Firenze, Via Zara n. 2 piano terra (orario di apertura: da lunedi a venerdi 8.30-12.00, giovedi anche 15.00-17.00).

 

DOCUMENTAZIONE
Per il rilascio:
- domanda su apposito modulo (da ritirare all'Ufficio Anagrafe o in Questura)
- 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata sul modulo di domanda
- ricevuta di versamento di Euro 42,50 (libretto da 48 pagine) sul c/c postale 67422808 intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze  Dipartimento del Tesoro (causale "Importo per il rilascio del passaporto elettronico")
- Marca da bollo da Euro 40,29
- passaporto scaduto (per coloro che ne sono in possesso)
- fotocopia di un documento d'identità valido da allegare alla richiesta

Per il rinnovo quinquennale (passaporti rilasciati prima di febbraio 2003):
- domanda su apposito modulo (da ritirare all'Ufficio Anagrafe o in Questura)
- passaporto da rinnovare
- marca da bollo da Euro 40,29 (solo nel caso che il Passaporto venga utilizzato entro l'anno)
- fotocopia di un documento d'identità valido da allegare alla richiesta

Per cittadino con figli minori occorre il consenso dell'altro genitore e fotocopia di un documento d'identità valido dell'altro genitore. In caso di separazione legale o divorzio, in mancanza di tale consenso, occorre nulla-osta del Giudice Tutelare
N.B. La firma del richiedente deve essere apposta anche sul cartellino per la scannerizzazione.

 

PASSAPORTO PER MINORI

A partire dal 26 giugno 2012 tutti i minori potranno viaggiare in Europa e all'estero soltanto con un documento di viaggio individuale.  Da quella data non sono più valide le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori.  Il passaporto del genitore rimane valido per il titolate fino alla scadenza del documento, anche se vi sono iscritti figli minori. E' obbligatorio quindi un passaporto individuale anche per i minori di 18 anni. 

DOCUMENTAZIONE:

 - domanda su apposito modulo (da ritirare all'Ufficio Anagrafe o in Questura)

- 2 foto formato tessera identiche e recenti con sfondo bianco delminore, di cui una autenticata presso l'Ufficio Anagrafe o Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune;
- 1 marca per concessioni governative da € 40,29 per passaporto;
- ricevuta di versamento di € 42,50 sul C.C.P. 67422808 intestato a "Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro" con causale "Importo rilascio passaporto elettronico";
- fotocopia di carta d'identità, se in possesso, del minore;
- fotocopia di un documento d'identità di entrambi i genitori.

La validità viene differenziata a seconda dell'età:
- per i minori di età inferiore a 3 anni il passaporto vale 3 anni
- per i minori dai 13 ai 18 anni il passaporto vale 5 anni

Per i minori degli anni 10 l'uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto stesso o in una apposita dichiarazione (prodotta e sottoscritta da chi sul minore esercita la potestà genitoriale e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto) il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato.
Se il minore non ha compiuto 10 anni e deve viaggiare con persone diverse dai genitori bisognerà compilare anche una "dichiarazione di accompagno" che non necessita di marca da bollo.
N.B. ll minore che ha compiuto 12 anni deve sottoscrivere anche il cartellino per la scannerizzazione della firma.


NOTE

La marca da € 40,29 vale 365 giorni dalla data del rilascio del passaporto. Per gli anni successivi, la scadenza delle successive marche fa riferimento alla data (giorno e mese) dell'emissione del passaporto (esempio: passaporto rilasciato il 10 aprile 2000, scadenza marca 9 aprile 2001, 9 aprile 2002, 9 aprile 2003, 9 aprile 2004).

Non è necessario apporre la marca sul passaporto nel caso ci si rechi soltanto in Paesi aderenti all'Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia).

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito dellaPolizia di Stato

 

Allegati

Modulo richiesta rilascio / rinnovo passaporto

 

Contatti:

Ufficio Servizi Demografici 

29 Dic 2011

Carta d'identità

La carta di identità è un documento di riconoscimento rilasciato a tutti i cittadini dalla nascita.

Può essere rilasciata a cittadini italiani e stranieri, minorenni, cittadini iscritti all'AIRE con il passaporto o con autodichiarazione

I cittadini residenti a Tavarnelle Val di Pesa devono presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe.
I minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori o da quello che esercita in via esclusiva la potestà.

Non esistono più limiti di età per il rilascio della carta d'identità, ma solo una diversa validità temporale a seconda dell'età:

- 3 anni per i minori di 3 anni
- 5 anni per i minori nella fascia di età 3-18 anni
- 10 anni per i maggiorenni
Se il documento è in scadenza è possibile richiedere il rinnovo sei mesi prima della data di scadenza.

 

La carta di identità può essere valida per l'espatrio o non valida per l'espatrio (in quest'ultimo caso appare sul documento un'apposita dicitura). Per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio a minorenni è necessaria una dichiarazione firmata da entrambi i genitori. La carta di identità rilasciata a cittadini stranieri non è valida per l'espatrio.
A seguito degli accordi di Schengen, sono state abolite le frontiere fisiche (controlli doganali a persone e cose) fra Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Tuttavia, anche per recarsi in questi Paesi, è necessario possedere il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio, poiché gli accertamenti di identità sono sempre possibili.

Le carte di identità rilasciate dal 26.6.2003 al 25.6.2008 potranno essere prorogate nella validità per ulteriori 5 anni presentandosi con la carta presso l'Ufficio Anagrafe o l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Non è necessaria la presenza dell'interessato.
Alcuni Paesi non riconoscono la validità delle carte di identità valide per l’espatrio prorogate. Il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare n. 23 del 28.7.2010, con la quale ha comunicato che i possessori di carte di identità rinnovate o da rinnovare possono richiedere al proprio Comune di sostituirle con nuove carte d'identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data del nuovo documento.

 

ALTRE INFORMAZIONI
Le variazioni di residenza non comportano il rinnovo del documento di identità.
Lo stato civile viene indicato sul documento solo se richiesto dall'interessato.
La professione non viene più indicata sulla Carta d'Identità.
I cittadini stranieri, se provengono da altro Comune italiano, devono consegnare la carta rilasciata da quel Comune.

La carta di identità può essere rilasciata in casi eccezionali anche a cittadini non residenti nel Comune di Tavarnelle, con motivata richiesta. In questo caso il tempo di consegna del documento dipende dal tempo occorrente per il rilascio del nulla osta da parte del Comune di residenza.

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Servizio economico finanziario e di supporto
Termine Immediato per residenti - entro 3 giorni dal ricevimento del nulla osta per non residenti
Pagamenti € 5,40 diritti di segreteria da pagare al rilascio
Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale
Ufficio per informazioni Ufficio Relazioni con Pubblico
Modulistica  
Documenti da allegare 3 fototessere uguali e recenti
carta di identità scaduta o denuncia di smarrimento e altro documento di riconoscimento
Normativa T.U.L.P.S. 773/1931- R.D.635/1940
29 Dic 2011

Codice fiscale

Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. L'unico valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Nessun soggetto esterno quindi è autorizzato a produrre programmi per il calcolo o la stampa del codice.

Nel caso non sia stato ancora attribuito, bisogna presentarsi all' Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento; per gli stranieri, occorre passaporto o permesso di soggiorno. Per i neonati basta il certificato di nascita o la relativa autocertificazione del genitore.

L'attribuzione del numero di codice fiscale può essere effettuata, oltre che dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, anche dai Comuni (per i neonati, entro sessanta giorni dalla nascita) e dai Consolati (per i residenti all'estero), se collegati al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

 E' possibile ottenere il duplicato del proprio tesserino di codice fiscale o della Tessera Sanitaria in caso di smarrimento o furto, indicando il codice fiscale stesso o i propri dati anagrafici. La richiesta di duplicato effettuata via internet viene evasa con l'invio del duplicato della Tessera Sanitaria se il cittadino ha già ricevuto la tessera o del tesserino del codice fiscale se il cittadino non ha ancora ricevuto la tessera.

Qualora l'operazione di richiesta di duplicato non andasse a buon fine e venisse visualizzato un messaggio di errore, ci si potrà rivolgere a un qualsiasi  Ufficio delle Entrate per verificare la correttezza della propria posizione.

 

L'indirizzo internet a cui richiedere il duplicato è www.agenziaentrate.it/servizi/duplicatocf/duplicatocf.htm 

 

Contatti

Agenzia delle Entrate - Firenze 2

Viale Spartaco Lavagnini, 27 - FIRENZE

Tel. 055 505141

29 Dic 2011

Documenti legali di riconoscimento

Sono documenti di riconoscimento ed equipollenti quindi alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

 

Contatti

Ufficio Servizi Demografici

29 Dic 2011

Autentica di copie

L'autentica della copia consiste nell'attestazione del pubblico ufficiale che la copia del documento è identica, cioè conforme, all'originale.

Il Comune può comunque autenticare solamente le copie da presentare ad enti della pubblica amministrazione, oppure dirette ad aziende che erogano servizi di pubblica utilità.

Se l'autentica viene richiesta da una pubblica amministrazione, è un dipendente della stessa amministrazione ad attestare la conformità all'orginale. In questo caso l'autentica prevede l'apposizione di 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla copia e il pagamento di € 0,52 di diritti di segreteria. Qualora il documento conti più pagine conscutive, deve essere apposta 1 marca da bollo da € 16,00 e € 0,52 di diritti di segreteria ogni 4 pagine.

Se l'autentica viene chiesta da un privato, l'autentica può essere effettuata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

L'autentica della copia è sempre valida.

 

Nota:

Se il documento da autenticare è conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, il cittadino può dichiarare, sotto la propria responsabilità, che le copie in suo possesso sono conformi all'originale, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

 

Ufficio Servizi Demografici 

Ufficio Relazioni con Pubblico

Termine Immediato
Pagamenti

L'autenticazione di fotocopie è soggetta al pagamento delle marche da bollo e dei diritti comunali il cui importo varia in funzione dell'uso.

Documenti

originale del documento da autenticare e sua fotocopia

documento di riconoscimento

Normativa D.P.R. 445 /2000 artt. 18 e 19

 

29 Dic 2011

Voto assistito e voto domiciliare

VOTO ASSISTITO

 

Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità ovvero gli elettori portatori di handicap se gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, con l'assistenza di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.
L'impedimento, quando non sia evidente, potrà essere dimostrato mediante esibizione di apposito certificato rilasciato immediatamente, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale. Tale certificato medico deve attestare che l'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.Con recenti modifiche di legge è caduto il vincolo che imponeva di scegliere tra parenti o cittadini residenti nello stesso comune il proprio accompagnatore: il cittadino in difficoltà può scegliere liberamente da chi farsi accompagnare in cabina elettorale al momento del voto, anche se residente in altri comuni d'Italia.Per agevolare l'accesso al voto assistito il legislatore ha introdotto la possibilità di richiedere al Comune di iscrizione elettorale l'apposizione di un timbro sulla tessera elettorale personale che attesti il diritto permanente all'esercizio del voto assistito, evitando così la necessità di richiedere le certificazioni mediche in occasione di ogni tornata elettorale.Il timbro riporta una dicitura codificata che non viola il diritto alla tutela dei dati personali dell'elettore ed è apposta dall'Ufficio Elettorale su domanda corredata dalla documentazione sanitaria rilasciata dall'ASL attestante esplicitamente che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.Nel caso in cui la richiesta dell'annotazione permanente sia presentata da elettore non vedente è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo di pensione rilasciato dall'I.N.P.S. (in precedenza dal Ministero dell'Interno) nel quale sia indicata la categoria "Ciechi Civili" e uno dei relativi codici attestanti la cecità assoluta (06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).
Si precisa infine che la domanda per ottenere l'apposizione del timbro permanente sulla tessera elettorale personale può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato purchè in possesso di delega su carta semplice, fotocopia del documento di identità dell'interessato e della tessera elettorale dell'interessato in originale.

 

VOTO DOMICILIARE

Chi può fare la richiesta
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104” (servizi di trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare il raggiungimento del seggio da parte di elettori disabili). e gli elettori “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore”.
La richiesta non ha costi per l'elettore.

 

Quando
La disposizione si applica in occasione delle elezioni Politiche, dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, dei referendum statali. Per le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale, del sindaco e del consiglio comunale la disposizione si applica soltanto nel caso in cui l'elettore avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore. In caso di Consultazioni Regionali  e’ indispensabile che l’elettore dimori in un Comune della Regione Toscana.

 

Cosa fare
L'elettore affetto da gravi infermità, di cui al punto 1, deve far pervenire non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora indicandone il completo indirizzo. Alla dichiarazione devono essere allegate la copia della tessera elettorale ed un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali”.Il certificato medico di cui sopra, nel caso in cui sulla tessera elettorale non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
non ha costi per l'elettore.

 

Modalità
Il sindaco, previa verifica della regolarità e completezza della documentazione trasmessa, provvede ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni ed a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi stessi.

 

Raccolta del voto
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata nella dichiarazione dall'elettore, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. All'operazione di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
Sarà cura del Presidente assicurare la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
Le schede votate saranno raccolte e custodite dal Presidente in plichi distinti in base al tipo di elezione e riportate presso l'ufficio elettorale di sezione, dove saranno immesse nelle urne che raccolgono le schede già votate.

 

Note
La dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione, corredata di tutta la documentazione di cui al punto 3, dovrà essere indirizzata al "Sindaco del Comune di TAVARNELLE VAL DI PESA" e fatta pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, all'Ufficio Elettorale Comunale.

 

Responsabile del procedimento

Servizio Economico Finanziario e di supporto

 

Contatti

Ufficio Servizi Demografici

28 Dic 2011

Certificato di iscrizione nelle liste elettorali

Il cittadino interessato deve richiedere il certificato presso l'Ufficio Anagrafe.

Il rilascio del certificato di iscrizione nelle liste elettorali è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria, pari a € 0,25.

I certificati richiesti ai fini della candidatura alle elezioni politiche e/o amministrative sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria.

Se il certificato deve essere consegnato a una Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente un'autocertificazione.

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Servizio economico finanziario e di supporto
Termine Immediato
Pagamenti € 0,25 diritti di segreteria (con esclusione dei certificati per candidature elettorali)
Modulistica Modulo per autocertificazioni
Documenti da allegare documento di identità (in caso di autocertificazione)
Normativa

T.U. 223/1967

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale

 

 

28 Dic 2011

Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello

Gli albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d'Appello vengono aggiornati ogni due anni, negli anni dispari.
Gli aggiornamenti vengono effettuati da una Commissione che procede all'iscrizione d'ufficio di cittadini residenti che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana
- godimento dei diritti civili e politici
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
- diploma della scuola dell'obbligo per l'iscrizione nell'Albo Giudici Popolari di Corte di Assise
- diploma di scuola media superiore per l'iscrizione nell'Albo Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello

I cittadini in possesso dei requisiti che non siano stati inclusi nell'albo, possono presentare domanda in carta semplice all'Ufficio Elettorale del Comune, entro i termini indicati nel manifesto affisso in occasione di ogni aggiornamento (tra il 30 aprile e il 31 luglio degli anni dispari).

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Anna Grassi
Termine Immediato
Pagamenti /
Modulistica domanda in carta semplice
Documenti da allegare fotocopia documento d'identità
Normativa

L. 287/1951

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale
28 Dic 2011

Sezioni elettorali

Gli elettori devono votare presso il proprio Comune di residenza presso la sezione elettorale che è indicata sulla facciata della tessera elettorale.

Le sezioni elettorali a Tavarnelle Val di Pesa sono 7:
- Sezioni 1-2-3-4-5: Scuole Medie Tavarnelle, Via Allende n. 40 tel. 055 805111
- Sezione 6: Scuola Materna Sambuca, Via Matteotti n. 2 tel. 055 8071602
- Sezione 7: Scuola Elementare San Donato, Via Senese n. 100 tel. 055 8072910

 

Contatti

Ufficio Servizi Demografici

28 Dic 2011

Trasporto per elettori disabili

Il Comune di Tavarnelle Val di Pesa in collaborazione con la Misericordia di Tavarnelle V.P. e Barberino V.E. e l'Auser, organizza un servizio di trasporto rivolto alle persone disabili ed in difficoltà a raggiungere i seggi elettorali in occasione di ogni consultazione elettorale.

E' possibile prenotare il servizio presso l'Ufficio Elettorale.

 

Responsabile del procedimento

Servizio Economico Finanziario e di supporto

 

Contatti

Ufficio Servizi Demografici

28 Dic 2011

Certificato di idoneità dell'alloggio

Il certificato di idoneità dell'alloggio è un documento che attesta che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla normativa.
Il certificato di idoneità dell'alloggio è necessario per:
- ricongiungimento familiare, cioè quando deve essere autorizzato l'ingresso dall'estero dei familiari del lavoratore immigrato
- rilascio del permesso di soggiorno CE per sé stesso o per i familiari a carico
- sottoscrizione di contratto di soggiorno per lavoro subordinato

Può essere richiesto:
- dal proprietario dell'alloggio
- dall'inquilino del relativo contratto di locazione
- dal soggetto che è residente, domiciliato o ospite nell'immobile

 

COME FARE LA RICHIESTA
Il richiedente deve presentare la domanda all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, su un apposito modello (MODELLO A per ricongiungimento familiare o MODELLO B per gli altri casi). Oltre a quanto indicato sul modello di richiesta è necessario presentare i seguenti documenti:
- fotocopia del permesso di soggiorno, documento di identità o passaporto dei richiedenti
- planimetria catastale dell'alloggio
- copia del contratto di affitto o di acquisto regolarmente registrati e, se ospiti, la dichiarazione di ospitalità del proprietario o conduttore dell'alloggio

Sulla domanda dovrà essere opposta un marca da bollo da € 16,00.
L'attestazione di idoneità deve essere ritirata all'ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
Per il ritiro del certificato occorre una ulteriore marca da bollo da € 16.00.
Il certificato ha validità di 6 mesi dalla data di emissione.

 

PRECISAZIONI
Se la verifica dell'alloggio è richiesta per ottenere il nulla osta per il ricongiungimento familiare (ai sensi del comma 3, art.29 del D.Lgs. n.286/98) è necessario utilizzare il modello di richiesta MODELLO A. L'attestazione viene rilasciata in base ad una verifica che gli uffici competenti effettuano per accertare la conformità dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, sulla base ai parametri stabiliti dal DM 5 luglio 1975, così come previsto dal D.Lgs. n.286/98 e dalla Circolare Ministero dell'Interno n.7170/2009.
Se la verifica dell'alloggio è richiesta ai fini del rilascio del Permesso di soggiorno CE (ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 286/98) e della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 286/98) è necessario utilizzare il modello di richiesta MODELLO B. L'attestazione viene rilasciata in base ad una verifica che gli uffici competenti effettuano per stabilire il numero di persone che l'alloggio può ospitare in rapporto alle dimensioni e destinazioni dei vani, sulla base dei parametri minimi previsti dalla Legge Regionale n.96/1996 per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dalla delibera della Giunta Regionale Toscana n.700 del 4/07/2005 che definisce i medesimi parametri.

 

Ufficio  Urbanistica
Responsabile del procedimento Irene Sabatini
Responsabile del provvedimento finale Simone Dallai - Responsabile Servizio Assetto del Territorio
Termine 30 giorni
Pagamenti

- marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla richiesta

- marca da bollo da € 16,00 da apporre sul certificato al momento del ritiro

Modulistica

Modello A: modulo di richiesta di verifica alloggio per ricongiungimento familiare

Modello B: modulo di richiesta di verifica alloggio per rilascio permesso di soggiorno o contratto di soggiorno per lavoro subordinato

Dichiarazione sostitutiva (da compilare per dichiarazione di ospitalità)

Documenti da allegare Oltre a quanto indicato sul modello di richiesta è necessario presentare i seguenti documenti:
- fotocopia del permesso di soggiorno, documento di identità o passaporto dei richiedenti
- planimetria catastale dell'alloggio
- copia del contratto di affitto o di acquisto regolarmente registrati e, se ospiti, la dichiarazione di ospitalità del proprietario o conduttore dell'alloggio
Normativa

D.Lgs 286/1998

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale
28 Dic 2011

Tessera elettorale

La tessera elettorale è il documento necessario all'elettore per esercitare il diritto di voto.

Al momento del voto l'elettore dovrà esibire la tessera elettorale insieme a un documento di riconoscimento valido.
Contiene i dati identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) e l'indicazione della sezione elettorale presso cui l'elettore vota.
La tessera è valida fino all'esaurimento dei diciotto spazi destinati all'apposizione del timbro da parte del Presidente del Seggio Elettorale.
In caso di trasferimento di residenza in altro Comune la tessera dovrà essere consegnata al Comune di nuova residenza, ricevendone in cambio una nuova.
In caso di variazione dei dati riportati i relativi aggiornamenti saranno inviati per posta su etichetta adesiva direttamente al domicilio dell'elettore.

Duplicato

In caso di furto o smarrimento l'elettore può chiedere il duplicato all'Uffio Elettorale.
In caso di deterioramento, la tessera dovrà essere riconsegnata allo stesso ufficio che provvederà, anche in questo caso, a rilasciare il duplicato.

 

Voto assistito

Il legislatore ha introdotto la possibilità di richiedere al Comune di iscrizione elettorale l'apposizione di un timbro sulla tessera elettorale che attesti l'eventuale diritto permanente all'esercizio del voto assistito, evitando così la necessità di presentare le certificazioni mediche in occasione di ogni tornata elettorale.

Il timbro riporta una dicitura codificata che non viola il diritto alla tutela dei dati personali dell'elettore ed è apposta dall'Ufficio Elettorale su domanda corredata dalla documentazione sanitaria rilasciata dall'ASL attestante esplicitamente che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Nel caso in cui la richiesta dell'annotazione permanente sia presentata da elettore non vedente è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo di pensione rilasciato dall'I.N.P.S. (in precedenza dal Ministero dell'Interno) nel quale sia indicata la categoria "Ciechi Civili" e uno dei relativi codici attestanti la cecità assoluta (06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).
Si precisa infine che la domanda per ottenere l'apposizione del timbro permanente sulla tessera elettorale personale può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato purchè in possesso di delega su carta semplice, fotocopia del documento di identità dell'interessato e della tessera elettorale dell'interessato in originale.

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Anna Grassi
Termine Immediato
Pagamenti /
Modulistica /
Documenti da allegare fotocopia documento d'identità
Normativa

L. 120/1999

D.P.R. 229/2000

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale
27 Dic 2011

Autentica di firma

Con l'autentica della firma il pubblico ufficiale attesta che la firma appartiene effettivamente a chi ha reso la dichiarazione. La firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto, che deve accertarsi dell'identità del dichiarante.
L'autentica di firma non è necessaria su domande o dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte ad organi della Pubblica Amministrazione o ad imprese di servizi pubblici.
In questi casi è sufficiente firmare in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione o presentare la domanda accompagnata da copia di un documento di identità di colui che firma.

 

Ufficio  Servizi Demografici
Termine Immediato
Pagamento

L'autenticazione di fotocopie è soggetta al pagamento delle marche da bollo e dei diritti comunali il cui importo varia in funzione dell'uso.

Documenti da allegare Documento di identità
Normativa

D.P.R. 445 /2000

27 Dic 2011

Autentica di firma per passaggio di proprietà

Per chiedere l'autentica di firma sulla dichiarazione di vendita, necessaria per i passaggi di proprietà dei veicoli, i cittadini possono rivolgersi:
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune;
- agli sportelli telematici dell'automobilista (STA);
- agli uffici provinciali della Motorizzazione Civile;
- alle Delegazioni degli Automobile Club e gli Studi di consulenza automobilistica abilitati al servizio.

L'autentica viene effettuata sul certificato di proprietà del veicolo usato da vendere. Nell'apposito spazio "T", nel retro del certificato, viene autenticata la firma del venditore. Nel caso si tratti di un privato, corrisponde al nominativo che risulta dal certificato di proprietà. Nel caso di società, corrisponde al nominativo che risulta dal certificato che attesta chi ha il potere di straordinaria amministrazione. Nel caso il veicolo sia privo di certificato di proprietà, colui che vende deve presentare il foglio complementare del libretto di circolazione, e la firma viene autenticata sulla dichiarazione di vendita, redatta in doppio originale in bollo.
Nel caso il veicolo sia intestato a persona deceduta , l'erede o gli eredi devono sottoscrivere una dichiarazione di accettazione di eredità nel caso ci sia la sola intenzione di intestarsi il bene, oppure una dichiarazione di accettazione di eredità e di vendita, nel caso in cui il bene mobile venga venduto. In questi due casi l'autentica deve essere fatta su tale dichiarazione e non sul certificato di proprietà.

La pratica deve essere poi presentata al PRA Pubblico Registro Automobilistico per registrare il passaggio di proprietà e aggiornare la carta di circolazione. Il termine di presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell'autentica notarile o del Comune o dello sportello telematico della firma dell'atto di vendita.

 

Ufficio

Ufficio Relazioni con Pubblico

Responsabile del procedimento Gianna Magnani
Responsabile del provvedimento finale Anna Grassi
Termine Immediato
Pagamenti

1 marca da bollo da € 16,00

diritti di segreteria € 0,50

Documenti da allegare

Certificato di proprietà originale

Documento di identità del venditore

Riquadro 'T' del certificato di proprietà compilato con i dati dell'acquirente

1 marca da bollo da € 16,00

Potere sostitutivo in caso di inadempienza

Segretario Comunale

Normativa L. 248/2006

 

 

 

27 Dic 2011

Legalizzazione di fotografia

La legalizzazione di fotografia è l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che la foto corrisponde alla persona dell'interessato. E' di norma richiesta al momento del rilascio di un documento di riconoscimento, come il passaporto, porto d'armi, patente di guida, patente nautica, licenza di pesca, licenza di caccia, ecc..

La legalizzazione di fotografie è svolta dall'amministrazione competente al rilascio del documento o dal dipendente comunale, in presenza dell'interessato con valido documento di identità.

 Nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa è possibile rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o all'Ufficio Anagrafe.

 

Ufficio  Servizi Demografici 

Ufficio Relazioni con Pubblico

Responsabile del procedimento

Funzionari degli uffici appositamente incaricati

Termine Immediato
Pagamenti € 0,25 diritti di segreteria da pagare al rilascio
Documenti da allegare

Documento di riconoscimento

Modulistica

Modulo legalizzazione fotografia

Normativa

D.P.R. 445 /2000

27 Dic 2011

Guida alla nascita

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha realizzato una Guida alla Nascita con le informazioni utili per i genitori, inviata alle famiglie dopo la nascita del bambino.

 

Allegati

Guida alla nascita

 

Responsabile del procedimento

Servizio Affari Generali

 

Contatti

Ufficio Relazioni con il Pubblico

27 Dic 2011

Denuncia di nascita

La denuncia di nascita può essere fatta indistintamente:
- entro 3 giorni dal parto, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o la clinica (anche privata) dove è avvenuta la nascita;
- entro 10 giorni dal parto presso il comune di residenza dei genitori, anche se diverso da quello di nascita. In caso di residenze diverse dei due genitori, il bambino avrà comunque la residenza della madre;
- entro 10 giorni dal parto presso il comune nel cui territorio è avvenuta la nascita.

Se il giorno di scadenza dei termini suddetti è festivo, questo si intende prorogato al primo giorno feriale utile.
Qualora la denuncia non sia resa entro tale termine, l'atto non assume efficacia giuridica e non possono essere rilasciati certificati, se non dopo l'emissione della sentenza di convalida del Tribunale di Firenze.

Per le coppie sposate la denuncia di nascita può essere fatta:
- direttamente presso l'ospedale dove è avvenuta la nascita;
- presso il Comune di nascita dal padre o dalla madre o da un loro procuratore speciale o, in mancanza, dal medico,   dall'ostetrica o altra persona che ha assistito al parto o dal delegato dell'istituto.

Se la denuncia di nascita viene presentata presso il comune di residenza, la denuncia deve essere fatta solamente da uno dei due genitori.

Per le coppie in unione naturale
- se il bambino è riconosciuto da entrambi i genitori, la denuncia deve essere presentatata da ambedue i genitori;
- se il bambino è riconosciuto soltanto da uno dei due genitori, la denuncia deve essere fatta dal genitore che riconosce il figlio.

Per le coppie di genitori non goniugati, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i genitori.

LA DENUNCIA DEVE ESSERE PRESENTATA DA PERSONA MUNITA DELLA COMUNICAZIONE DI NASCITA E DEL CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO RILASCIATI DELL'OSPEDALE, NONCHE' DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO. PER LE MADRI CITTADINE STRANIERE: nulla-osta del Consolato d'appartenenza al riconoscimento materno secondo le leggi del Paese d'origine; se residente, esibire carta d'identità o certificato contestuale.

 

Responsabile del procedimento

Servizio Economico Finanziario e di supporto

 

Contatti

Ufficio Servizi Demografici

27 Dic 2011

Matrimonio con cittadino straniero

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.

Il nulla-osta
 Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d'origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda il punto successivo).

Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità)

Può essere rilasciato:
- Dall'Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente. Oppure:

- Dall'Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana  all’estero.-
N.B. Occorre anche l'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta  non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità.-

Gli stessi documenti sono esenti dalla legalizzazione se rilasciati dai seguenti Paesi:
AUSTRIA - BELGIO - CROAZIA - DANIMARCA - FINLANDIA - FRANCIA - GERMANIA - GRAN BRETAGNA - GRECIA - IRLANDA - LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO - NORVEGIA - OLANDA - PORTOGALLO - REPUBBLICA CECA - REPUBBLICA DI CIPRO - REPUBBLICA DI ESTONIA - REPUBBLICA DI LETTONIA - REPUBBLICA DI LITUANIA - REPUBBLICA DI MALTA - REPUBBLICA DI POLONIA - REPUBBLICA DI UNGHERIA - REPUBBLICA DI SLOVENIA - REPUBBLICA SLOVACCA - SAN MARINO - SPAGNA - SVEZIA - SVIZZERA.
Nota bene:
Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione.-
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.-

Il Certificato di capacità matrimoniale è  previsto dalla Convenzione di Monaco del 05.09. 1980, ratificata dal Governo Italiano con la legge  950/1984.
Stati aderenti: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Moldavia).

Trattasi  di materia regolata da una Convenzione di diritto internazionale.

Possono  esibire detto certificato i cittadini stranieri appartenenti ai Paesi sopra indicati. I certificati devono essere datati e muniti della firma e del timbro dell’autorità che li rilascia. La loro validità è limitata ad una durata di sei mesi dalla data del rilascio. Per l’ottenimento del certificato i cittadini dovranno interpellare l’Autorità competente del Paese di appartenenza (solitamente è l’Ufficio di Stato Civile).- Le procedure di rilascio del certificato di capacita' matrimoniale  sono regolate dalla legge nazionale di ciascun sposo. In mancanza potranno esibire il NULLA OSTA DI CUI ALL’ART. 116 DEL C.C., DI CUI SI E’ GIA’ DETTO.-


Cittadini Statunitensi
Al posto del Nulla-Osta vengono richiesti i seguenti documenti:
1. atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio.
Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un'autorità italiana competente ( Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero)
2. dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.


Cittadini Australiani
In sostituzione del Nulla-Osta sono richiesti i seguenti documenti:

A) dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.

B) Documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l'interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.

Se tali documenti non sono disponibili, il cittadino/a australiano/a dovrà presentare - oltre alla dichiarazione giurata richiesta al paragrafo (A) - un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata resa dal/dalla richiedente in presenza di quattro testimoni), formato in presenza di un'Autorità italiana competente a riceverlo, da cui risulti che secondo la legge cui l'interessato/a è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. A tal fine si intendono per autorità italiane competenti, in Italia, l'Ufficiale dello Stato Civile e, all'estero, le Autorità consolari italiane


Cittadini Moldavi
Ambasciata e Consolato della Moldavia non sono più competenti al rilascio del nulla osta per i loro connazionali che vogliono sposarsi in Italia.
Dal 1 febbraio il nulla osta al matrimonio è stato sostituito da un certificato rilasciato dal Ministero della Giustizia.

I cittadini stranieri che intendono contrarre matrimonio in Italia devono essere in possesso di un titolo valido di soggiorno (permesso di soggiorno, carta di soggiorno o nei casi di soggiorno breve della dichiarazione di presenza o del timbro di frontiera) e del nulla osta che attesta l’assenza di impedimenti.
Il nulla osta è di norma rilasciato dall’ambasciata o dal consolato del Paese di appartenenza dello straniero.
Dal 1 febbraio 2010 per i cittadini della Repubblica di Moldova non è più così. Infatti l’Ambasciata Moldava in Italia ha comunicato che il documento attestante l’assenza di impedimenti per contrarre matrimonio è stato sostituito da un certificato rilasciato dal
Servizio di stato civile del Ministero di Giustizia .
l documento, che ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio, deve essere tradotto e apostillato in Moldova. 


Cittadini Norvegesi
Per contrarre matrimonio devono esibire il NULLA-OSTA  rilasciato dal Comune Norvegese di Residenza degli sposi, in lingua italiana oppure in lingua locale con allegata traduzione giurata.
Sul documento in parola dovrà essere apposta  la relativa “Apostille” da parte del Comune che lo ha emesso.- Il nulla osta sarà valido per quattro mesi).


Cittadini  Svedesi
In relazione a quanto comunicato dal Ministero degli Affari Esteri, l'Ambasciata di Svezia in Italia ha reso noto che, a partire dal 1 gennaio 2010, e' stata avviata una nuova procedura di rilascio del "nulla osta" alla celebrazione del matrimonio per i cittadini svedesi residenti in Svezia che intendono sposarsi in Italia.

Cittadini Svedesi residenti in Svezia
Secondo la nuova procedura, previamente concordata con la  Direzione Centrale per i Servizi  Demografici il nulla-osta sarà emesso direttamente dall'Ufficio Anagrafe del comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato, il quale ne attesterà anche la conformità all'originale.
La documentazione così prodotta, che sarà altresì munita di Apostilla va a sostituire il nulla-osta precedentemente
emesso dalla autorità diplomatica svedese,

Cittadini Svedesi residenti in Italia -
Devono presentare il Nulla-Osta  rilasciato dall’ Autorità diplomatica svedese in Italia.
(come in precedenza)

 

Cittadini Polacchi

In questo caso è il capo dell’ufficio dello stato civile polacco competente al rilascio del NULLA  OSTA.  Solo nel caso che il cittadino polacco residente all’estero non abbia avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire al suo ultimo luogo di residenza in Polonia, oppure sia partito dalla Polonia prima del compimento del 16° anno di vita e risieda permanentemente all’estero, il certificato deve essere rilasciato dal Console.
Il cittadino polacco o lo straniero residente in Polonia apolide che intende contrarre il matrimonio all'estero può ottenere il certificato attestante che in conformità alle leggi polacche può contrarre il matrimonio.
Il certificato è rilasciato dal Capo Ufficio Stato Civile nel luogo di residenza della persona alla quale si riferisce il certificato.
Se il cittadino polacco residente all'estero non ha avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire al suo ultimo luogo di residenza in Polonia oppure è partito dalla Polonia prima del compimento del 16° anno di vita e risiede permanentemente all'estero il certificato di cui al comma l, rilascia il Console.


Una volta acquisita la predetta documentazione, gli interessati dovranno esibirla all’ufficio di Stato Civile che redigerà un processo verbale, da sottoscriversi dai richiedenti la celebrazione del matrimonio.

Per questo adempimento e' indispensabile che gli interessati si rechino presso  l'Ufficio di Stato Civile entro e non oltre 4 – 5 giorni prima della data prevista per il matrimonio.
Nell'occasione gli sposi dovranno:

- sottoscrivere la dichiarazione relativa alla scelta del regime patrimoniale dei beni;

- Indicare le generalità dei 2  testimoni  (indispensabili per la validità del matrimonio).


E’comunque preferibile che gli sposi  esibiscano copia di valido documento di identità di  ciascun testimone per evitare errori nell’indicazione delle generalità, dal momento che i testimoni vengono indicati nell’ATTO DI MATRIMONIO. Le generalità dei testimoni NON sono necessarie in caso di matrimonio cattolico o altro culto.

 

Responsabile del procedimento

Servizio Economico Finanziario e di supporto

 

Contatti

Ufficio Servizi Demografici

27 Dic 2011

Matrimonio civile

Pubblicazioni e documentazione

Gli devono recarsi all'Ufficio Servizi Demografici per richiedere le pubblicazioni di matrimonio. La pubblicazione non può essere effettuata prima di 6 mesi dalla data presunta del matrimonio.

Il giorno della pubblicazione è necessaria la presenza dei due sposi, muniti di documento d'identità. Sono necessari per entrambi gli sposi: copia integrale dell’atto di nascita, il certificato cumulativo di stato libero, residenza e cittadinanza che vengono richiesti direttamente dall’ufficio. Dovrà essere consegnata inoltre una marca da bollo da € 16,00 se gli sposi sono residenti nello stesso Comune oppure 2 marche da bollo da € 16,00 se gli sposi sono residenti in Comuni diversi.
Per chi è già stato sposato, le copie integrali dell’atto di matrimonio o di morte, rilasciate dai Comuni in cui è stato celebrato il matrimonio o dove è deceduto il primo coniuge, vengono richiesti direttamente dall’ufficio.

Se gli sposi sono genitori di figli naturali, devono darne comunicazione all'Ufficio Servizi Demografici per la richiesta della copia integrale dell'atto di nascita al fine della legittimazione.

Il regime della comunione dei beni è per legge automatico. La scelta del regime di separazione dei beni, per i matrimoni civili, va fatta all’Ufficiale di Stato Civile. Per la separazione dei beni, dopo il matrimonio sia civile che religioso, occorre un atto stipulato davanti ad un notaio.

La pubblicazione viene pubblicata all'albo pretorio online per otto giorni consecutivi ed il certificato di avvenuta pubblicazione viene rilasciato dopo tre giorni dal termine della pubblicazione.

 

Celebrazione a Tavarnelle Val di Pesa

La "Casa Comunale" per la celebrazione di matrimoni civili, prevista dall'art. 106 del Codice Civile, è   individuata nei nei seguenti  locali:

-nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, Piazza Giacomo Matteotti   n. 4 a Tavarnelle Val di Pesa

-nei locali di Palazzo Malaspina, Piazza Malaspina San Donato in Poggio

 

Tariffe 

Tariffa prevista per la celebrazione dei matrimonio in Sala Consiliare:  

- €  150,00   per cittadini italiani o stranieri non residenti

- GRATIS per cittadini italiani e stranieri residenti (almeno uno residente) 

Tariffa prevista per la celebrazione del matrimoni a 'Palazzo Malaspina'

- €  4000,00   per cittadini italiani o stranieri non residenti

- € 200,00 per cittadini italiani e stranieri residenti (almeno uno residente) 

L’importo delle tariffe non comprende le spese per l’allestimento della sala, che è, comunque, a carico dei richiedenti la celebrazione del matrimonio.

Pagamento

La  ricevuta di avvenuto versamento o di effettuato Bonifico Bancario, dovrà essere presentata almeno tre giorni prima della data stabilita per la celebrazione.
Nel caso di mancato pagamento il Comune procederà alla riscossione coattiva delle somme nelle forme di legge.

Nel caso in cui la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale  della somma corrisposta.
Nessun rimborso sarà corrisposto qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile alle parti richiedenti.

 

Orario di celebrazione

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, durante l'orario di servizio.

E' possibile richiedere, in via straordinaria, la celebrazione di matrimoni in giorni diversi da quelli di cui al precedente comma, ossia il sabato e la domenica previo accordo con l’Ufficio di Stato Civile.

L’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità del celebrante e al pagamento delle tariffe di cui si è detto.

Il giorno e l'ora del matrimonio devono essere concordati dai richiedenti con l'Ufficio dello Stato Civile, almeno venti giorni prima della data presunta di celebrazione.

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Servizio economico finanziario e di supporto
Termine

Le pubblicazioni vengono effettuate entro 15 giorni dalla data di acquisizione dei documenti

Pagamenti

Il pagamento della tariffa deve essere effettuato a mezzo bollettino di c/c postale n. 30508501 intestato a "Comune di Tavarnelle Val di Pesa - Servizio tesoreria" o a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria  comunale IBAN  IT 56 Y 03599 01800 000000132024 COD. SWIFT: CCRTIT2TXXX

Modulistica  /
Documenti da allegare

Documento di identità di entrambi gli sposi

1 marca da bollo da € 16,00 (se gli sposi sono residenti nello stesso Comune) oppure 2 marche da bollo da € 16,00 (se gli sposi sono residenti in Comuni diversi). Le tariffe previste per la celebrazione variano a seconda della sede scelta.

Normativa

D.P.R. 396/2000

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale

 

 

27 Dic 2011

Residenza di cittadini stranieri extracomunitari

 L'art. 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n.5 convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35, introduce dal 9 maggio il "cambio di residenza in tempo reale".

Maggiori informazioni...

 

I cittadini stranieri extracomunitari, al momento della richiesta di iscrizione anagrafica, devono esibire:

  • Originale del passaporto in corso di validità: il passaporto è sempre necessario e per tutti i membri della famiglia (anche per i minori, anche se nati in Italia) quando il cittadino o i cittadini stranieri provengono dall’estero, o a seguito di cancellazione anagrafica per irreperibilità o omessa dichiarazione della dimora abituale. Se il cittadino proveniente da un altro Comune italiano può esibire la carta di identità rilasciata dallo stesso ma è opportuno esibire anche il passaporto;
  • Permesso di soggiorno in corso di validità;
  • Codice fiscale: al momento dell’iscrizione i cittadini devono già possedere il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  • Patente di guida italiana e/o libretti di circolazione dei veicoli di proprietà immatricolati in Italia se titolari di tali documenti.

 La stessa documentazione va esibita per il cambio di indirizzo nel territorio comunale.

 

In relazione a quanto sopra, si precisano di seguito le diverse situazioni che si possono presentare:

Il cittadino in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, oltre a quanto sopra indicato, in relazione al titolo di soggiorno deve presentare:

  • originale del permesso di soggiorno scaduto o in scadenza;
  • originale della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso (il rinnovo deve essere richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso).

Il cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento famigliare, oltre a quanto sopra indicato o deve presentare:

  • visto di ingresso originale per ricongiungimento famigliare (sul passaporto);
  • copia del NULLAOSTA al ricongiungimento famigliare rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione;
  • originale della ricevuta del KIT delle Poste Italiane per la richiesta del permesso di soggiorno;
  • copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare;
  • se il ricongiungimento riguarda un adulto ed un minore indicato sullo stesso permesso, per l’iscrizione anagrafica del minore è necessario che anche l’adulto cui si ricongiungono presenti, o sottoscriva congiuntamente, la richiesta di iscrizione del minore.

Il cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche a seguito di regolarizzazione (emersione colf e badanti), oltre a quanto sopra indicato deve presentare:

  • Originale del contratto di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione;
  • Originale della ricevuta del KIT delle Poste Italiane per la richiesta del permesso di soggiorno;
  • Copia della domanda di rilascio permesso di soggiorno rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Anna Grassi
Termine

Gli effetti giuridici delle dichiarazioni decorrono dalla data di presentazione. Entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione il richiedente è iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia con il nuovo indirizzo. Il Comune entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (innanzi tutto l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, l'iscrizione è confermata.

Pagamenti /
Modulistica

/

Documenti da allegare

/

Normativa

L. 35/2012

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale
22 Dic 2011

Albo Presidenti di Seggio Elettorale

Le iscrizioni per far parte dell'Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale possono essere presentate dal 1° al 31 ottobre di ogni anno presso l'Ufficio Anagrafe e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

E' necessario compilare l'apposito modulo di domanda dove indicare le proprie generalità, la professione e il titolo di studio, allegando la fotocopia del proprio documento d'identità

Requisiti:
- essere elettore del Comune di Tavarnelle Val di Pesa
- non aver superato il 70° anno di età
- essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado
- non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti
- non appartenere alle forze armate in servizio, nè svolgere presso le USL le funzioni già attribuite al medico provinciale, all'ufficiale saniitario o al medico condotto
- non essere Segretario Comunale, nè dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a prestare in servizio presso gli uffici elettorali
- non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione

L'iscrizione nell'Albo è a carattere permanente e non deve essere rinnovata ogni anno.
Per rinunciare all'iscrizione all'Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale è necessaria una comunicazione scritta motivata all'Ufficio Elettorale.

In caso di grave impedimento o rinuncia alla nomina è necessario recarsi all'Ufficio Anagrafe e compilare il modulo di rinuncia, indicando le motivazioni dell'impedimento e allegando la necessaria documentazione.

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Servizio economico finanziario e di supporto
Termine Immediato
Pagamenti /
Modulistica Modulo domanda inserimento albo presidenti di seggio
Documenti da allegare fotocopia documento d'identità
Normativa

L. 95/1989

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale
22 Dic 2011

Albo Scrutatori di Seggio Elettorale

Le iscrizioni per far parte dell'Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale possono essere presentate dal 1° al 31 novembre di ogni anno presso l'Ufficio Anagrafe e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico compilando l'apposito modulo di domanda, disponibile anche in allegato. Nella domanda devono essere indicate le proprie generalità, la professione e l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Alla domanda deve essere allegata fotocopia del proprio documento d'identità.

Requisiti:
- essere elettore del Comune di Tavarnelle Val di Pesa
- non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti
- non appartenere alle forze armate in servizio, nè svolgere presso le USL le funzioni già attribuite al medico provinciale, all'ufficiale saniitario o al medico condotto
- non essere Segretario Comunale, nè dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a prestare in servizio presso gli uffici elettorali
- non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione

L'iscrizione nell'Albo è a carattere permanente e non deve essere rinnovata ogni anno.
Per rinunciare all'iscrizione all'Albo degli Scrutatori è necessaria una comunicazione scritta motivata all'Ufficio Elettorale.

 

Ufficio  Servizi Demografici
Responsabile del procedimento Simonetta Mannelli
Responsabile del provvedimento finale Anna Grassi
Termine Immediato
Pagamenti /
Modulistica Modulo richiesta iscrizione albo scrut
Documenti da allegare fotocopia documento d'identità
Normativa

L. 95/1989

Potere sostitutivo in caso di inadempienza Segretario Comunale
21 Dic 2011

Raccolta tartufi

L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi può essere esercitata solo da maggiori di anni 14 dopo il superamento di un esame di idoneità con una apposita commissione provinciale. Il tesserino che autorizza la raccolta è rilasciato dal Comune di residenza ed è valido su tutto il territorio nazionale, con le modalità e la periodicità previste dalle Regioni.
L'autorizzazione concessa dal Comune ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

Per sostenere l'esame di ideneità è necessario rivolgersi a:
Provincia di Firenze, Ufficio Agricoltura
Via Mercadante, 42 50144 FIRENZE
Tel. 055.27601- 055 2760628 Fax 055 2760603
orario: martedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30, giovedì dalle 14:30 alle 17:00

Ogni anno, entro il 31 gennaio, l'interessato in possesso di autorizzazione, che intenda svolgere l'attività di raccolta dei tartufi, dovrà versare su c/c 18805507 intestato a Regione Toscana -Tesoreria regionale l'importo di € 92,96, causale 'Rinnovo abilitazione alla ricerca e alla raccolta di tartufi'. il pagamento annuale ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso e non è dovuto in caso di non esercizio dell'attività.
In caso di furto o smarrimento del tesserino, non verrà rilasciato il duplicato ma si potrà richiedere una nuova autorizzazione.

 

RILASCIO
La domanda di rilascio di tesserino per la raccolta tartufi deve essere presentata su apposito modulo allegato alla presente e disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Al modulo di richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- n. 2 foto formato tessera;
- n. 2 marche da bollo di euro 16,00;
- attestazione pagamento dell'importo di € 92,96 sul c/c n. 18805507, intestato a ' Regione Toscana - Tesoreria regionale' causale 'Tassa per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta tartufi'.

 

RINNOVO
Il tesserino può essere rinnovato dopo 5 anni compilando l'apposito modulo allegato alla presente e disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Al modulo dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- n. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla richiesta;
- tesserino scaduto
- attestazione pagamento dell'importo di € 92,96 sul c/c n. 18805507 intestato a 'regione Toscana - Tesoreria regionale causale 'Tassa per l'abilitazione alla ricerca e raccolta tartufi'

 

Allegati

Modulo richiesta rilascio tesserino raccolta tartufi

Modulo richiesta rinnovo tesserino raccolta tartufi

 

Responsabile del procedimento

Servizio Affari Generali

 

Contatti

Ufficio Relazioni con il Pubblico

21 Dic 2011

Raccolta funghi

Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre un'autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana.
L'autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale. Per la ricerca all'interno dei parchi, nazionali o regionali, occorre prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono prevedere ulteriori autorizzazioni e modalità di raccolta diverse da quelle fissate dalla Legge Regionale.

Per i residenti in Toscana:
- chi vuole raccogliere i funghi nel solo territorio del Comune di residenza non è tenuto a munirsi di alcuna autorizzazione
- chi vuole raccogliere i funghi al di fuori del Comune di residenza è tenuto ad effettuare un versamento sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana.
La ricevuta deve riportare la causale ‘Raccolta funghi’ e le generalità del raccoglitore e va conservata e portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.
Per ottenere l’autorizzazione devono essere versati i seguenti importi:
Euro 13,00 per l'autorizzazione personale semestrale
Euro 25,00 per l'autorizzazione personale annuale

Nel caso di residenza in territori classificati montani tali importi sono ridotti del 50%. Di analoga riduzione beneficiano i soggetti di età compresa fra i 14 ed i 18 anni che abbiano frequentato un corso di informazione ed educazione organizzato dalla Amministrazioni provinciali o dalle Comunità montane ed abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza.

Per i non residenti in Toscana
I non residenti in Toscana devono utilizzare l'autorizzazione turistica.
Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana, secondo i seguenti importi:
Euro 15,00 per l'autorizzazione turistica giornaliera
Euro 40,00 per l'autorizzazione turistica valida per 7 giorni consecutivi
Euro 100,00 per l'autorizzazione turistica valida per 1 anno
Nella causale, dopo la dicitura 'raccolta funghi', i non residenti in Toscana devono indicare obbligatoriamente la data di fruizione nel caso di autorizzazione giornaliera o la settimana nel caso di autorizzazione su sette giorni. Per le autorizzazioni annuali la validità decorre dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.

La data o l’indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura ‘Raccolta funghi’.

 

ALCUNE PRECISAZIONI
Nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potestà genitoriale per conto di minori di anni diciotto, dovranno essere riportate le generalità del minore

 

LIMITI E DIVIETI
Il limite di raccolta giornaliero per persona è di 3 kg a testa, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore. Il tetto giornaliero sale a 10 kg solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana facciano la raccolta nel proprio Comune di residenza.
E’ vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:
- quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules (porcini)
- due centimetri per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo)
E’ vietata inoltre la raccolta dell’ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.

 

CONDIZIONI PER LA RACCOLTA
La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali è permesso l’accesso e non sia riservata la raccolta dei funghi stessi. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti.
La raccolta può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto. Nella raccolta non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).
I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e aereati, atti a diffondere le spore.
E’ vietato l’uso di sacchetti di plastica.
Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni sono titolari delle procedure autorizzative per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici e di raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale.
Province, Comunità montane e Unioni di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse all’interno delle aree boscate.

 

Allegati
Pieghevole 'Funghi - nuove norme per la raccolta'

 

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Servizio Affari Generali

 

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Ufficio Relazioni con il Pubblico

21 Dic 2011

Licenza di pesca

E' in vigore una nuova normativa in materia di pesca nelle acque interne e per il conseguimento della licenza di pesca dilettantistica.
La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui devono essere riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita con un documento di identità valido. La licenza autorizza l'esercizio della pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia.

L'importo delle tasse regionali di concessione è così determinato:
- euro 35,00 per la licenza di tipo B, di durata annuale
- euro 10,00 per la licenza di tipo C, della durata di 15 giorni
- euro 1,00 per la licenza di tipo D, di durata giornaliera, che autorizza la pesca sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche
Il versamento deve essere effettuato su conto corrente postale n. 26730507 intestato a 'Regione Toscana Tesoreria Regionale', indicando nella causale 'Tassa per l'esercizio della pesca'.

La durata della licenza di pesca decorre dalla data del versamento della tassa di concessione regionale.

La licenza di pesca non è richiesta ai minori di 12 anni, se accompagnati da un maggiorenne, e per la pesca a pagamento negli impianti.

 

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Servizio Affari Generali

 

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Ufficio Relazioni con il Pubblico

21 Dic 2011

ATC Firenze 5

L'ATC di competenza sul territorio del Comune di Tavarnelle è l'ATC Firenze 5.

L'ATC Firenze 5 ha sede in Via della Cittadella n.25/a
50144 - Firenze
Tel. 055 334082
Fax 055 333505
e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. "> Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Orari di apertura
martedì 9:00-13:00 e 14:00-18:00
giovedì 14:00-18:00
venerdì 9:00-14:00

Quota di iscrizione:
Come prima o seconda ATC: euro 51,65;
Il pagamento dovrà essere effettuato su bollettino di ccp n. 13841507 intestato a ATC5 Via Cittadella n. 25 - Firenze

 

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Ufficio Relazioni con il Pubblico

21 Dic 2011

Tesserino venatorio

Il tesserino venatorio autorizza l'attività di caccia per una stagione ed è rilasciato dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico prima dell'inizio della stagione venatoria, a partire dalla fine del mese di luglio.
Al termine della stagione di caccia, entro il 20 marzo, i tesserini venatori devono essere riconsegnati presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
E' prevista una sanzione per coloro che non riconsegnano il tesserino entro la scadenza fissata ogni anno (L.R. 20/2002).

Per il rilascio del tesserino venatorio occorre presentare i seguenti documenti:

- Libretto e licenza porto d'armi
- Ricevute dei versamento delle tasse di concessione regionale e governativa
- Allegato alla licenza di caccia (tesserino arancione)
- Ricevuta di riconsegna del tesserino venatorio della passata stagione

Indirizzi e numeri utili:

ATC Firenze 5 via della Cittadella n. 25/a 50123 Firenze
Tel. 055 334082 - Fax 055 333505
Orario: Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 17.00, Venerdì dalle 9,00 alle 14,00

Provincia di Firenze - Ufficio Caccia
via Mercadante n. 42 Firenze
Tel. 055 2760610

 

Ufficio

Ufficio Relazioni con Pubblico

Responsabile del procedimento Gianna Magnani
Responsabile del provvedimento finale Anna Grassi
Termine Immediato
Pagamenti /
Documenti da allegare /
Potere sostitutivo in caso di inadempienza

Segretario Comunale

Normativa

L.R.T. 3 /1994

 

L. 433/1994

20 Dic 2011

Carta europea armi da fuoco

La Carta europea estende la validità delle autorizzazioni concesse in Italia ai paesi della Comunità europea. Ciò significa la possibilità di portare e trasportare, all'interno dei paesi della Comunità, le armi iscritte sulla carta sia per uso sportivo, che per uso venatorio. La Carta europea d'arma da fuoco viene rilasciata a chi sia già in possesso di licenza di porto o trasporto di armi. La validità è legata a quella delle licenze o autorizzazioni cui si riferisce e comunque non può mai superare i cinque anni. La carta può essere rinnovata anche se il porto d'armi del cacciatore è scaduto ed è in corso una richiesta di rinnovo.
I possessori della Carta, italiani e stranieri, possono trasferire e trasportare le armi iscritte senza altra licenza o autorizzazione (autorizzazione al trasporto per uso sportivo, autorizzazione al trasferimento delle armi) purché in possesso delle autorizzazioni prescritte per l'esercizio dell'attività.

La richiesta per il rilascio o rinnovo di porto d'armi deve essere consegnata alla Stazione dei Carabinieri di Tavarnelle. Il ritiro del porto d'armi si effettua presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

RILASCIO CARTA EUROPEA D'ARMA DA FUOCO
Al modulo di richiesta deve essere allegato:
1) due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto di cui una autenticata sul modulo di richiesta;
2) una marca da bollo da € 16,00 da applicare sul modulo di richiesta;
3) una marca da bollo da € 16,00 da allegare alla richiesta, che verrà messa sul porto d'armi;
4) ricevuta del versamento di € 0,83 da effettuarsi sul c.c.p. 5512, intestato alla Tesoreria Provinciale di Stato di Firenze, riportante la causale "Rilascio o rinnovo del carta europea d'arma da fuoco" (per la versione bilingue € 2,04)
5) dichiarazione dei dati identificativi delle armi da iscrivere sulla carta (tipo, marchio, modello, calibro, matricola) fino ad un massimo di dieci (da effettuare su modello di dichiarazione sostitutive di atto notorio).
6) fotocopia di porto d'armi valido e del pagamento dei bollettini per l'anno in corso o dell'autorizzazione annuale al trasporto di armi sportive;
7) fotocopia della denuncia delle armi presentata ai Carabinieri.

RINNOVO CARTA EUROPEA D'ARMA DA FUOCO
Se la carta non è deteriorata e ci sono ancora spazio liberi per il rinnovo, insieme alla Carta Europea occorre presentare:
1) modulo di richiesta con i dati del dichiarante (senza foto né bollo);
2) fotocopia di porto d'armi valido e del pagamento dei bollettini per l'anno in corso o dell'autorizzazione annuale al trasporto di armi sportive;
3) una dichiarazione sostitutiva che le armi presenti sulla Carta sono rimaste invariate, oppure una dichiarazione sostitutiva in cui si chiede l'aggiunta o la sostituzione di un'arma già presente (da effettuare su modello di dichiarazione sostitutive di atto notorio).
4) fotocopia della denuncia delle armi presentata ai carabinieri (nel caso si siano verificate delle variazioni nelle armi iscritte).

PER L'ISCRIZIONE DI UNA NUOVA ARMA:
Se la carta non è ancora scaduta per iscrivere una nuova arma, insieme alla Carta Europea , occorre presentare:
1) modulo di richiesta con i dati del dichiarante (senza foto né bollo);
2) dichiarazione sostitutiva in cui si richiede l'inserimento di una nuova arma (da effettuare su modello di dichiarazione sostitutive di atto notorio).

 

Allegati
Modulo richiesta rilascio / rinnovo

 

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Servizio Affari Generali

 

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Ufficio Relazioni con il Pubblico

20 Dic 2011

Rilascio e rinnovo porto d'armi

La richiesta per il rilascio o rinnovo di porto d'armi completa della documentazione necessaria deve essere consegnata alla Stazione dei Carabinieri di Tavarnelle. La documentazione per il rinnovo è disponibile presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico, dove si effettua anche l'autentica della foto sul modulo di richiesta. Il porto d'armi rinnovato deve essere ritirato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

 

RILASCIO DEL PORTO DI FUCILE USO CACCIA
Al modulo di richiesta di rinnovo, da compilare con i dati dell'interessato, devono essere allegati:
1) due foto recenti formato tessera, di cui una autenticata sul modulo di richiesta;
2) una marca da bollo da € 16,00 da applicare sul modulo di richiesta;
3) una marca bollo da € 16.00 da allegare, che verrà applicata sulla licenza;
4) ricevuta del versamento di € 1,27 per il costo del libretto valido 6 anni, da effettuarsi sul c.c.p. n. 5512 intestato alla Tesoreria Provinciale di Stato di Firenze, riportante la causale "Rilascio o rinnovo del porto d'armi per uso caccia";
5) ricevuta del versamento d € 173,16 , da effettuarsi sul c.c.p. 8003, intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse concessioni governative", riportante la causale "Rilascio o rinnovo del porto d'armi per uso caccia";
6) ricevuta del versamento, da effettuarsi sul c.c.p. 109504, intestato a Regione Toscana -Tesoreria Regionale, di uno dei seguenti importi:
- € 53,00 per fucile a due colpi;
- € 67,00 per fucile a più colpi (automatico).
7) certificato medico di idoneità psicofisica in bollo da € 16.00, rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o da un medico militare (è necessaria la richiesta del medico di famiglia);
8) la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale.

 

RINNOVO DEL PORTO DI FUCILE USO CACCIA
La licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno; nel periodo di validità viene rinnovata tutti gli anni automaticamente con il pagamento annuale della tassa di concessione governativa e di quella relativa alla tipologia di arma utilizzata..
La richiesta di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza della licenza. Al modulo di richiesta devono essere allegati:
1) due foto recenti formato tessera, di cui una autenticata sul modulo di richiesta;
2) una marca da bollo da € 16.00 da applicare sul modulo di richiesta;
3) una marca da bollo da € 16.00 da allegare, che verrà applicata sulla licenza;
4) ricevuta del versamento di € 1,27 per il costo del libretto valido 6 anni, da effettuarsi sul c.c.p. n. 5512 intestato alla Tesoreria Provinciale di Stato di Firenze, riportante la causale "Rilascio o rinnovo del porto d'armi per uso caccia";
5) ricevuta del versamento d € 173,16 , da effettuarsi sul c.c.p. 8003, intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse concessioni governative" riportante la causale "Rilascio o rinnovo del porto d'armi per uso caccia";
6) ricevuta del versamento, da effettuarsi sul c.c.p. 109504, intestato a Regione Toscana -Tesoreria Regionale, di uno dei seguenti importi:
- € 53,00 per fucile a due colpi;
- € 67,00 per fucile a più colpi (automatico).
7) certificato medico di idoneità psicofisica in bollo da € 16.00 rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o da un medico militare (è necessaria la richiesta del medico di famiglia);
8) libretto e licenza da rinnovare.

 

Allegati:

Modulo per la richiesta rilascio / rinnovo

 

Responsabile del procedimento:

Servizio Affari Generali

 

Contatti:

Ufficio Relazioni con il Pubblico